Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1947
Validità: 01.01.1947 - 31.12.1948
Parti: Associazione nazionale Industriali Filandieri - Confindustria e Fiot-Cgil
Settori: Tessili, Seta, Trattura

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Interpretazione.
Art. 4. - Commissioni interne.
Art. 5. - Immunità sindacale.
Art. 6. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 7. - Regolamento interno.
Art. 8. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 9. - Controversie.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Parte prima - Operai
Parte seconda - Categorie speciali od intermedie

Parte terza - Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.
Art. 6. - Assegnazione al competente grado.
Art. 7. - Criteri transitori per l’assegnazione ai gradi.
Art. 8. - Laureati e diplomati.
Art. 9. - Stipendio.
Art. 10. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11. - Stipendio base.
Art. 12. - Garanzia dello stipendio.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Cauzione per maneggio di denaro.
Art. 15. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Valore aritmetico della quota oraria.
Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Permessi.
Art. 20. - Periodo di aspettativa.
Art. 21. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 22. - Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Indennità di trasferimento.
Art. 26. - Indennità di alloggio.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 29. - Lavori nocivi.
Art. 30. - Trattamento per invenzioni.
Art. 31. - Trattamento di malattia.
Art. 32. - Trattamento di infortunio.
Art. 33. - Tutela della maternità.
Art. 34. - Servizio militare.
Art. 35. - Diritti e doveri delle parti.
Art. 36. - Doveri generali dell’impiegato.
Art. 37. - Ritenute per danni.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato.
Art. 39. - Risoluzione del rapporto di impiego.
Art. 40. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 41. - Indennità per mancato preavviso.
Art. 42. - Rapporto di impiego durante il periodo di preavviso.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 44. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 47. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 48. - Certificato di lavoro.
Art. 49. - Trattamento di previdenza.
Art. 50. - Disposizioni generali.
Appendice
Categorie speciali od intermedie
Protocollo aggiuntivo
Allegato n. 4 - Accordo per la istituzione della Commissione tecnica paritetica provinciale per le controversie relative alla assegnazione in categoria degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o
intermedie.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della trattura della seta

Addì 31 gennaio 1947,tra l’Associazione nazionale Industriali Filandieri, assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Fiot [...] con l’intervento dei Sindacati Provinciali Tessili di: a) Bergamo [...], b) Bologna [...], c) Biella [...], d) Brescia [...], e) Como [...], f) Cremona [...], g) Genova [...], h) Milano [...], i) Torino [...], l) Varese [...], m) Vicenza [...], n) per il Centro Sud[...] assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] a conclusione delle trattative iniziatesi il 10 ottobre 1946 a Milano, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte generale
Art. 1. - Contratto.

Il presente contratto consta di una parte generale; tre parti riguardanti operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati; una parte contenente le tabelle retributive e una conclusione riguardante le dichiarazioni a verbale ed i protocolli aggiuntivi.

Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate da entrambe le parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 3. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 4. - Commissioni interne.
In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Fiduciario di Azienda, coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dal vigente accordo interconfederale.
Salvo quanto specificatamente indicato nei singoli articoli del contratto le parti convengono che, in attesa del nuovo regolamento interconfederale circa le Commissioni Interne e i Fiduciari di Azienda, in discussione fra le due Confederazioni, a tutte le industrie del settore tessile si applicheranno integralmente le norme stabilite dall'accordo Buozzi-Mazzini. (Allegato 1).

Art. 7. - Regolamento interno.
Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dal datore di lavoro, udita la Commissione Interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 9. - Controversie.
I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno risolti e trattati tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Fiduciario.
Nel caso che non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, le parti hanno facoltà di promuovere un lodo arbitrale.
A tale uopo sarà costituito un collegio di cinque membri composto di due membri designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, due membri designati dalla corrispondente Organizzazione dei datori di lavoro, un membro presidente scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, alle competenti Associazioni nazionali o provinciali per l’ulteriore esame e risoluzione.

Parte prima - Operai
... omissis ...

Parte seconda - Categorie speciali od intermedie
Il trattamento normativo e salariale dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali o intermedie (già equiparati) è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.

Parte terza - Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 15. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge; tale orario potrà eventualmente superare sino a quattro ore l’orario normale previsto dalla legge per particolari mansioni in quanto espressamente determinate nei contratti integrativi.
Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]

Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari e periodici di lavoro.
Non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo ben inteso le eccezioni di legge.
Lo stesso dicasi per il lavoro comandato nella giornata o nel pomeriggio del sabato quando questi siano stati fissati precedentemente ili riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di ricuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.

Art. 21. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Gli accordi integrativi potranno stabilire l’importo dell’indennità per l’impiegato che da località non malarica venga trasferito in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo saranno, in ciascuna provincia, determinate dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro, quando ciò sia previsto dal regolamento interno, quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione e quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.
Nell’eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all’impiegato di munirsi tempestivamente dell’indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.
Le parti potranno anche concordare un indennizzo per danni derivati per esigenze di lavoro al vestiario dell’impiegato al quale non sia normalmente fornito l’indumento di lavoro, purché venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell’impiegato stesso.

Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l’osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell’interesse della salute fisica del lavoratore.

Art. 33. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle impiegata durante la gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[...]

Art. 35. - Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, ove il presente contratto, quelli integrativi dello stesso o il regolamento interno non dispongano.

Art. 36. - Doveri generali dell’impiegato.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
а) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma colla sola indennità di cui all’articolo 43;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità dì cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 50. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[...]