ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo SASSI

e

FEDERUTILITY - Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche, nella persona del Presidente, Ing. Roberto Bazzano

PREMESSO CHE INAIL:
• per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ha come obiettivo fondante garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
• persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali.

PREMESSO CHE FEDERUTILITY:

• è la federazione che rappresenta le imprese dei servizi pubblici locali partecipate dagli Enti locali che operano nei settori idrico, energetico e funerario: le imprese associate forniscono acqua potabile e gli altri servizi del ciclo idrico integrato (es. depurazione) al 76% della popolazione italiana; distribuiscono gas ad oltre il 35% ed energia elettrica a circa il 20% degli abitanti della nazione; provvedono infine ai servizi funebri e cimiteriali per oltre 12 milioni di italiani;
• è firmataria dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore elettrico, gas-acqua e funerario, che riguardano una platea di 120.000 addetti, di cui più di 45.000 occupati presso le proprie associate, allo stato circa 418 aziende;
• nello sviluppo del sistema dei servizi pubblici locali nel campo energetico ed idrico, intende garantire qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro di misure che rafforzino la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la protezione dei lavoratori;
• ritiene centrale il rafforzamento dell'informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività svolta e della formazione degli stessi sulle relative misure prevenzionali;
• ha interesse a verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE:

• le parti sono impegnate nei reciproci ambiti a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare anche nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
• è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali;
• vi è un rilevante interesse a sviluppare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, vocazioni e competenze, una collaborazione sui temi della diffusione della qualità, della sicurezza, della normazione tecnica e della certificazione, favorendo in particolare l'incontro tra Società di servizi e nuovi sistemi di regolazione del mercato;
• lo sviluppo di sinergie con I'INAIL, in raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dei settori produttivi in cui operano le associate, costituisce una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza del lavoro in settori produttivi particolarmente rilevanti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza.

Articolo 1 - PREMESSE

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'accordo si propone di realizzare:
• Linee d'indirizzo sui Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro e sui modelli Organizzativi e gestionali che si adattino alla realtà delle imprese afferenti a Federutility ed alla effettuazione della relativa formazione specialistica;
• percorsi formativi ed informativi dei lavoratori con tempi e modalità da definirsi in seno al gruppo di lavoro.

Articolo 3 - PARTI COINVOLTE

Nei piani di attività, che saranno definiti a seguito del presente accordo, le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore produttivo.

Articolo 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI DELLE PARTI - COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO

Al fine di identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro, INAIL e FEDERUTILITY si impegnano a definire il piano operativo; i benefici o i risultati che si intende conseguire; il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati, uniformi ed idonei a rappresentare in tempo reale l'andamento delle attività ed i risultati raggiunti; le modalità attraverso le quali i benefici o i risultati conseguiti saranno partecipati o estesi nel modo più ampio possibile.
La programmazione e la gestione di tutte le attività sono affidate ad un tavolo di lavoro misto appositamente costituito che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.
Le attività sono programmate tenendo conto delle risorse professionali disponibili e degli impegni derivanti dai piani di attività dell'istituto.
Le parti si impegnano ad individuare congiuntamente ulteriori ambiti di collaborazione, anche sulla base degli esiti della sperimentazione, nonché in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
INAIL e FEDERUTILITY si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali già avviate e da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.

Articolo 5 - FINALITÀ

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), valuterà caso per caso gli interventi effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a Federutility, nell'ambito dei piani operativi concordati.
Ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le Imprese dovranno specificare gli interventi realizzati nel "MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), dopo il primo biennio di attività".

Articolo 6 - ASPETTI ECONOMICI

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.
Federutility si impegna, con oneri a proprio carico, ad organizzare una giornata di studio a livello nazionale per la presentazione dell'accordo nella quale l'INAIL possa chiarire ed illustrare i criteri ispiratori del medesimo nonché le facilitazioni che potranno derivarne a fronte di adeguate iniziative prevenzionali.

Articolo 7 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed avrà durata triennale.

Data, 24.1.2012


Fonte: INAIL