Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 novembre 1963
Validità: 01.11.1963 - 31.10.1965
Parti: Federazione Nazionale Produttori ed esportatori di vini, liquori, sciroppi, ecc. e Filziat, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Aziende produttrici alcoolici

Sommario:

1) «Premessa»
2) Premio di produzione aziendale.
3) Orario di lavoro (operai e intermedi).
4) Categorie e coefficienti retributivi.
5) Regolamentazione del lavoro a cottimo.
6) Aumenti periodici di anzianità (operai).
7) Congedo matrimoniale (operai).
8) Servizio militare (operai).
9) Trattamento giovani 18-20 anni (operai).
10) Lavoro straordinario (operai).
11) Ferie (operai).
12) Indennità di licenziamento (operai).
13) Ferie (intermedi).
14) Indennità di licenziamento (intermedi).
15) Aumenti periodici di anzianità (intermedi).
16) Malattia ed infortunio (intermedi).
17) Orario di lavoro (impiegati).
18) Aumenti periodici di anzianità (impiegati).
19) Ferie (impiegati).
20) Lavoro straordinario (impiegati).
Parte comune.

21) Conglobamento dell’indennità speciale. )
22) Permessi per cariche sindacali ed aspettative per carichi pubbliche.
23) Affissioni.
24) Versamento dei contributi sindacali.
25) Regolamento per l’attuazione pratica della norma relativa ai versamento dei contributi sindacali.
26) Aumenti tabellari.
27) Decorrenza del contratto
28) Scadenza
Mansionario operai dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi, 30 giugno 1964

Accordo per il rinnovo del CCNL per le aziende produttrici di vermouth, aperitivi, liquori, sciroppi e spumanti, 24 novembre 1963

Tra la Federazione Nazionale Produttori ed esportatori di vini, liquori, sciroppi, ecc. e la Filziat, la Fulpia, la Uilia, si è convenuto quanto segue per la rinnovazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende produttrici di vermouth, aperitivi, spumanti, liquori e sciroppi.

1) «Premessa» al contratto come da allegato.

3) Orario di lavoro (operai e intermedi).
Riduzione di 3 ore dall’orario settimanale. Formulazione dell’articolo come quello dell’industria dolciaria ma depennando l’ultimo comma dell’articolo e inserendo la norma transitoria e le dichiarazioni a verbale con la precisazione che per 6 mesi si farà luogo alla riduzione effettiva. Detti mesi sono: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio; a scelta delle direzioni aziendali, il mese di agosto o quello di dicembre.

5) Regolamentazione del lavoro a cottimo.
La formulazione dell’articolo è la stessa di quella dell’industria dolciaria.

Parte comune.
23) Affissioni.
Formulazione identica a quella dell’industria dolciaria.