Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2012, n. 2694 - Mancanza di una procedura di sicurezza per il taglio di alberi e  requisiti di una delega di funzione: concorrente responsabilità del delegante


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro che, in relazione allo svolgimento delle operazioni di taglio degli alberi, non aveva effettuato una adeguata valutazione del rischio e non aveva individuato ed organizzato una procedura di sicurezza che mettesse i lavoratori dell'azienda al riparo dal rischio di caduta degli alberi durante il taglio (tanto che uno dei soci lavoratori in data 13.2.2007 aveva riportato nell'operazione gravi lesioni).
Il tribunale si è poi fatto carico di considerare la delega di funzione conferita ad altra persona e ha osservato che, al di là delle ragioni che facevano dubitare della serietà della delega e anche a voler ritenere valida ed efficace tale delega, le risultanze istruttorie avevano comunque evidenziato una concorrente responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione dei fatti come accertati.

Condannato, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

Quanto al primo motivo, in cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della delega fatta in materia di misure di prevenzione, deve considerarsi, afferma la Suprema Corte, che il tribunale ha puntualmente tenuto conto della delega dedotta dal ricorrente; ma nondimeno è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dello stesso osservando che comunque l'imputato, in quanto datore di lavoro, era tenuto a porre rimedio al delegato che era palesemente inadempiente rispetto agli obblighi di sicurezza. Precedente giurisprudenza ha infatti affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono sì essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro; ma da una parte l'atto di delega deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento; d'altra parte rimane fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.


 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale


composta dagli Ill.mi signori Magistrati:
dott. Saverio Mannino  Presidente
1. dott. Claudia Squassoni
2. dott. Giovanni Amoroso
3. dott. Luigi Marini
4. dott. Elisabetta Rosi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da F. Luigi, n. a Urago d'Oglio il 22.7.1951 avverso la sentenza del 24.1.2011
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:


Fatto

 


1. A seguito di decreto penale opposto in data 23.2.2009 veniva citato a giudizio F. Luigi per rispondere dei reati di cui all'imputazione, previsti:

a) dall'art 182 d.P.R. 547/55 e art. 70, co. 1 e 2, d.lgs. n. 81/2008, all. V punto 3.1.13, per aver omesso di adottare posti di manovra dei mezzi di sollevamento e trasporto che permettano l'esecuzione delle manovre, dei movimenti e della sosta in condizioni di sicurezza (in data 13.2.2007 era accertata la violazione di tale norma in quanto il trattore utilizzato in azienda è risultato sprovvisto di protezioni in caso di ribaltamento);

b) dall'art. 55 d.P.R. n. 547/55 e art. 70, co. 1 e 2, d.lgs. n. 81/2008, all V parte prima punto 6.1) per aver omesso di proteggere gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione quando possono costituire un pericolo (in data 13.2.2007 era accertata la violazione di tale norma, in quanto l'albero cardanico del trattore era del tutto provvisto di protezioni);

c) dall'art. 11 d.P.R. n. 547/55 e artt. 63, co. 1, e 64 TU 81/2008, alil IV punto 1.8.1, per aver omesso di difendere i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa (in data 13.2.2007 era accertata la violazione di tale norma osservando che il fienile, posto in alto nella stalla era privo di protezioni atte a prevenire cadute dall'alto dei lavoratori durante lo svolgimento di attività in tale area);

d) dall'art. 4, co 1 e 2, d.lgs. n. 626/94 e 28 e 29, co. 1, d.lgs. n. 81/2008, per aver omesso, all'esito della valutazione del rischio, di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alle valutazioni, il programma delle misure ritenute opportune.


All'esito del dibattimento il tribunale di Brescia con sentenza del 24 gennaio 2011 dichiarava il F. colpevole e, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., lo condannava, quanto al capo a) alla pena di euro 500,00 di ammenda; quanto ai capi b) e e) alla pena di euro 400,00 di ammenda per ciascun capo; quanto al capo d) alla pena di euro 1200,00 di ammenda. Determinava la pena complessiva in quella di euro 2.500,00 di ammenda. Condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali. Concedeva il beneficio della pena sospesa e della non menzione.


Osservava in particolare il tribunale che era risultato accertato che, in relazione allo svolgimento delle operazioni di taglio degli alberi, non era stata effettuata una adeguata valutazione del rischio e non era stata individuata ed organizzata una procedura di sicurezza che mettesse i lavoratori dell'azienda al riparo dal rischio di caduta degli alberi durante il taglio (tanto che uno dei soci lavoratori in data 13.2.2007 aveva riportato nell'operazione gravi lesioni).
Il tribunale si è poi fatto carico di considerare la delega conferita a F. B. sul quale si sarebbero concentrati gli obblighi del datore di lavoro. Ha osservato il tribunale che, al di là delle ragioni che facevano dubitare della serietà della delega e anche a voler ritenere valida ed efficace tale delega, le risultanze istruttorie avevano comunque evidenziato una concorrente responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione dei fatti come accertati.

Invero - ha sottolineato il tribunale - le violazioni indicate dall'ASL si erano presentate in tale macroscopica evidenza per cui tutti gli amministratori avrebbero dovuto esserne a conoscenza e avrebbero dovuto porvi rimedio: così per la mancanza di protezione del trattore, del fienile e dell'albero cardanico; così per l'assenza di qualsiasi procedura per effettuare il taglio dell'albero.

Il tribunale quindi è pervenuto ad affermare la penale responsabilità dell'imputato F. Luigi che non aveva adempiuto in via diretta, ovvero in via di surroga rispetto al delegato platealmente inadempiente, agli obblighi di sicurezza che gravavano sugli amministratori della società.


2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

 

Diritto

 


1. Il ricorso è articolato in due motivi.


Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della delega fatta in materia di misure di prevenzione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 del codice penale quanto alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Quanto al primo motivo deve considerarsi che il tribunale ha puntualmente tenuto conto della delega dedotta dal ricorrente; ma nondimeno è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dello stesso osservando che comunque l'imputato, in quanto datore di lavoro, era tenuto a porre rimedio al delegato che era palesemente inadempiente rispetto agli obblighi di sicurezza. Cfr. Cass., sez. IV, 19 giugno 2006 - 22 novembre 2006, n. 38425, che ha affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono sì essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro; ma da una parte l'atto di delega deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento; d'altra parte rimane fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

4. Inammissibile è poi la censura che attiene all'entità della pena.
Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.

5. Pertanto il ricorso, nel suo complesso, va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00

 

P.Q.M

 


la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011

 

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2012