Cassazione Penale, Sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 2853 - Impianto di distribuzione carburante e omissioni



Responsabilità del legale rappresentante di una S.p.a., proprietaria di un impianto di distribuzione di carburante concesso in comodato a terzi perchè, nel corso di controlli della ASL in materia di prevenzione infortuni, fu accertato che il distributore era dotato di apparato elettrico per il quale non risultavano rispettati gli obblighi di comunicazione della dichiarazione di conformità di omologazione di essa a terra e di effettuazione di verifica periodica dell'impianto. Il Tribunale ha ritenuto che tali oneri gravino sul titolare dell'impianto e non sul comodatario dello stesso, ed ha quindi condannato il legale rappresentante della società.

Ricorso in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE




SEZIONE TERZA PENALE




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente



Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere



Dott. GRILLO Renato - Consigliere



Dott. MARINI Luigi - Consigliere



Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere



ha pronunciato la seguente:



sentenza





sul ricorso proposto da:



M.A., nato a (OMISSIS);



Avverso la sentenza emessa in data 10 Febbraio 201 dal Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato alla pena di 900,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 462 del 2001, art. 1, comma 2, art. 4, comma 2, e 9, comma 2, in relazione alla sanzione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 26, comma 4, lett. c). Fatto accertato il (OMISSIS);



Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;



Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per morte dell'imputato;



Udito il Difensore, Avv. Adalberto Neri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto



Con sentenza emessa in data 10 Febbraio 2011, il Tribunale di Bergamo ha condannato il Sig. M., quale legale rappresentante della "M. A. S.p.a.", alla pena di 900,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 462 del 2001, art. 1, comma 2, art. 4, comma 2, e art. 9, comma 2, in relazione alla sanzione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 26, comma 4, lett. c).



La società M. è proprietaria di un impianto di distribuzione di carburante concesso in comodato a terzi. Nel corso di controlli della ASL in materia di prevenzione infortuni, fu accertato che il distributore era dotato di apparato elettrico per il quale non risultavano rispettati gli obblighi di comunicazione della dichiarazione di conformità di omologazione di essa a terra e di effettuazione di verifica periodica dell'impianto. Il Tribunale ha ritenuto che tali oneri gravino sul titolare dell'impianto e non sul comodatario dello stesso, ed ha quindi condannato il legale rappresentante della società alla pena sopra ricordata.



Avverso tale decisione il Sig. M. ricorre tramite il Difensore, lamentando:



1. errata applicazione della legge in quanto il ricorrente non può essere qualificato "datore di lavoro" (termine utilizzato sia dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, art. 2, comma 2, sia dal art. 4, comma 1) e le condotte omissive sono, piuttosto, a carico del gestore dell'impianto, che opera sulla base di un contratto di comodato gratuito e deve essere considerato un imprenditore che gestisce in proprio l'impianto;



2. errata applicazione della legge in quanto gli obblighi di comunicazione e di verifica periodica sono oggi soggetti a mera sanzione amministrativa e risultano disciplinati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 72 e 86.



In apertura di udienza il Difensore ha prodotto certificazione attestante il decesso del ricorrente in data 20 novembre 2011, accompagnata da documentazione che comprova la aggregazione del Comune di Oltrepovo a quello "nuovo" di Vilminore di Scalve a far data dal 1927.



Diritto





Non emergendo elementi che comportino la manifesta fondatezza del ricorso e la insussistenza dell'ipotesi di reato, la Corte prende atto dell'avvenuto decesso del ricorrente e dispone l'annullamento della sentenza ai sensi degli artt. 69 e 129 c.p.p. in relazione all'art. 150 c.p..





P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.