Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 ottobre 1957
Validità: 01.12.1957 - 31.03.1960
Parti: Anig-Confindustria e Fidag-Cgil, Federgas/Fisp-Cisl, UilGas-Uil e Cisnal-Gas
Settori: Servizi, Aziende gas, Anig

Sommario:

Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Benemerenze nazionali.
Art. 14. - Minimi della retribuzione fissa.
Art. 22. - Provvidenze e indennità speciali.
Art. 32. - Servizio militare.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 45. - Durata del contratto.
Allegato C) del contratto.
Appendice alla «nota» dell’art. 20.
Allegato A - Minimi retributivi per le officine di 1a categoria (art. 14) 
Appendice - Legge 1 luglio 1955, n. 638 norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas

Accordo 25 ottobre 1957 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas aderenti all’Anig

L’anno 1957, il giorno 25 del mese di ottobre in Roma tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas (Anig) [...] assistiti dall[...]a Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag) [...] assistiti dal[...]la Cgil, la Federazione Italiana Lavoratori Gas e Acquedotti (Federgas) [...] assistiti dall[...]a Fisp nonché dal[...]la Cisl, la Unione Italiana lavoratori Aziende Gas (Uil-Gas) [...] assistiti dal[...]la Uil;
L'anno 1957, il giorno 25 del mese di ottobre in Roma tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas (Anig) [...] assistiti dall[...]a Confederazione Generale dell’industria Italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori Gas (Cisnal-Gas) [...] assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
a conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende private del gas è stato stabilito che il contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, che va a scadere il 30 novembre 1957, è prorogato da tale data fino al 31 marzo 1960 in ogni sua parte con le modifiche di cui agli articoli seguenti che decorreranno dal 1° dicembre 1957.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Si sostituisce il 2° capoverso con il seguente:
Agli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai, potrà essere richiesta una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso sarà corrisposta un’indennità pari alla retribuzione fissa nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Il testo dell’articolo è sostituito dal seguente:
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione fissa nominale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) licenziamento con preavviso e con indennità;
7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciale che le hanno provocate, non siano così gravi da render applicabile una maggior punizione, ma abbiamo tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti dai punti 7 e 8 si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, e nei confronti di coloro che si siano resi colpevoli durante un biennio di reiterata recidiva nelle sanzioni di cui ai numeri 4) e 5).
In ispecie le sanzioni di cui al punto 8 si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti,
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]