Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate

di Antonio De Paolis*

Sommario: 1. Le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori – 2. L’assetto delle fonti, per l’applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei riguardi delle Forze armate – 3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate – 3.1. Individuazione del datore di lavoro – 3.2. Individuazione dei dirigenti e dei preposti – 3.3. Comunicazioni, denunce e segnalazioni – 3.4. Servizio di prevenzione e protezione – 3.5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – 3.6. Formazione, informazione e addestramento – 3.7. Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’Amministrazione della difesa – 3.8. Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari – 3.9. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni – 3.10. Valutazione dei rischi – 3.11. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – 3.12. Funzioni di medico competente – 3.13. Comunicazioni, segnalazioni e documenti – 3.14. Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze – 3.15. Istituzione dei servizi di vigilanza – 3.16. Organizzazione dei servizi di vigilanza – 3.17. Funzioni dei servizi di vigilanza – 3.18. Personale addetto ai servizi di vigilanza – 4. Conclusioni


1. Le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori
Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, è stata concessa delega al Governo “ad adottare … uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro…” (art. 1, comma 1).
In materia, tentativi di unificazione normativa erano già stati posti in essere in precedenza 1. Al riguardo, quello compiuto in attuazione dell’art. 3 della legge delega 229/2003 si concluse con il ritiro da parte del Governo dello schema di decreto legislativo, in conseguenza del parere fortemente critico del Consiglio di Stato (Cons. Stato 4 aprile 2005). Nell’occasione il legislatore delegato commise l’errore di attrarre la materia della “tutela e sicurezza del lavoro” nella competenza esclusiva della legislazione statale, riconducendola nel concetto di ordinamento civile (cfr. art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione), attraverso la mediazione dell’art. 2087 c.c. e la contrattualizzazione dell’obbligo di protezione 2.
In attuazione del disposto della legge delega 123/2007, Parlamento e Governo hanno realizzato, per contro, prodotti normativi la cui conformità costituzionale si fonda su canoni interpretativi di carattere sistematico dell’art. 117 Cost., elaborati dalla stessa Corte Costituzionale 3. Sia il legislatore delegante, sia quello delegato, per non incorrere nuovamente nell’errore di convogliare la materia della “tutela e sicurezza del lavoro” nell’ambito esclusivo della competenza statale, dati la particolare complessità della stessa, l’intensità e l’elevato numero di intersezioni tra profili di competenza statale e regionale, tra loro inestricabilmente correlati, sono stati praticamente obbligati a dare applicazione al criterio della “leale collaborazione” tra i vari attori istituzionali interessati dalla decisione circa le scelte normative da effettuare 4, come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale 5. Ciò ha sicuramente portato alla condivisione, da parte delle Regioni, dei prodotti normativi finali.
La delega prevedeva venti principi e criteri direttivi, elencati nel secondo comma dell’art. 1, i quali, in generale, hanno fornito indicazioni circa il fatto che il valore della sicurezza non poteva essere costretto dentro la dimensione esclusiva delle responsabilità individuali e che la sua affermazione avrebbe dovuto presupporre l’attivazione congiunta e coordinata di più livelli di responsabilità: individuale, collettiva e pubblica 6.
La novità più rilevante, rinvenibile dalla lettura dei citati principi e criteri di delega, è stata quindi rappresentata dal programma di estensione delle tutele a tutti i lavoratori e lavoratrici, a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio, tenendo comunque conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi.
La riforma ed il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono stati conseguiti con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni 7 (di seguito denominato “testo unico sulla sicurezza”), il quale si compone di 306 articoli, suddivisi in XIII Titoli, e 51 allegati tecnici. Un corpus normativo c.d. “pesante”, contenente la maggior parte delle regole legislative statali relative a tutti i rischi e a tutti i settori, le più rilevanti delle quali sono contenute nei Titoli I (Principi comuni, artt. 1 ÷ 61), XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale, artt. 298 ÷ 303) e XIII (Norme transitorie e finali, artt. 304 ÷ 306). Nonostante l’imponenza dell’impianto e della normativa contenuta, il testo unico sulla sicurezza non possiede né la caratteristica della completezza, né quella dell’autosufficienza. Non è autosufficiente a causa della previsione, contenuta nel secondo comma dell’art. 1, della clausola di cedevolezza delle norme in esso contenute nei confronti di un’eventuale normativa regionale e provinciale.
Non è completo perché l’art. 3, comma 2 prevede che la disciplina prevenzionistica si applichi, con riferimento ai settori ivi indicati, solo successivamente all’adozione di decreti ministeriali che la adattino alle effettive particolari esigenze connesse al servizio prestato o alle peculiarità organizzative. Inoltre, per quanto attiene alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 271 del 1999 (attività lavorative a bordo delle navi), decreto legislativo n. 272 del 1999 (attività lavorative in ambito portuale), decreto legislativo n. 298 del 1999 (attività lavorative sulle navi da pesca) e alla legge n. 191 del 1974 (disciplina in tema di trasporto ferroviario), lo stesso secondo comma dell’art. 3 prevede che esse, mediante decreti presidenziali, debbano essere coordinate con quelle del medesimo testo unico. Infine, rimane completamente escluso dal corpus del testo unico sulla sicurezza il decreto legislativo n. 151 del 2001 (tutela della maternità) 8.
L’esistenza delle precitate norme speciali non inficia, tuttavia, l’unicità sostanziale delle disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza, dentro il quale, in ogni caso, è possibile rinvenire quelli che possono essere definiti i principi generali del sistema prevenzionistico, sia per quanto riguarda l’assetto istituzionale, sia per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 9.
Il testo unico sulla sicurezza, dal punto di vista soggettivo, “… si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati …” (art. 3, comma 4). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Rispetto al previgente decreto legislativo 626/1994, il testo unico sulla sicurezza accoglie la “vocazione universalistica” della delega 10, fornendo del lavoratore un concetto molto più ampio. Ad esso vengono ricondotti tutti i soggetti che il datore di lavoro coinvolge funzionalmente nel proprio ambito organizzativo 11, utilizzandone le prestazioni lavorative per il perseguimento dei propri scopi, quali essi siano (economici, istituzionali, non lucrativi, ecc…).
Riguardo al campo di applicazione oggettivo, il primo comma dell’art. 3 del testo unico sulla sicurezza stabilisce che la normativa antinfortunistica in esso contenuta “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”.
Il d.lgs. 81/2008, se da un lato individua il proprio ambito applicativo nei riguardi di tutti i settori di attività pubblici e privati, dall’altro dispone l’adozione di decreti ministeriali di adattamento, prevedendo una normativa di coordinamento della disciplina in esso contenuta con le particolari esigenze e con le peculiarità organizzative di una serie di strutture amministrative e di pubbliche amministrazioni 12, tra le quali sono comprese le Forze armate 13.
La normativa di adeguamento e di coordinamento non deve, in ogni caso, comportare una vulnerazione delle misure volte a realizzare le finalità del testo unico sulla sicurezza. Ciò è confermato dalla norma che prevede l’immediata applicabilità del testo unico nei casi in cui le tutele in esso contenute vengano compromesse dalla mancata adozione dei decreti di adattamento (art. 3, comma 3). Per quanto attiene al contenuto dei precitati decreti, esso non deve intaccare, in nessun modo, il nucleo fondamentale di tutele stabilite con il testo unico sulla sicurezza, ma deve limitarsi a prevedere adeguamenti di dettaglio che consentano di rispettare le peculiarità delle singole realtà burocratiche 14.


2. L’assetto delle fonti, per l’applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei riguardi delle Forze armate
Il nuovo assetto delle fonti mediante le quali il testo unico sulla sicurezza trova applicazione nei riguardi delle Forze armate, scaturisce direttamente dal processo che ha condotto alla codificazione dell’Ordinamento militare.
L’iter legislativo di questa complessa attività di semplificazione e di riassetto normativo, ha avuto inizio con la legge 28 novembre 2005, n. 246, la c.d. “taglia – leggi”. In conseguenza di questa, sia il Consiglio di Stato (in sede di parere reso sul piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 4/2006) 15, che il Presidente del Consiglio dei Ministri 16, evidenziarono la necessità, per il settore dell’Ordinamento militare, di un tempestivo intervento di riassetto normativo. Lo stesso Consiglio di Stato, inoltre, nel parere reso sullo schema del codice della proprietà industriale, trovò l’occasione di descrivere i vantaggi derivanti dalla redazione di una disciplina organica di rango regolamentare, “in parallelo” con l’attività di codificazione. In particolare, il Consiglio di Stato sottolineò come da tale duplice e coeva attività normativa risultasse, alla fine del processo di codificazione, un quadro unitario della disciplina in tutti i suoi livelli, già corredato di quelle norme che ne avrebbero consentito la diretta attuazione in ogni sua parte 17.
Recependo le precitate sollecitazioni ed esercitando il proprio potere di iniziativa in materia di semplificazione e di riassetto normativo (art. 14 della legge 246/2005 e art. 20, comma 9 della legge 59/1997), il Ministro della difesa ha promosso la codificazione dell’Ordinamento militare e dell’Amministrazione della difesa.
L’opera di semplificazione e riassetto normativo si è concretata nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento militare” (di seguito denominato “codice militare”) e, contestualmente, nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” (di seguito denominato “regolamento militare”) 18.
Il codice militare consta di nove libri, per un totale di 2.272 articoli. Con riferimento al tema specifico della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per le Forze armate, particolare importanza riveste il Capo I (Disposizioni generali) contenuto nel Titolo V del Libro I. Si evidenziano, in proposito, le norme che, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, disciplinano la delicata questione dei limiti di applicabilità alle Forze armate del testo unico sulla sicurezza.
Il regolamento militare segue l’impostazione e la ripartizione del Codice cui accede e consta anch’esso di 9 libri, per un totale di 1.126 articoli.


3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
Le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, considerate elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa. Per tale motivo la normativa antinfortunistica è sempre stata seguita dall’organizzazione militare con la dovuta attenzione. Ciò anche in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti la sicurezza del personale, esplicitamente inserito nell’art. 725, comma 2, lettera f) del regolamento militare (Libro IV – Titolo VIII – Capo I – Sezione II, Doveri dei superiori) 19.
Tuttavia, le stesse disposizioni legislative in materia hanno più volte riconosciuto la “specificità lavorativa” delle Forze armate, affermandosi, di conseguenza, un principio di “applicabilità compatibile” della normativa prevenzionale. Detto principio ha trovato esplicita formulazione nell’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza.
In tale contesto, il legislatore della semplificazione e del riassetto, nella consapevolezza che dalla specificità lavorativa delle Forze armate possano derivare situazioni derogatorie anche alla disciplina generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’art. 184, comma 1 del codice militare ha stabilito che la normativa di cui al d.lgs. 81/2008, si applica alle Forze armate compatibilmente con gli speciali compiti ed attività da queste svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare. Il secondo comma afferma che i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d’istituto e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel Libro I – Titolo IV del regolamento militare, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, primo periodo del testo unico sulla sicurezza.
In particolare, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della difesa è trattato nel Capo I, costituito da ventuno articoli (dal 244 al 264), i quali disciplinano l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all’estero (art. 244, comma 1). Tali norme si applicano alle attività lavorative svolte dal personale di tutte le Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza (art. 244, comma 2). All’Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 155 del codice militare, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento militare, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (art. 264).


3.1. Individuazione del datore di lavoro
L’art. 246, comma 1 del regolamento militare stabilisce che “nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Tale previsione normativa di carattere generale appare essere in linea con la definizione di datore di lavoro pubblico contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera b) del testo unico sulla sicurezza, laddove è stabilito che “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
In virtù di tali norme, sono state fugate tutte quelle difficoltà interpretative che erano sorte con la prima formulazione del d.lgs. 626/1994 in ordine all’individuazione del datore di lavoro in entità organizzative complesse, quali le pubbliche amministrazioni, caratterizzate da una frammentazione di competenze fra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa 20. Per la verità, con il decreto ministeriale datato 1 febbraio 1997, si era già tentato, per l’Amministrazione militare, di fornire precisi riferimenti riguardo la figura giuridica del datore di lavoro. Il decreto citato prevedeva che la responsabilità per la tutela della salute e per la sicurezza nelle strutture militari gravava in diversa misura, sia sul Comandante/Dirigente deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza. La responsabilità era ripartita, quindi, tra il Dirigente centrale e intermedio, autorità con compiti di gestione finanziaria delle risorse e con responsabilità in ordine alla organizzazione e gestione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi, ed il Dirigente periferico (Comandante/Direttore di Ente), deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate con responsabilità in ordine alla esatta applicazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e della valutazione dei rischi nell’ambito delle strutture militari 21.
Relativamente alla previsione normativa che richiede una specifica determinazione da parte dell’organo di vertice delle singole amministrazioni per l’individuazione del datore di lavoro, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) del testo unico sulla sicurezza, il comma 6 dell’art. 246 del regolamento militare stabilisce che “il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’area tecnico – operativa, nonché il Segretario generale della difesa per le aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell’ambito delle rispettive organizzazioni gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 ÷ 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo”.
Con il provvedimento sopracitato “possono essere altresì attribuiti alcuni specifici obblighi, propri del datore di lavoro, a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia” (art. 246, comma 7 del regolamento militare).
Le determinazioni degli organi di vertice debbono consistere in atti di individuazione delle figure di datore di lavoro ai fini della sicurezza, sia che la scelta cada su personale con qualifica dirigenziale, sia che cada su personale di livello non dirigenziale. Questi atti hanno, poi, carattere costitutivo del compito e della relativa responsabilità 22, giacché la stessa lettera b) dell’art. 2, comma 1 del testo unico sulla sicurezza prevede, come norma di chiusura, la disposizione secondo la quale “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
L’art. 246, comma 2 del regolamento militare introduce una deroga alla regola generale che sancisce il principio dell’autonomia del potere di spesa. Nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, infatti, “assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico – amministrativa, tecnico – industriale e tecnico – operativa dell’Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti”.
Questa disposizione conferma l’ipotesi di chi ha dubitato della necessità che l’autonomia gestionale debba comprendere anche veri e propri poteri di spesa 23. Riprendendo questo principio enunciato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità 24, il comma 3 dell’art. 246 del regolamento militare attribuisce una responsabilità residua di natura concorrente in tema di salute e sicurezza del personale “anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell’assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti”.
Il comma 4 dell’art. 246, prende in considerazione anche l’ipotesi di individuazione del datore di lavoro nel caso di dipendenti che si trovano nella situazione di distacco o comando, cioè quando temporaneamente operano presso un diverso organo della propria amministrazione di appartenenza, ovvero presso un’altra amministrazione. La norma contenuta nel comma 4 appare essere, ancora una volta, in linea con la disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 3 del testo unico sulla sicurezza che disciplina la stessa ipotesi di distacco. Nello specifico “per il personale dell’Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall’organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo”. Ricade sul distaccatario l’obbligo di informazione sui rischi specifici e le misure adottate, nonché l’obbligo di un’adeguata formazione e di un adeguato addestramento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro 25.
Per le basi ed i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, infine, “il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell’applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro” (art. 246, comma 5 del regolamento militare).


3.2. Individuazione dei dirigenti e dei preposti
Dopo aver stabilito le norme per l’individuazione, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, della figura del datore di lavoro, il legislatore pone nell’art. 247 apposite norme che consentono di individuare due figure fondamentali del sistema previsionale della sicurezza: i dirigenti e i preposti.
Le disposizioni dell’art. 247 ricalcano, con poche varianti, quelle contenute nell’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del testo unico sulla sicurezza. Unica differenza riguarda la sostituzione del termine “persona”, cui fa riferimento il testo unico nella definizione di tali figure, con le parole “lavoratore militare o civile”. Tale specificazione nulla aggiunge alla definizione elaborata dal legislatore delegato, ma serve, semmai, solo a ribadire che il dirigente e il preposto devono necessariamente essere parte della stessa organizzazione militare per la quale svolgono i loro compiti.
Il dirigente, in particolare, viene definito nella lettera a) del comma 1 dell’art. 247 come “il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
La norma conferma che nel campo dell’antinfortunistica non è la mera attribuzione della qualifica dirigenziale a rendere il soggetto responsabile civilmente e penalmente 26, ma le competenze professionali ed i poteri gerarchico – funzionali conferiti 27, nonché un effettivo ed elevato livello di autonomia. Competenze, poteri ed autonomia, ancorché non accompagnati dalla qualifica dirigenziale, consentono al lavoratore militare o civile di vedersi attribuita la responsabilità di unità organizzative con rilevanza interna o esterna all’Amministrazione della difesa. La disposizione appare in linea, inoltre, con la definizione che di dirigente ha di recente indicato la giurisprudenza di merito: dirigente è colui che “attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” 28.
Per preposto si intende “il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 247, comma 1, lett. b) del regolamento militare).
Anche la responsabilizzazione dei preposti discende direttamente dall’esercizio, da parte loro, di una porzione del potere organizzativo; compito precipuo del preposto è, infatti, quello di organizzare gli aspetti esecutivi dell’attività lavorativa 29. Ai tradizionali quattro tipi di compiti cui deve assolvere il preposto, specificati anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero:
– sovrintendere all’attività lavorativa;
– garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
– controllarne la corretta esecuzione;
– esercitare un funzionale potere di iniziativa,
la disposizione regolamentare in esame aggiunge l’ulteriore dovere di sorvegliare o meglio controllare, ai fini della sicurezza, il normale svolgimento dell’attività lavorativa del personale posto, anche soltanto temporaneamente, alla sua dipendenza immediata.
Il preposto, in definitiva, non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un compito esclusivo del datore di lavoro e del dirigente; egli ha l’obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative diposizioni vengano regolarmente applicate 30.


3.3. Comunicazioni, denunce e segnalazioni
Nei confronti del personale militare dell’A.D., le comunicazioni o segnalazioni cui il datore di lavoro, a fini statistici e informativi, nonché nei casi di infortunio sul lavoro, è obbligato ad effettuare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA 31 di dati relativi alla tutela della sicurezza e della salute, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN). Tali comunicazioni vengono effettuate secondo le procedure stabilite dal Segretariato generale della Difesa (SEGREDIFESA), in coordinamento con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in forma anonima, con cadenza annuale ed aggregando i dati per renderli coerenti alle esigenze degli Enti assicuratori (art. 248, comma 1 del regolamento militare).
Il primo comma dell’art. 248 omette qualsiasi riferimento al dirigente quale persona coobbligata, insieme al datore di lavoro, a comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro. Tale appare essere una mera dimenticanza del legislatore, giacché nel comma 1 dell’art. 248 non si discute degli obblighi spettanti a ciascuna di queste figure, bensì il legislatore intende individuare uno specifico modello di comunicazioni che sostituisca, in ambito Difesa, quello previsto dalla normativa generale.
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle strutture ordinative istituite dagli organi di vertice centrali delle Forze armate, dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa sulla base di specifiche esigenze. Tali informazioni sostituiscono quelle annuali all’INAIL cui è obbligato il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del testo unico sulla sicurezza. È compito di queste strutture ordinative richiedere alla struttura sindacale competente la nomina del RLST per quegli Enti per i quali non risulta eletto o nominato nessun RLS.
Ancora in tema di comunicazioni e segnalazioni, per il solo personale civile dell’Amministrazione della Difesa si applica contemporaneamente sia la procedura definita nell’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81 del 2008 (comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), sia la procedura stabilita nel comma 1 dell’art. 248 del regolamento militare (comunicazioni a DIFESAN) 32.
L’art. 248, comma 4 stabilisce, infine, che “l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti”.


3.4. Servizio di prevenzione e protezione
Le lettere f), g) e l) dell’art. 2, comma 1 del testo unico sulla sicurezza, definiscono il servizio di prevenzione e protezione (di seguito denominato “SPP”) come l’insieme delle persone (responsabile ed addetti), sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori. Il responsabile e gli addetti devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui al successivo art. 32.
Il fulcro normativo della disciplina del SPP è rappresentato dagli articoli da 31 a 35, tuttavia numerosi sono i riferimenti inseriti anche in altre parti del testo unico sulla sicurezza 33. Ciò è conseguenza della centralità e dell’importanza rivestita dalla prevenzione nell’ambito dell’intero sistema 34. Il legislatore delegato, nell’art. 31 descrive tre modelli organizzativi possibili per il SPP:
1. organizzazione all’interno dell’azienda/unità produttiva;
2. organizzazione esterna all’azienda/unità produttiva, con incarico affidato a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o presso gli organismi paritetici;
3. svolgimento, nei casi stabiliti dall’art. 34 del testo unico sulla sicurezza, previa informazione al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione.
In tale contesto normativo si inserisce l’art. 249 del regolamento militare, il quale già nel suo primo comma elimina, di fatto, la possibilità di organizzare il SPP affidando l’incarico a persone o servizi esterni. In ambito militare, quindi, il SPP, al fine di tutela delle informazioni di cui nell’interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale è vietata la divulgazione, “è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell’Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza”.
Da questo punto di vista, il primo comma dell’art. 249 rappresenta un’eccezione al comma 4 dell’art. 31 del testo unico sulla sicurezza, laddove è previsto che nel caso in cui all’interno dell’organizzazione non vi siano lavoratori in possesso dei requisiti e di capacità professionali richiesti ex art. 32, il datore di lavoro deve obbligatoriamente avvalersi di un SPP esterno. Nel contempo, però, aggiunge un’ipotesi all’elencazione del comma 6 dell’art. 31, ove sono indicati i casi in cui l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda risulta essere comunque obbligatoria. Ciò detto, tenuto conto che l’art. 34 consente lo svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, salvo nei casi di cui all’art. 31, comma 6, si desume che nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa risulta applicabile unicamente il modello organizzativo di SPP interno all’azienda/unità produttiva. Peraltro, parte della dottrina ritiene che lo svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione sia un modello non applicabile alla P.A. in quanto l’applicazione di tale modello potrebbe indurre gli organi di vertice a non assegnare alle aziende/unità produttive adeguate risorse umane 35.
Per adeguata abilitazione di sicurezza, cui all’ultimo periodo del primo comma, s’intende l’idonea abilitazione al trattamento di dati ed informazioni sensibili in materia di sicurezza e tutela del segreto.
Conformemente a quanto stabilito nell’art. 31, comma 1 del testo unico sulla sicurezza, il datore di lavoro organizza il SPP all’interno degli Enti e/o Reparti dell’Amministrazione della difesa, individuando il responsabile e gli addetti in numero che egli ritiene sufficiente, in ragione dell’ubicazione, dell’ambito funzionale e delle caratteristiche degli organismi interessati (art. 249, comma 2 del regolamento militare).
In ambito “civile” il responsabile del SPP, nei casi di organizzazione del servizio all’interno dell’azienda, viene spesso individuato tra il personale dirigenziale 36. Tale possibilità, stante la definizione di dirigente (vedi supra § 3.2), appare realizzabile anche in ambito “militare”.
Nel caso in cui singoli reparti delle Forze armate vengano chiamati a svolgere attività operative ed addestrative fuori dall’ordinaria sede stanziale, è necessario adottare specifiche procedure tecnico – operative che, nel disciplinare tali attività, prevedano apposite disposizioni che consentano di individuare personale in grado di svolgere i compiti del SPP, nonché la funzione di responsabile del SPP (art. 249, comma 3 del regolamento militare).
Il comma 4 prescrive, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che “nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l’ambito comunale”.


3.5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito denominato “RLS”) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”; in tal modo l’art. 2, comma 1, lettera i) del testo unico sulla sicurezza definisce la figura del RLS.
Negli articoli da 47 a 49 dello stesso decreto, il legislatore delegato, chiarisce le diverse figure di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, distinguendo tra rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLS-SP).
Ferme restando le attribuzioni del RLS, specificate nell’art. 50 del testo unico sulla sicurezza, il regolamento militare nell’art. 250 detta le disposizioni di attuazione finalizzate ad adattare la figura del RLS al modello organizzativo dell’Amministrazione della difesa.
La prima disposizione che viene in rilievo (comma 1) definisce il modello di rappresentanza pensato dal legislatore della semplificazione e del riassetto per l’Amministrazione della difesa. Un modello bi-fasico nel quale operano congiuntamente sia rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, sia rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza civili. La ratio di questa doppia presenza trova la sua giustificazione, a parere di chi scrive, nella differenza di status che caratterizza le due figure di lavoratori 37.
A conferma di quanto detto, per i lavoratori civili il testo unico sulla sicurezza prevede che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In più è previsto che l’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, commi 5 e 6 del testo unico sulla sicurezza).
Tali previsioni non possono trovare applicazione nei casi in cui il RLS sia un lavoratore militare, tant’è vero che ai militari, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1475 del codice militare, non è consentito:
– costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali;
– esercitare il diritto di sciopero.
In conseguenza delle predette limitazioni, il codice militare negli artt. 1476 e ss., istituisce organi di rappresentanza di militari (CO.CE.R., a carattere nazionale e interforze, CO.I.R., presso gli alti comandi e CO.BA.R., presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato).
A fronte di tali previsioni normative ed in conseguenza di un’organizzazione basata su due tipologie di lavoratore profondamente diverse tra loro per status giuridico, compiti, esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, il legislatore del riassetto è stato praticamente costretto a prevedere due distinte figure di RLS e procedure differenziate per l’individuazione delle stesse. La netta separazione tra lavoratore militare e lavoratore civile caratterizza, quindi, tutto l’impianto istitutivo del RLS previsto nell’art. 250 del regolamento militare.
Per i RLS civili, in virtù della loro equiparazione ai lavoratori delle altre pubbliche amministrazioni, è stabilito che essi sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego (comma 2). Tale disposizione nulla cambia rispetto alle speciali regole istitutive fissate dalla legge ed integrate dalla contrattazione collettiva 38, compresa la previsione dell’election day.
Per quanto riguarda i RLS militari, il comma 3 dell’art. 250 prevede che gli stessi “sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (CO.BA.R, di cui all’articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I del regolamento militare). Nell’ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari”. Da questa disposizione scaturisce una fondamentale differenza tra l’individuazione del RLS militare, rispetto a quello civile. Il RLS militare viene designato dal datore di lavoro e non eletto dai lavoratori. Viene così a mancare il necessario collegamento del mandato rappresentativo alla manifestazione di volontà dei prestatori di lavoro 39. A parziale compensazione di ciò, il comma 4 dell’art. 250 prevede che “in funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell’organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell’organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti”.
I RLS militari devono possedere i requisiti richiesti per l’elezione nelle rappresentanze militari (comma 5) 40 e ad essi competono le attribuzioni previste dall’art. 50 del testo unico sulla sicurezza (comma 6).
Il militare designato non può rifiutarsi o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi. Cessa anticipatamente dall’incarico solo nei seguenti casi:
– cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
– trasferimento ad un reparto facente capo ad una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
– perdita di uno o più requisiti per la designazione;
– aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
L’incarico di RLS militare ha la durata di tre anni (comma 7).
Tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell’esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell’intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali, ovvero di sito produttivo, possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell’Amministrazione della difesa (comma 9). A tale scopo i RLS, sia quelli militari, sia quelli civili, devono possedere adeguata abilitazione di sicurezza.
Considerando, invece, le peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, l’autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell’autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro (comma 10).


3.6. Formazione, informazione e addestramento
La sezione IV del Capo III del Titolo I del testo unico sulla sicurezza, rubricata “Formazione, informazione e addestramento”, è composta da due articoli (36 e 37), i quali disciplinano i temi dell’informazione e della formazione dei lavoratori.
“Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008”, l’art. 251 del regolamento militare prevede che il datore di lavoro debba assicurare “che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro” (comma 1).
Come avvenuto con l’art. 36 del testo unico sulla sicurezza, anche nell’art. 251 il legislatore prende in considerazione i diritti dei lavoratori all’informazione ed alla formazione sui luoghi di lavoro, attività attraverso cui viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione dei lavoratori al sistema sicurezza 41. A tali diritti corrispondono, specularmente, obblighi in capo al datore di lavoro ed al dirigente 42.
Tuttavia, corre l’obbligo di rappresentare che il citato art. 251 oltre l’affermazione contenuta nel suo primo comma, circa la necessità di assicurare al lavoratore una sufficiente ed adeguata informazione, null’altro aggiunge al tema. Al riguardo, pertanto, anche nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, sono valide le disposizioni stabilite con gli artt. 2 e 36 del testo unico, nonché le considerazioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza in sede di analisi delle stesse. In proposito, l’art. 2, comma 1, lettera bb) del testo unico sulla sicurezza definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. Essa consiste, quindi, in una serie di notizie finalizzate ad orientare i comportamenti del lavoratore in direzione di una sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro 43. Comporta, altresì, un importante obbligo di prevenzione 44, del quale il beneficiario è, ai sensi del primo comma dell’art. 36, ciascun lavoratore 45.
L’informazione deve essere assicurata al lavoratore dal datore di lavoro e, secondo quanto previsto nel primo comma dell’art. 251, dagli “altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze”. Ciò appare assolutamente in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., III sez. pen., 20 dicembre 2006, n. 41609) che, facendo leva sull’espressione usata nell’art. 36 (“il datore provvede…”), non esclude che il datore possa delegare l’assolvimento dell’obbligo informativo anche ad altre persone facenti parte dell’organizzazione e che all’interno di essa rivestano un ruolo di direzione e responsabilità, come appunto i dirigenti e i preposti 46.
L’art. 36, distingue tra un’informazione generale, finalizzata a consentire a ciascun lavoratore di avere una conoscenza globale del rischio presente in ogni articolazione dell’Ente, allo scopo di evitare condotte imprudenti e negligenti del lavoratore in ogni luogo di lavoro 47 ed un’informazione particolare. Quest’ultima deve riguardare non solo le normali condizioni della prestazione lavorativa, ma anche tutti quei comportamenti e gesti che il lavoratore può essere indotto ad assumere durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative 48. L’informazione, sia essa generale, sia essa particolare deve essere comunque adeguata. Il datore di lavoro deve garantire, cioè, secondo il principio di effettività espresso dalla giurisprudenza di legittimità 49, i mezzi di informazione più adatti per giungere con efficacia e puntualità ai destinatari 50. Spetta allo stesso datore di lavoro effettuare il controllo e la verifica che le nozioni trasmesse siano state apprese ed assimilate nel modo corretto 51. Per giurisprudenza unanime, l’informazione non deve essere evasiva, generica o peggio ancora sfuggente, ma deve essere caratterizzata dalla specificità di ogni singola posizione lavorativa 52. È del tutto inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurare un’adeguata informazione, la semplice affissione della normativa di sicurezza, ovvero l’apposizione di segnaletica di sicurezza sugli impianti 53.
L’informazione, infine, deve essere dinamica. È necessario, cioè, che il datore di lavoro attivi un canale informativo che garantisca il flusso continuo di informazioni in modo da tenere costantemente aggiornato il lavoratore sui nuovi rischi e sui rimedi per prevenirli 54.
Per quanto riguarda la formazione, la lettera aa) del comma 1 dell’art. 2 del testo unico sulla sicurezza la definisce come il “processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Nei confronti di tutto il personale dell’Amministrazione della difesa, l’indirizzo di questo processo educativo è svolto dal Segretariato generale della difesa, d’intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e le Direzioni generali competenti per la materia (art. 251, comma 2 del regolamento militare).
L’art. 251 del regolamento militare, mentre nulla di più dice riguardo l’informazione rispetto all’art. 36 del testo unico, per l’attività formativa detta numerose disposizioni di specifica applicazione militare.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 37, commi 1 e 3 del testo unico sulla sicurezza 55, l’art. 251 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività formativa in ambito Amministrazione della difesa. In particolare il comma 3 stabilisce che, in via principale, l’attività formativa è predisposta e condotta dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa (CIVILSCUOLADIFE) e da altri istituti dell’Amministrazione della difesa. Essa comprende seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
“L’attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell’ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l’immissione nei ruoli del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate” (comma 4).
“Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (comma 5).


3.7. Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’Amministrazione della difesa
Il legislatore del riassetto, con le norme contenute nell’art. 252 del regolamento militare, ha previsto l’istituzione, presso “gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze”, di “apposite strutture ordinative cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni” (comma 1).
All’interno delle sopracitate strutture sono costituite distinte unità organizzative concernenti, rispettivamente, le attività di prevenzione e quelle di vigilanza (comma 2).
Per le unità organizzative di prevenzione, il comma 3 stabilisce che esse:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l’aggiornamento del personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all’Amministrazione della difesa.

Relativamente alle funzioni delle unità organizzative di vigilanza, si rinvia al successivo § 3.17.
L’ufficio deputato all’emanazione delle direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione, nonché al coordinamento, in attuazione delle vigenti prescrizioni, delle relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, istituito nell’ambito del Segretariato generale della difesa (art. 103, comma 1, lettera s) del regolamento militare), coordina le strutture ordinative di vertice delle Forze armate.


3.8. Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico – militari
L’art. 253 del regolamento militare assume fondamentale importanza per l’intero sistema prevenzionistico dell’Amministrazione della difesa. Le norme in esso contenute individuano, infatti, le attività alle quali deve applicarsi la disciplina generale di cui al testo unico sulla sicurezza e le attività alle quali, invece, deve applicarsi la disciplina stabilita con le particolari norme di tutela tecnico – militare, per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
Procedendo con ordine, il primo comma dell’art. 253 prevede che le attività lavorative svolte nell’ambito dell’Amministrazione della difesa assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’ambiente, sono tutte quelle che non rientrano tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo. Dette attività lavorative sono svolte dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione, nonché dai lavoratori estranei all’Amministrazione della difesa che operano per conto delle Forze armate. Norma di chiaro carattere residuale che riproduce fedelmente quella contenuta nell’art. 1, comma 1 dell’abrogato decreto ministeriale 284/ 2000. Tale sua derivazione porta con se, peraltro, il “peccato originale” consistente nella necessità per il legislatore dell’epoca di dover specificare le diverse categorie di lavoratore cui applicare le disposizioni prevenzionistiche. La definizione “universalistica” 56 che di lavoratore dà l’art. 2 del testo unico sulla sicurezza, avrebbe dovuto consigliare il legislatore del riassetto a non specificare l’ambito di applicazione soggettiva, il quale appare senza dubbio superfluo (vedi supra § 1).
Il secondo comma dell’art. 253 individua le attività dell’Amministrazione della difesa, nonché le infrastrutture, le aree, gli equipaggiamenti, le armi, le munizioni, i materiali ed i mezzi di cui all’art. 259 destinati alle predette attività, disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
Le attività sono quelle comunque connesse alle particolari esigenze cui fa espresso riferimento anche l’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza e che, in attuazione dello stesso, sono state individuate nell’art. 245 del regolamento militare, il quale (comma 1) stabilisce che “costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato … i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro:
a) l’unicità di comando e controllo;
b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie…”;
d) le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008”
.
Il secondo comma dell’art. 245 statuisce, inoltre, che “negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza”
.
La norma di cui al comma 2 dell’art. 253 riproduce, anche in questo caso, la disposizione contenuta nell’art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 284/2000. L’unica differenza tra le due norme consiste nella sostituzione della parola “speciali” con la parola “particolari” per la qualificazione delle norme di tutela tecnico – militare. I due termini citati in questo caso sono sinonimi, per cui nulla cambia rispetto alla previgente normativa. Ciò che invece sicuramente cambia, rispetto al D.M. 284/2000, è la puntuale individuazione nel comma 3 dell’art. 253 di alcune particolari norme di tutela tecnico – militare, cui lo stesso decreto faceva soltanto un generico riferimento presupponendone già l’esistenza. Nel dettaglio, “per particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l’altro:
a) le procedure tecnico – operative adottate nell’ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull’impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico – operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l’esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
c) le procedure d’azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l’esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, anche per l’esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
d) gli speciali capitolati d’opera e le disposizioni tecnico – operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico – funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d’arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto”
.
L’espressione “fra l’altro” è indicativa del carattere meramente esemplificativo dell’elencazione fatta nel citato comma 3. Ciò è confermato, peraltro, dal successivo comma 5, laddove è stabilito che “il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 ÷ 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico – militare vigenti o comunque applicabili nell’ambito delle rispettive organizzazioni”.
In relazione alle particolari norme di tutela tecnico – militari per la sicurezza e la salute del personale, viene inoltre specificato (art. 253, comma 4) che:
– le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l’evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell’assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli ulteriori previsti dall’art. 92 del codice militare 57;
– nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell’Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l’evacuazione dei sopracitati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale;
– negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, deve essere verificata periodicamente l’efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva;
– nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) del testo unico sulla sicurezza, si applicano le speciali norme di cui al D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.
Il comma 6 dell’art. 253 del regolamento militare pone una deroga all’obbligo per il militare di adottare le procedure d’azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti. In particolare, la deroga discende dal dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, sancito nell’art. 732, comma 3, lettera b) del regolamento militare, il quale prevede, appunto, che il militare deve prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto.
Il comma 7 dell’art. 253 pone, infine, una presunzione relativa, esonerativa della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente cui all’art. 55 del testo unico sulla sicurezza, circa l’assolvimento dell’obbligo dei predetti soggetti, ma anche dei preposti di esigere l’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. La presunzione opera in presenza di ordini certi, adeguati in conseguenza dei quali è legittima, da parte dei superiori gerarchici, l’aspettativa del rispetto dell’ordine.
Dal combinato disposto delle norme contenute nei commi 6 e 7 risulta quindi che, ancorché in presenza di ordini certi ed adeguati, se il militare subisce un infortunio nell’adempimento del proprio dovere di intervento, nessuna responsabilità può imputarsi a nessuno degli attori del sistema prevenzionistico.
Nel caso, invece, di assenza di ordini certi ed adeguati, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 55 del testo unico sulla sicurezza, le quali sono imputate transitoriamente, fatta salva l’azione di rivalsa dell’Amministrazione della difesa nei confronti dei soggetti riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave 58, sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa (comma 8).


3.9. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
Nei primi tre commi dell’art. 254 del regolamento militare, il legislatore disciplina il tema dei controlli tecnici, delle verifiche, dei collaudi e delle certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa. La differenza principale rispetto al sistema previgente (art. 1, comma 2 del D.M. 284/2000) risiede nella possibilità concessa al datore di lavoro, nei casi di indisponibilità di proprio personale, “ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, di avvalersi di personale tecnico esterno all’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell’Amministrazione stessa” (comma 3).
La nuova disciplina prevede che l’A.D. debba provvedere, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, “a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti”, ciò in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo (comma 1).
Spetta alle competenti Direzioni generali istituire appositi albi ove iscrivere il personale militare e civile che risulti in possesso dei requisiti richiesti (comma 2).
Il comma 4 dell’art. 254 disciplina, dal punto di vista dell’Amministrazione della difesa, gli obblighi imposti al datore di lavoro e ai dirigenti dal testo unico sulla sicurezza. Con una norma che riproduce fedelmente quella contenuta nell’art. 18 del citato testo unico, il legislatore stabilisce, in proposito, che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell’Amministrazione della difesa, si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Amministrazione competente o al soggetto che ha l’obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Vengono in tal modo ripartite le responsabilità relative agli interventi strutturali e di manutenzione, ribadendo il principio secondo cui tali interventi sono di competenza dell’ente concedente, mentre rimane a carico dell’utilizzatore il mero dovere di segnalazione e di richiesta 59.
Nei limiti dei poteri, delle attribuzioni e dei mezzi di cui dispongono ed in relazione ai compiti affidati, rimane in capo ai soggetti sui quali grava la responsabilità dell’impiego del personale il dovere di adottare le misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza (comma 4, ultima parte).


3.10. Valutazione dei rischi
La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione degli stessi 60, rimane, anche nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, un obbligo non delegabile del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del testo unico sulla sicurezza. Tuttavia, prosegue il primo comma dell’art. 255 del regolamento militare, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete, ai fini della valutazione dei rischi, “anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali”. Il legislatore ha previsto, quindi, il coinvolgimento, ai fini collaborativi, delle sopracitate figure dirigenziali nel processo di valutazione dei rischi e di elaborazione del documento, in aggiunta alle figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, per le attività soggette a sorveglianza sanitaria 61. La responsabilità dirigenziale, a livello degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, discende dall’obbligo di comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali le informazioni circa la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e i loro componenti, i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale in conseguenza dell’utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali. Nell’obbligo di comunicare, inoltre, le principali misure tecnico – organizzative e sanitarie da adottare nell’utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere. Ciò affinché i datori di lavoro ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella conseguente elaborazione del documento di valutazione (DVR).
Le norme attuative sopradescritte si inseriscono pienamente nel solco della cultura partecipativa tracciato dal legislatore delegato ed ampliano, nel contempo, il novero dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei rischi, mantenendo comunque inalterato il ruolo di centralità del datore di lavoro nella predisposizione delle azioni preventive finalizzate alla concreta valutazione dei rischi per i lavoratori e nell’adozione delle consequenziali misure di tutela 62.
Il terzo comma dell’art. 255 del regolamento militare prende in considerazione la problematica della valutazione del rischio collegato allo stress in ambito militare. In particolare, nel ribadire che nell’ambito dell’Amministrazione della difesa le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, comprese quelle inerenti alla disciplina militare contenute nei rispettivi Libro IV – Titolo VIII del codice militare e regolamento militare, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psico – sociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, il legislatore ha previsto che “la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro – correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa”. Nel caso specifico, la disposizione contenuta nel comma 3, pur tenendo in debita considerazione quanto stabilito nel comma 1-bis dell’art. 28 del testo unico sulla sicurezza, vale a dire che la valutazione dello stress lavoro – correlato deve avvenire nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, pone una condizione preliminare al verificarsi della quale la valutazione può effettuarsi. La valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato viene effettuata soltanto nel caso in cui i servizi sanitari delle Forze armate, in conseguenza dell’espletamento delle attività finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa, ne segnalino la necessità al datore di lavoro.
Tenuto conto che l’Accordo Europeo dell’ottobre 2004 evidenzia che lo stress da lavoro può colpire in qualunque ambiente lavorativo e qualsiasi lavoratore, fornendo una lista esemplificativa di potenziali indicatori di stress sui quali il datore di lavoro deve intervenire individuando misure per prevenirlo, eliminarlo ovvero ridurlo di intensità 63, appare opportuno muovere una critica al sistema particolare previsto per l’identificazione della consistenza del rischio da stress lavoro – correlato in ambito difesa. Essa non è affidata alla competenza del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, ma, sulla base della presunzione, a parere di scrive errata, che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro siano da sole in grado di prevenire i rischi psico – sociali, l’identificazione è assegnata a soggetti completamente avulsi ed a volte anche molto distanti dall’ambiente di lavoro (ospedali militari, istituti medico – legali, ecc...).
Nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del correlato documento, il datore di lavoro deve tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, nonché delle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato (art. 255, comma 4 del regolamento militare). Una volta che il datore di lavoro abbia tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 255, può liberamente scegliere i criteri per la redazione del documento di valutazione (DVR) i quali, a loro volta, devono rispondere a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
Nell’Amministrazione della difesa, il DVR deve possedere le medesime caratteristiche ed avere lo stesso contenuto previsto dall’art. 28 del testo unico sulla sicurezza.


3.11. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
In tema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), l’art. 256 del regolamento militare detta norme peculiari applicabili in ambito difesa, le quali integrano le disposizioni previste dal legislatore delegato nell’art. 26 del testo unico sulla sicurezza. In particolare il comma 3 dell’art. 26 stabilisce che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro elaborando un DUVRI, da allegare al contratto d’appalto.
Sulla base di tale disposizione, il primo comma dell’art. 256 individua alcuni criteri finalizzati alla tutela delle informazioni di cui è vietata la divulgazione, nell’interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa. I criteri da applicare ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione sono i seguenti:
– “nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell’Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione”;
– “il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall’Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all’inizio delle attività dell’appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell’Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All’attività di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore”
.
Il secondo dei criteri sopradescritti prende spunto dalla disposizione contenuta nel comma 3-ter del testo unico sulla sicurezza, la quale prevede che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard. Spetta poi al soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici presenti. Tuttavia, il criterio in esame individua una procedura particolare applicabile esclusivamente in ambito difesa: nei casi di appalti aggiudicati dagli enti centrali, il DUVRI viene elaborato, previa verifica delle effettive interferenze, contestualmente all’inizio delle attività dal datore di lavoro committente, ovvero, se diverso, dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, dei lavori, delle opere o delle forniture.
Il secondo comma dell’art. 256 prevede che il DUVRI deve essere sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore. Specificazione questa che non trova analogo riscontro nel testo unico, ma che, opportunamente, accoglie l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità circa le finalità del documento, vale a dire la cooperazione e il coordinamento, per garantire i quali il committente e l’appaltatore valutano insieme la fonte di pericolo e insieme come meglio eliminarla 64. Anche la parte più avveduta della dottrina concorda con tale lettura argomentando sul fatto che, se il presupposto della cooperazione e del coordinamento è l’informazione reciproca tra i due soggetti obbligati in merito ai rispettivi rischi lavorativi, sembra incoerente estraniare l’appaltatore dalla redazione del piano 65.
È inoltre previsto che, qualora il DUVRI contenga inevitabili informazioni delle quali è ritenuta vietata la divulgazione, lo stesso:
– non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
– può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell’Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest’ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell’Amministrazione della difesa, di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
Il terzo comma dell’art. 256 specifica che, in ogni caso, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza, nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, sono a carico del datore di lavoro appaltatore. La disposizione appare di difficile inquadramento e di lettura non agevole. Con essa il legislatore, a parere di chi scrive, ha forse voluto ribadire il concetto della limitazione della responsabilità del datore di lavoro committente esclusivamente ai rischi interferenziali.
In tema di costi della sicurezza nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, infine, il comma 4 dell’art. 256 integra la disposizione del comma 5 dell’art. 26 del testo unico sulla sicurezza, il quale, per espressa disposizione legislativa, non si applica ai contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, specificando che “si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all’articolo 245” (vedi supra § 3.8).


3.12. Funzioni di medico competente
Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa la figura di medico competente, così come avviene in ogni altro ambito lavorativo, corrisponde alla figura di un medico che sia in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali individuati dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale figura è chiamata a collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è, dallo stesso datore di lavoro, nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dalla vigente normativa prevenzionistica (art. 2, comma 1, lettera h) del testo unico sulla sicurezza).
La premessa definitoria è apparsa necessaria per meglio comprendere l’ambito di intervento effettuato dal legislatore della semplificazione e del riassetto con le norme contenute nell’art. 257 del regolamento militare.
Ferme restando quelle che sono le funzioni di ogni medico competente, elencate nell’art. 25 del testo unico sulla sicurezza, il primo comma dell’art. 257 prevede che dette funzioni, per le attività svolte nei luoghi dell’Amministrazione della difesa, indipendentemente che esse siano o meno connesse alle particolari esigenze di cui all’art. 245 (vedi supra § 3.8), debbano essere svolte prioritariamente da ufficiali medici in servizio che siano in possesso dei requisiti indicati nell’art. 38 del testo unico sulla sicurezza. Tali requisiti sono:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
e) svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza).
Nell’ambito militare, quindi, le funzioni di medico competente possono essere svolte anche da medici “privati” solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alcuna disponibilità di ufficiali medici in possesso dei requisiti suddetti, previa, in ogni caso, l’autorizzazione del competente organismo di Forza armata ovvero dell’area tecnico – amministrativa e tecnico – industriale. Tali organismi possono, nello stesso caso di indisponibilità, autorizzare l’impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando (comma 5).
Il primo comma ribadisce, inoltre, il concetto espresso nell’art. 39, comma 4 del testo unico sulla sicurezza (“il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”), affermando che il medico competente svolge le proprie funzioni in piena autonomia. Il legislatore ha sentito la necessità di ribadire, rafforzandolo con l’aggiunta dell’aggettivo “piena”, un concetto già pacifico in ambito “civile”, meno in ambito “militare” giacché, in virtù dell’esercizio del potere gerarchico, il militare deve sottostare al potere disciplinare dei propri superiori, tra i quali sicuramente deve annoverarsi il datore di lavoro.
Il comma 6 dell’art. 257 stabilisce due deroghe agli obblighi imposti al medico competente dall’art. 25 del testo unico sulla sicurezza.
La prima deroga riguarda la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, le quali devono essere custodite esclusivamente presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l’adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti. Il testo unico prevede, per contro, che le cartelle sanitarie e di rischio siano custodite dal medico competente, sotto la propria responsabilità, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina 66. L’elemento che viene in rilievo dall’esame delle due disposizioni citate è il completo svuotamento del ruolo del medico competente da parte del regolamento militare. Svuotamento già iniziato, per la verità, con le modifiche apportate all’art. 25 dal decreto correttivo n. 106 del 2009 in quanto, sebbene in apparenza il medico competente abbia mantenuto la responsabilità delle cartelle, essendo pur sempre parte attiva nella scelta in accordo con l’imprenditore datore di lavoro circa il luogo della custodia, sostanzialmente tutto ciò perde di significato nel momento in cui tale luogo diventa necessariamente l’azienda e il dovere di conservazione delle cartelle viene affidato al datore di lavoro 67. Con la deroga stabilita nell’art. 257 del regolamento militare, che alla luce di quanto sopra esposto non sembra più essere tale, anche questo ruolo meramente formale rivestito in ambito “civile” dal medico competente viene eliminato, affidando ogni responsabilità di custodia e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio direttamente in capo al datore di lavoro.
La seconda deroga riguarda le modalità di svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro. “Se l’organizzazione antinfortunistica di riferimento”, recita la lettera b) del comma 6 dell’art. 257, “comprende reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d’intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi”. La disposizione sopradescritta non sembra, per la verità, differenziarsi molto da quella contenuta nell’art. 25, comma 1, lettera l) del testo unico sulla sicurezza 68 se non per il fatto dell’aggiunta della condizione per cui la deroga descritta opera nel solo caso in cui l’organizzazione antinfortunistica di riferimento comprenda reparti dislocati oltre l’ambito comunale. Nel caso, invece, in cui l’organizzazione antinfortunistica di riferimento non comprenda detti reparti si ricadrebbe nel campo di applicazione della norma generale (lettera l), comma 1 dell’art. 25 del testo unico), la quale, però, stabilisce una norma identica a quella di cui alla lettera b), comma 6 dell’art. 257. Anche in questa occasione, quindi, non ci troviamo di fronte ad una vera e propria deroga alle disposizioni generali stabilite dal testo unico sulla sicurezza, bensì, con molta probabilità, ad un refuso riferito ad una vecchia norma modificata o abrogata (art. 17, lettera h) del decreto legislativo n. 626 del 1994).
Altra deroga, infine, è prevista dall’art. 257, comma 8 in merito alle visite e agli accertamenti da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, i quali sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate. La deroga questa volta appare effettiva e riguarda lo svolgimento delle visite mediche ai fini della sorveglianza sanitaria (esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio), che il testo unico sulla sicurezza prevede possano essere eseguite con la collaborazione di medici specialisti scelti dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro che ne sopporta anche gli oneri di spesa (arg. ex artt. 39 e 41 del testo unico sulla sicurezza), ma che, in ambito militare, sono effettuate esclusivamente dai servizi sanitari delle Forze armate.
Come già descritto in occasione dell’esame del SPP (vedi supra § 3.4), “nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale” (comma 7).
I commi da 2 a 4 e 9 dell’art. 257, individuano una serie di competenze a carico della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN).
Spetta a DIFESAN riconoscere agli ufficiali medici delle Forze armate, con provvedimento del Direttore generale, lo svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni, requisito richiesto dal comma 1, lettera d-bis dell’art. 38 per svolgere le funzioni di medico competente (comma 2).
È compito di DIFESAN istituire l’apposito registro dei medici competenti dell’Amministrazione della difesa, provvedendo ad iscrivere, sospendere o cancellare da esso gli ufficiali medici in servizio. DIFESAN deve provvedere, altresì, affinché gli ufficiali medici partecipino al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del testo unico sulla sicurezza (comma 3).
Spetta sempre a DIFESAN, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ai fini dell’aggiornamento professionale degli ufficiali medici, attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l’ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tale proposito, l’art. 757 del codice militare, nell’ambito dei posti risultanti da programmazione, stabilisce una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare. Gli ufficiali medici specializzandi, inoltre, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell’ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici (comma 4).
Infine, ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell’Amministrazione della difesa, DIFESAN:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale della difesa per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell’attività svolta (comma 9).


3.13. Comunicazioni, segnalazioni e documenti
L’art. 258 del regolamento militare attua in maniera del tutto eccezionale, tenuto conto delle peculiarità organizzative delle Forze armate, le disposizioni contenute nell’art. 40 del testo unico sulla sicurezza in tema di comunicazioni ed informazioni a carico del medico competente.
In particolare, “le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all’articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per l’area tecnico – operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale” (comma 1).
Anche in questo caso, compiti specifici relativi alla raccolta dei dati, all’esame degli stessi e alla loro comunicazione all’INAIL sono attribuiti a DIFESAN (comma 2).
Tali disposizioni si applicano soltanto nei confronti del personale militare, come risulta chiaramente dalla formulazione del primo comma dell’art. 258. Si parla apertamente di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, per il caso delle comunicazioni o segnalazioni ai servizi di vigilanza. Per le similari comunicazioni che il medico competente deve inoltrare a DIFESAN, la trasmissione riguarda informazioni limitate al personale militare. Da ciò si evince che per il personale civile dell’Amministrazione della difesa si applica in toto la disciplina stabilita con l’art. 40 del testo unico sulla sicurezza: comunicazione da parte del medico competente, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, alle ASL territorialmente competenti delle informazioni concernenti i lavoratori civili dell’A.D. sottoposti a sorveglianza sanitaria. Comunicazione all’INAIL, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle suddette informazioni aggregate dalle ASL.


3.14. Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
Prima di affrontare il tema dei servizi di vigilanza, il legislatore della semplificazione e del riassetto pone delle disposizioni, contenute nell’art. 259 del regolamento militare, esplicative del concetto di aree riservate, operative ovvero che presentano analoghe esigenze. In generale rientrano in tali categorie i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse. Il legislatore, nello stesso comma 1 effettua un’elencazione, peraltro meramente esemplificativa, di attività e di aree riservate ed operative. Esse sono:
a) “l’impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all’estero”;
b) “la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell’intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica”;
c) “le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009”;
d) “le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto”;
e) “i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
f) “le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all’articolo 233 del codice, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative”;
g) “l’impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico”
.
La disposizione riprende e specifica l’art. 4 dell’abrogato D.M. 284/2000. Detto articolo nel suo primo comma definiva esclusivamente le aree riservate o operative con una norma analoga alla sopra descritta lettera c) del nuovo art. 259 del regolamento militare.
Con particolare riferimento agli immobili ed alle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, o in uso temporaneo all’Arma dei carabinieri per lo svolgimento di compiti di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità, o in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei propri compiti d’istituto, dove si svolgono attività o dove sono ubicati i luoghi di lavoro che assumono natura riservata o operativa, essi vengono classificati unitariamente e sono assoggettati allo stesso regime di vigilanza (comma 2).
Anche la sopradescritta disposizione riproduce in maniera identica l’analoga disposizione contenuta nel D.M. 284/2000.
Nell’art. 259 non è stata riprodotta, invece, la disposizione contenuta nel comma 3 dell’abrogato decreto, la quale prevedeva apposita notifica da parte del Ministero della difesa a ciascun ente, comando, reparto o ufficio della rispettiva classificazione assegnata. Tale dimenticanza potrà senz’altro trovare soluzione con apposite direttive a livello di Stato maggiore della difesa, ovvero di SEGREDIFESA.


3.15. Istituzione dei servizi di vigilanza
Ai fini dell’attività di vigilanza, l’art. 13, comma 1-bis del testo unico sulla sicurezza prevede che “nei luoghi di lavoro delle Forze armate … la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”. Tale disposizione è ribadita nel terzo comma dell’art. 260 del regolamento militare, il quale stabilisce appunto che “ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico – amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto”. Unica eccezione al completo trasferimento ai servizi di vigilanza militari delle competenze attribuite dal testo unico sulla sicurezza agli organi di vigilanza territorialmente competenti, riguarda i ricorsi avverso i giudizi del medico competente 69, la cui cognizione, in ambito difesa, è attribuita ad un’apposita commissione medico legale individuata con provvedimento del Direttore generale di DIFESAN (art. 260, comma 4).
Alla luce delle predette disposizioni, il primo comma dell’art. 260, riprendendo l’analoga disposizione contenuta nell’art. 3 dell’abrogato D.M. 284/2000, stabilisce che, ai sensi di quanto disposto dal testo unico sulla sicurezza e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell’ambito delle attività e dei luoghi aventi natura riservata o operativa (vedi supra § 3.14) è effettuata da personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa.
La suddetta disposizione mal si coordina con quella di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. Quest’ultima, infatti, nell’attribuire la funzione di vigilanza in via esclusiva ai servizi sanitari e tecnici istituiti in ambito militare, si riferisce a tutti i luoghi di lavoro delle Forze armate e non soltanto a quelli aventi natura riservata o operativa come riportato nel comma 1 dell’art. 260. La formulazione del comma 1 lascerebbe intendere che nelle aree non riservate o non operative possa svolgere i propri compiti di vigilanza l’organo territorialmente competente individuato dall’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. Dubbio immediatamente fugato dalla norma del successivo comma 3 che stabilisce che ogni competenza attribuita dal testo unico alle Aziende sanitarie locali è attribuita ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa. Probabilmente, in un’ottica di salvaguardia della norma, il comma 1 lascia intatta la possibilità di intervento in ambiti e in attività non riservate e non operative agli organi competenti per i rischi specifici, come ad esempio la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la protezione e vigilanza antincendio.
Per l’espletamento dell’attività di vigilanza sono istituiti, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, appositi servizi, i quali operano “nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area tecnico – operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale” (art. 260, comma 2).


3.16. Organizzazione dei servizi di vigilanza
L’art. 261 del regolamento militare disciplina l’organizzazione dei servizi di vigilanza ai diversi livelli di aree di competenza.
Un’unità organizzativa di vigilanza è prevista dal comma 1 nell’ambito dell’ufficio deputato ad emanare direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione, nonché al coordinamento, in attuazione delle vigenti prescrizioni, delle relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, istituito presso il Segretariato generale della difesa. Detta unità prende il nome di Ufficio di Coordinamento Centrale della Vigilanza (U.Co.Ce.V.), istituito con D.M. del 25 maggio 2005. Esso opera quale unità di coordinamento per l’attività di vigilanza nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e svolge le proprie funzioni (vedi infra § 3.17) in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, “sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l’eventuale supporto tecnico – operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico – amministrativo delle direzioni generali”.
Per quanto riguarda i servizi di vigilanza istituiti nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e nell’ambito delle aree tecnico – operativa interforze di vertice, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, il comma 2 prevede la possibilità che gli stessi abbiano un’articolazione centralizzata, ovvero periferica.
Nel caso di organizzazione decentrata, i servizi periferici sono coordinati dalle unità organizzative centrali di vigilanza, istituite nell’ambito delle strutture ordinative cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni (vedi supra § 3.7). A mente di quanto disposto dal precitato D.M. del 25 maggio 2005, i vertici di ciascuna area costituiscono le unità di coordinamento dei servizi di vigilanza d’area (U.Co.Se.V.A.).
La struttura di ciascun servizio di vigilanza, in ciascuna delle aree ove sono istituite, è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice. Detto provvedimento definisce, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento del servizio di vigilanza in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese ad uniformare il funzionamento delle strutture stesse (comma 3).


3.17. Funzioni dei servizi di vigilanza
L’art. 262 del regolamento militare descrive, nei suoi primi due commi, le funzioni delle unità organizzative di vigilanza istituite presso la struttura ordinativa centrale del Segretariato generale della difesa (U.Co.Ce.V.) e delle unità organizzative di vigilanza d’area di Forza armata, tecnico – operativa interforze di vertice, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale (U.Co.Se.V.A.).
In particolare, il primo comma dell’art. 262 prevede che l’U.Co.Ce.V.:
a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza (interna) direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all’Amministrazione della difesa;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
c) promuove la qualificazione e l’aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell’ambito della pianificazione delle attività formative;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;

Inoltre esso mantiene contatti diretti con le U.Co.Se.V.A. (D.M. 25 maggio 2005).
Il secondo comma dell’art. 262 stabilisce le funzioni delle U.Co.Se.V.A.. In particolare dette unità:
a) mantengono i contatti con l’ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell’ambito delle aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell’ambito dell’area tecnico – operativa;
c) comunicano all’ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
e) forniscono consulenza (interna) ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti
.
Da notare che diversamente da quanto stabilito nell’abrogato decreto ministeriale 284/2000, laddove nell’art. 3 era previsto che il personale dei servizi di vigilanza fosse nominato direttamente dal Ministro della difesa, la lettera b) del comma 2 dell’art. 262, in presenza di un’organizzazione ben definita, prevede la nomina del personale da parte dei titolari dei vertici d’area.
Passando all’esame dei Servizi di vigilanza, essi sono costituiti dal personale incaricato dalle rispettive autorità di vertice, da cui dipendono e da personale tecnico qualificato. Compito precipuo dei servizi di vigilanza, come stabilito nel comma 3 dell’art. 262, è quello di accertare nei luoghi di lavoro e nell’ambito delle attività di natura riservata e operativa, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate:
a) l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del regolamento militare;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dal Libro I – Titolo IV – Capo I del regolamento militare.
Qualora i servizi di vigilanza rilevino, a seguito della loro attività ispettiva, violazioni di natura penale riferiscono, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all’autorità giudiziaria competente e svolgono ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria (comma 4).
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività ispettiva si renda necessario “effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico – sanitari dell’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata o organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all’Amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti” (comma 5).
L’ultimo comma dell’art. 262 pone, infine, una deroga alla norma stabilita nel comma 6 dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. La deroga consiste nell’assegnare all’apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell’organismo centrale dell’area tecnico – amministrativa o tecnico – industriale di riferimento, l’importo delle somme che i servizi di vigilanza ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.


3.18. Personale addetto ai servizi di vigilanza
Il personale dei servizi di vigilanza, come accennato in precedenza, non viene più nominato dal Ministro della difesa, bensì è individuato tra il personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa e viene nominato secondo le procedure di cui al precedente para 3.17 (art. 263, comma 1 del regolamento militare).
Detto personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di secondo grado;
b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell’area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a “B3”, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell’area tecnico – operativa e delle aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale dell’Amministrazione della difesa;
c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell’incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l’effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l’impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell’Arma dei carabinieri. Per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell’impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
h) non essere sottoposto a procedimento penale;
i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall’impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del “rimprovero” negli ultimi due anni;
m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il comma 3 prevede che lo specifico incarico di addetto al servizio di vigilanza non può essere rifiutato dal personale individuato, tuttavia l’incarico assegnato può, in ogni momento, essere revocato, con determinazione della stessa autorità di vertice competente per la nomina, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti cause:
a) perdita di uno o più requisiti per la nomina;
b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
c) trasferimento ad altra sede o incarico;
d) accertata negligenza nell’attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall’interessato
.
Il comma 4 stabilisce che “il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell’esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza”.
L’ultimo comma dell’art. 263, in ottemperanza del disposto di cui al comma 5 dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza conferma il divieto per il personale nominato di prestare, a qualsiasi titolo, attività di consulenza.
La ratio della previsione consiste nell’evitare che l’attività consulenziale interferisca con quella istituzionale, condizionandola o indebolendola 70. A tale proposito, il richiamo diretto che il comma 5 dell’art. 263 fa al medesimo comma dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza, riporta nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, l’indeterminatezza con cui lo stesso art. 13 si riferisce “all’attività di consulenza”, la quale potrebbe interpretarsi in senso ampio cosicché al personale addetto ai servizi di vigilanza militare sarebbe preclusa qualsivoglia attività consulenziale nei confronti di qualunque datore di lavoro ex art. 2, comma 1, lettera b) del testo unico sulla sicurezza 71.

 


4. Conclusioni
Le disposizioni più importanti del testo unico sulla sicurezza sono contenute nei Titoli XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale), XIII (Norme transitorie e finali), ma soprattutto nel Titolo I, il quale detta i principi comuni a tutto il sistema prevenzionistico. È proprio con le disposizioni contenute nel Titolo I che il legislatore delegato con la normativa inerente il sistema istituzionale (Capo II) ha individuato, come riconosciuto in più occasioni dalla stessa dottrina 72, l’elemento decisivo per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Tale elemento consiste nella realizzazione e nell’affermazione della c.d. “cultura della prevenzione”. Soltanto in presenza di una sviluppata cultura ed etica della prevenzione può affermarsi, infatti, un sistema di regole condivise, delle quali, indipendentemente dalla presenza di un regime sanzionatorio, se ne può richiedere l’applicazione 73.
Le disposizioni contenute nel Titolo IV – Capo I del Libro I del regolamento militare sembrano tenere conto della linea di pensiero sopradescritta.
La normativa previgente, introdotta con il decreto ministeriale 284/2000, disciplinava le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali soggetti a speciali norme di tutela tecnico – militari, il sistema dei controlli tecnici, delle verifiche e dei collaudi, le funzioni di medico competente e le attività di vigilanza, ma nulla stabiliva riguardo alle attività dirette a sviluppare la citata “cultura della prevenzione”.
Il legislatore della semplificazione e del riassetto, per contro, sembra aver colto tale aspetto, introducendolo nel sistema delle Forze armate mediante le norme che prevedono la costituzione di specifiche strutture ordinative per il coordinamento delle attività finalizzate sia alla prevenzione, che alla tutela della salute dei lavoratori (art. 252 del regolamento militare). Dette strutture si distinguono in unità organizzative di vigilanza (le U.Co.Ce.V. e le U.Co.Se.V.A.) e in unità organizzative di prevenzione. Quest’ultime, tra i loro compiti, hanno quello di promuovere la qualificazione e l’aggiornamento del personale. Al riguardo, l’art. 251 del regolamento militare stabilisce che, ferma restando la formazione generale e specifica prevista dal testo unico sulla sicurezza, al personale deve essere impartita una formazione di base già nell’ambito dei cicli formativi ed addestrativi per l’immissione nei ruoli del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa. Una disposizione questa che va ad inserirsi nel solco tracciato dal legislatore delegato laddove esso prevede, nell’ambito delle attività promozionali di cui all’art. 11 del testo unico sulla sicurezza, la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività e nei percorsi istruttivi e formativi specifici percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.
L’altra faccia della medaglia della “cultura della prevenzione” è rappresentata dalle strutture ordinative destinate a svolgere i servizi di vigilanza, le quali rivestono un’importanza fondamentale all’interno del sistema prevenzionistico. Dette strutture, quale espressione del “potere sovrano” dello Stato, mediante la loro azione di controllo, garantiscono il rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico 74.
Anche in questo caso, rispetto al sistema previgente, i servizi di vigilanza sono disciplinati con disposizioni più dettagliate e puntuali. Il regolamento militare, infatti, ne definisce l’organizzazione, le funzioni ed i requisiti richiesti al personale da assegnare ad essi.
Ritornando alla disciplina del testo unico sulla sicurezza dedicata al sistema istituzionale, è da evidenziare come il regolamento militare, per essa, non preveda nessuna normativa di adattamento. Pertanto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa tali norme trovano integrale applicazione. In proposito, vale la pena di ricordare quanto stabilito dall’art. 6 del testo unico sulla sicurezza, il quale prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro sia composta, tra gli altri, da un rappresentante del Ministero della difesa. Da rimarcare, altresì, quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 8 del testo unico sulla sicurezza, il quale prescrive che con decreto del Ministro del lavoro vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP e “sono disciplinate le speciali modalità con le quali le Forze armate e le Forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative”. Purtroppo, in quest’ultimo caso, come spesso capita nel nostro Paese, il problema riguarda l’attuazione delle norme visto che, nonostante siano trascorsi oramai quasi quattro anni dall’entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza, il Ministro del lavoro non ha ancora adottato il suddetto decreto 75.
Ferma restando la lettura generale sopradescritta, in merito alle disposizioni attraverso le quali, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio prestato e delle peculiarità organizzative delle Forze armate, la normativa antinfortunistica trova applicazione nei riguardi dell’Amministrazione della difesa, si evidenzia come esse vadano ad incidere, quasi esclusivamente, nell’ambito della disciplina inerente alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Capo III – Titolo I del testo unico sulla sicurezza). Tale normativa regolamentare è apprezzabile, giacché con essa si è cercato di trovare una soluzione per tutti quei problemi interpretativi che avevano suscitato più di una perplessità al momento dell’applicazione della previgente normativa prevenzionistica; perplessità che il decreto 284/2000 non aveva contribuito a risolvere. Ci si riferisce, in particolare, alla figura del datore di lavoro, per il quale sono oggi previste norme che ne consentono l’individuazione anche in unità organizzative complesse quali sono le Forze armate. Nella stessa direzione, si pongono le disposizioni che consentono di individuare i dirigenti, i preposti, i RLS e le funzioni del SPP. In proposito, il regolamento militare detta una serie di disposizioni che hanno il pregio di chiarire, individuandole con precisione e puntualità, le figure essenziali di ogni sistema antinfortunistico.
Il regolamento militare contribuirà, in ogni caso, ad unificare la struttura delle organizzazioni antinfortunistiche delle singole Forze armate, fino ad oggi lasciate alla definizione dei rispettivi Stati maggiori. Tutti gli istituti, infatti, dovranno essere disciplinati nel pieno rispetto delle disposizioni poste con il regolamento militare e tale circostanza favorirà, proprio nel momento in cui si cerca, sempre con maggiore insistenza, di implementare l’“interforzizzazione” delle quattro Forze armate, un incremento dei livelli di sicurezza.
Non si pretende certo la perfezione di tale normativa, ma in generale di essa si può esprimere un giudizio positivo.

 



* Antonio De Paolis è dottore in giurisprudenza
1 Legge 833/1978, disegno di legge “Thot, Lama e altri” n. 2154 del 1990, legge 146/1994, disegno di legge “Smuraglia” n. 2389 del 1999 e da ultimo la legge 229/2003. Per una ricostruzione puntuale dei diversi tentativi di unificazione normativa, v. M. Lai, Flessibilità e diritto del lavoro, Torino, 2006, p. 231 ss.
2 V. L. Montuschi, Verso il testo unico sulla sicurezza del lavoro, in P. Pascucci (a cura di), Il testo unico sulla sicurezza del lavoro – Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 (Urbino, 4 maggio 2007), Roma, 2007, p. 27.
3 V. Corte Cost. 16 giugno 2005, n. 231; Corte Cost. 14 ottobre 2005, n. 384; Corte Cost. 23 novembre 2007, n. 401. Tra le sentenze ove il tema è stato appena sfiorato v. Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407; Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359; Corte Cost. 27 gennaio 2006, n. 22; Corte Cost. 22 giugno 2006, n. 238.
4 V. A. Trojsi, La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Milano, 2010, p. 26.
5 V. Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 303; Corte Cost. 23 dicembre 2003, n. 370; Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50; Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 219; Corte Cost. 14 ottobre 2005, n. 383; Corte Cost. 31 marzo 2006, n. 134; Corte Cost. 1 giugno 2006, n. 213; Corte Cost. 18 giugno 2007, n. 201.
6 V. S. Vergari, Ancora una delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in F. Bacchini (a cura di) Legge 3 agosto 2007, n. 123 – Commentario alla sicurezza del lavoro – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, (senza luogo, ma Milano), 2008, p. 14 ss.
7 Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato modificato ed integrato: dal decreto legislativo “correttivo” 3 agosto 2009, n. 106; dalla legge n. 25 del 2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010; dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010; dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa; dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento alle proroghe dei termini di cui all’art. 3, commi 2 e 3-bis.
8 V. F. Carinci, Habemus il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Prefazione a L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. XXXVIII; P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007 – Prime osservazioni sul titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Pesaro, 2008, p. 29.
9 V. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 29 ss.
10 Il criterio di delega contenuto nella legge 123/2007, art. 1, comma 2, lettera c) prevedeva: “applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003”.
11 V. P. Soprani, Il T.U. sicurezza: novità, obblighi, responsabilità, sanzioni in F. Bacchini (a cura di), Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro , in Igiene e sicurezza del lavoro, 2008, p. 237 ss.
12 V. P. Monda, Il campo di applicazione oggettivo, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 94; P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 31.
13 Oltre le Forze armate, il testo unico sulla sicurezza individua: le Forze di Polizia; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il soccorso pubblico e della difesa civile; i servizi di Protezione Civile; le strutture giudiziarie e penitenziarie destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università; gli istituti di istruzione universitaria; le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; i mezzi di trasporto aerei e marittimi.
14 V. P. Monda, op. cit., p. 95.
15 Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024.
16 Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento in data 14 dicembre 2007.
17 Cons. Stato, ad. Gen., 25 ottobre 2004, n. 2/04.
18 Il “Codice dell’Ordinamento militare” (D.Lgs. 66/2010) ed Il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” (D.P.R. 90/2010) sono entrati in vigore, ai sensi dell’art. 2272 dello stesso D.Lgs. 66/2010, cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero il 09 ottobre 2010.
19 Articolo 725, comma 2 del regolamento militare: “Il superiore … deve in particolare:
….OMISSIS….

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;
….OMISSIS….”
.
20 V. F. Stolfa, Il datore di lavoro nella pubblica amministrazione, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 69.
21 Decreto del Ministro della difesa del 1 febbraio 1997, articolo 1.
22 V. D. Venturi, I datori di lavoro pubblici, in M. Tiraboschi (a cura di), Il T.U. della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 81/2008, Milano, 2008, p. 161.
23 V. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 1998.
24 Cass. Pen., 4 marzo 2003, n. 19634; Cass. Pen., 24 gennaio 2003, n.9529.
25 V. C. Bizzarro, Somministrazione di lavoro e distacco, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 205.
26 V. M. R. Gentile, I dirigenti e i preposti, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 208.
27 V. F. Stolfa, Dirigenti e preposti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 81.
28 V. Trib. Trento, 11 marzo 2004.
29 V. F. Stolfa, Dirigenti e preposti, cit., p. 82.
30 V. M. R. Gentile, op. cit., p. 216.
31 Con l’art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l’ISPESL e l’IPSEMA sono stati soppressi e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all’INAIL.
32 D.P.R. 90/2010, art. 248, comma 3.
33 Si vedano gli articoli: 17, comma 1, lettera b) - (Designazione del responsabile); 18, comma 1, lettera d) - (Consultazione) e comma 2 - (Informazione del responsabile del SPP); 25, comma 1, lettera a) - (Collaborazione con il medico competente) e lettera i) - (Informazioni dal medico competente); 28, comma 2, lettera e) - (Documento di valutazione); 29, comma 1 - (Valutazione dei rischi); 36, comma 1, lettera d) - (Informazioni ai lavoratori); 46, comma 3, lettera b) - (Servizio antincendio); 50, comma 1, lettera c) - (Designazione del responsabile del SPP) e comma 7 - (Incompatibilità del responsabile del SPP); 89, comma 1, lettera f) - (Cantieri temporanei e mobili); 181, comma 2 - (Valutazione dei rischi da agenti fisici); 185, comma 1 - (Oneri di notifica al medico competente); 186, comma 1 – (Oneri di notifica al medico competente); 243, comma 1 - (Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni); 253, comma 4 - (Prelievo di campioni di aria in materia di amianto); 271, comma 5, lettera c) - (Redazione del documento di valutazione in materia di agenti biologici); 280, comma 2 - (Accesso al registro degli esposti ed eventi).
34 V. A. Amato, Il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 227.
35 L. Zoppoli, La sicurezza del lavoro nella Pubblica Amministrazione, in L. Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi di lavoro, Torino, 1997.
36 V. A. Amato, Il responsabile, cit., p. 230.
37 A tale proposito, il lavoratore militare è tenuto, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate (difesa della Patria), all’osservanza dei doveri e degli obblighi inerenti alla disciplina militare (art. 621, comma 5 del codice militare) che comportano anche limitazioni all’esercizio di diritti di rango costituzionale, tra i quali anche i diritti sindacali. Il lavoratore civile dell’Amministrazione della difesa, per contro, è soggetto alla disciplina comune, relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1525, comma 1 del codice militare), di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta della pubblica amministrazione).
38 V. P. Campanella, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 497.
39 V. P. Campanella, op. cit., p. 498.
40 Ai sensi dell’art. 889, sono eleggibili tutti i militari in forza presso l’unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere il comandante dell’unità di base; b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato; c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l’ipotesi dell’art. 1368 del codice; e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere; f) non trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa.
41 V. L. Carollo, Informazione e formazione dei lavoratori, in M. Tiraboschi (a cura di), op. cit., p. 489.
42 V. art. 18, lettera l) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
43 V. T. Giornale, Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 442.
44 V. A. Pagano, R. Pavanello, La formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro in F. Carinci (dir.), Diritto del lavoro – Commentario, VIII, Milano, 2007, p. 272.
45 L’art. 36, comma 1 facendo riferimento a “ciascun lavoratore”, sottolinea la natura individuale del diritto di informazione. In tal senso v. M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002, p. 200.
46 In tal senso v. anche T. Giornale, op. cit., p. 444.
47 V. O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Bari, 1999, p. 179 ss.
48 V. T. Giornale, op. cit., p. 444.
49 Cass. IV sez. pen., 11 agosto 2004, n. 34252.
50 V. L. Carollo, op. cit., p. 491.
51 V. M. Lai, La sicurezza del lavoro, cit., p. 201.
52 Per tutti v. Cass. IV sez. pen., 7 dicembre 2006, n. 34252.
53 Cass. IV sez. pen., 21 aprile 2006, n. 14175.
54 V. T. Giornale, op. cit., p. 446.
55 Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione generale che sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda ed una formazione specifica, anch’essa sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 successivi al I (art. 37, commi 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008).
56 V. P. Pascucci Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 35.
57 Decreto legislativo n. 66/2010, art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate), comma 1 “Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale”.
58 La responsabilità viene accertata con specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III, artt. 552 e seguenti del regolamento militare.
59 V. F. Stolfa, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit., p. 266.
60 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3.
61 L’art. 29, comma 1 prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
62 V. G. M. Monda, La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 393.
63 V. G. M. Monda, op.,cit., p. 403.
64 V. Cass. Pen., 20 settembre 2002, n. 31459, in Igiene e sicurezza sul lavoro, 2004, 2, 79.
65 V. F. Bacchini, Le modifiche alle norme sulla sicurezza e la “cantierizzazione” degli appalti interni, in Igiene e sicurezza del lavoro, 10, 2007, p. 541; V. Pasquarella, La responsabilità nel sistema degli appalti, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 361.
66 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 25, comma 1, lettera c).
67 V. C. Amato, Il ruolo del medico competente, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), op. cit., p. 330.
68 Decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 25, comma 1, lettera l): Il medico competente “visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
69 L’art. 41, comma 9 del testo unico sulla sicurezza prevede che: “avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
70 V. P. Pascucci, L’interpello, la vigilanza e la sospensione dell’attività dirigenziale, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di ), op. cit. , p. 214.
71 V. P. Pascucci, L’interpello, cit., p. 216.
72 In tal senso v. S. Vergari, op. cit., p. 53 ss; L. Montuschi, Verso il testo unico, cit., p. 34.
73 V. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007, cit., p. 160 ss.
74 V. M. Barberis, Filosofia del diritto, Bologna, 2000, p.149 ss.; N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, p. 162 ss.
75 Il comma 4 dell’art. 8 del testo unico sulla sicurezza stabiliva che il decreto ministeriale con il quale dovevano essere stabilite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le speciali modalità con le quali le Forze armate avrebbero dovuto partecipare al sistema informativo, doveva essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza. Ad oggi è stato predisposto soltanto uno schema di decreto recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole.


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