Tipologia: Accordo
Data firma: 17 marzo 1950
Validità: 31.12.1951
Parti: Associazione Nazionale Industriali Gas, Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate del Gas e Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas, Sindacato Italiano Liberi Lavoratori Gas, Federazione Italiana dei Lavoratori
Settori: Servizi, Aziende gas

Sommario:

1.
2. [assegno «ad personam»]
3.
4. [erogazione speciale straordinaria]
5. [contributo assistenza mutualistica di malattia]
6. [indennità mensile per maneggio denaro]
7.

8. [applicazione dell’art. 11 del contratto collettivo di lavoro 29 novembre 1946]
9.
10.
Definizione di punti controversi
1. Benemerenze Nazionali - art. 8.
2. Mutamento di mansioni - art. 27.
3. Somministrazione in natura ai pensionati.


Accordo per la proroga del contratto 29 novembre 1946, 17 marzo 1950

Sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale S. E. Leopoldo Rubinacci, assistito dal dr. Gaetano Pistillo; tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas [...] con l’assistenza [...] della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] nonché la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate del Gas [...] con l’assistenza [...] della Confederazione della Municipalizzazione [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas, [...] con l’assistenza [...] della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e il Sindacato Italiano Liberi Lavoratori Gas [...] con l’assistenza [...] della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro; nonché la Federazione Italiana dei Lavoratori [...] viene convenuto quanto segue:

1. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1946 già prorogato fino al 31 dicembre 1950 per effetto degli accordi 16 dicembre 1948 e 30 gennaio 1949, rispettivamente per le Aziende Municipalizzate e per quelle private del Gas - è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1951 in tutte le sue parti. Al riguardo si dà atto che l’ultimo comma dell’art. 47 del contratto in parola si intende dei caduto a tutti gli effetti e che la concordata proroga riguarda sia la parte normativa e sia la parte retributiva.

3. Ai soli lavoratori con qualifica di fuochista e capo forno, inquadrati nella categoria Prima ed Extra, ed in quanto prestino servizio ai forni, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni stessi verrà corrisposta una indennità nella seguente misura:
L. 80 per forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
L. 70 per forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua e per forni a 9 storte con caricamento a mano;
L. 60 per forni a 9 storte con caricamento meccanico e forni al 6 storte con caricamento a mano;
L. 50 per forni a 6 storte con caricamento meccanico e forni a 4 storte.
[...]
Dichiarazione a verbale.
A richiesta della Delegazione Industriale la rappresentanza dei lavoratori dichiara che, tenuto conto del carattere eccezionale e peculiare dell’indennità ai fuochisti, la concessione non potrà comunque essere invocata come precedente per la sua estensione a qualsiasi ultra categoria di lavoratori.

9. Le parti sono d’accordo sulla opportunità di istituire una Commissione di interpretazione delle norme contrattuali, e si riservano in prosieguo di precisarne i compiti, i criteri di composizione e le norme di funzionamento con successivo accordo.

10. L’applicazione del presente accordo da parte delle Aziende Municipalizzate del Gas è subordinata agli adempimenti di legge.