Tipologia: CCNL
Data firma: 7 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Fnamgav e Filcea-Cgil, Fisasca-Cisl, Uildac-Uil
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate
Sommario:
Art. 1. - Applicabilità del contratto. Art. 2. - Assunzione. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Apprendistato. Art. 5. - Assunzione a termine. Art. 6. - Chiamata o richiamo alle armi. Art. 7. - Anzianità. Art. 8. - Durata e orario del lavoro. Art. 9. - Personale delle farmacie periferiche o di frazione. Art. 10. - Sospensione del lavoro. Art. 11. - Classificazione del personale. Art. 12. - Classificazione del personale con mansioni impiegatizie. Art. 13. - Classificazione del personale non impiegatizio. Art. 14. - Retribuzione mensile e sue definizioni. Art. 15. - Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera. Art. 16. - Retribuzione base mensile e sue variazioni. Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 18. - Anzianità convenzionali, Art. 19. - Tredicesima mensilità. Art. 20. - Lavoro straordinario. Art. 21. - Lavoro notturno, ordinario e straordinario. Art. 22. - Missioni. Art. 23. - Indennità maneggio denaro. Art. 24. - Indumenti di lavoro. Art. 25. - Riposo settimanale e festività. Art. 26. - Assenze e permessi. Art. 27. - Ferie. Art. 28. - Aspettativa. Art. 29. - Sostituzioni e passaggi di categoria o gruppo. Art. 30. - Passaggio a qualifica impiegatizia. Art. 31. - Doveri dei lavoratori. Art. 32. - Provvedimenti disciplinari. |
Art. 33. - Cauzioni. Art. 34. - Assistenza di malattia o infortunio. Art. 35. - Trattamento di malattia o di infortunio. Art. 36. - Gravidanza e puerperio. Art. 37. - Estinzione del rapporto di lavoro. Art. 38. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva di esso. Art. 39. - Certificato di lavoro. Art. 40. - Trattamento di pensione. Art. 41. - Indennità di anzianità (o di licenziamento). Art. 42. - Indennità di anzianità per dimissioni. Art. 43. - Cessione e trasformazione di azienda. Art. 44. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore. Art. 45. - Norme aziendali. Art. 46. - Commissioni interne. Art. 47. - Commissione paritetica. Art. 48. - Decorrenza e durata. Art. 49. - Norme transitorie e di attuazione. 1) Assegnazione dei dipendenti in servizio alle categorie contrattuali. 2) Elementi del conglobamento nella retribuzione base (Art. 16). 3) Garanzia d’aumento minimo delle retribuzioni conglobate (Art. 16). 4) Aumenti periodici di anzianità (Art. 17). 5) Indennità di anzianità per dimissioni (Art. 42). Tabelle Tabella A/1 - Suddivisione in zone. Tabella A/2 - Retribuzioni base per le categorie impiegatizie in vigore dal 1° luglio 1956. Tabella A/3 - Retribuzioni base per le categorie non impiegatizie. Valore di un punto della scala mobile |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i di-pendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate
Addì, 7 luglio 1956, in Roma, tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie (Fnamgav) [...] con l’assistenza del [...] Segretario Generale della Federazione, del [...] Capo del Servizio Sindacale della Confederazione della Municipalizzazione, del [...] Direttore della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche Municipalizzate [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea-Cgil) [...] assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali c Affini (Fisasca-Cisl) [...] assistiti dagli esperti nazionali di categoria - anche in rappresentanza del Sindacato Nazionale Farmacisti non proprietari aderente alla Cisl [...] con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini (Uildac-Uil) [...] il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende Farmaceutiche Municipalizzate della Uil, con la partecipazione dell’unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Municipalizzate, qui allegato.
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende Municipalizzate esercenti farmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti ad eccezione dei Dirigenti.
L’applicazione del presente Contratto è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono sottostare le Aziende Farmaceutiche Municipalizzate.
Art. 2. - Assunzione.
[...]
Il lavoratore dovrà sottoporsi a visita medica eseguita dal medico di fiducia dell’Azienda per accertarne la costituzione fisica o l’idoneità specifica al lavoro che sarà chiamato ad espletare.
Art. 4. - Apprendistato.
Nelle Aziende disciplinate dal presente Contratto, l’apprendistato è limitato alle sole qualifiche con mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, nonché a tutte le qualifiche con mansioni non impiegatizie comprese nella categoria D, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.
Il numero degli apprendisti nelle singole Aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tal numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle Aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.
La durata massima dell’apprendistato è stabilita in anni tre per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il sedicesimo anno di età, e in anni due per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età.
In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l’apprendista, indipendentemente dall’età raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato a una delle qualifiche per le quali l’apprendistato è ammesso.
Per il computo dei periodi di servizio prestato in precedenza presso altri datori di lavoro in qualità di apprendista, vale la norma di cui all’art. 8 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
[...]
L’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio [...]
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 5. - Assunzione a termine.
L’Azienda, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
[...]
Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto e delle quali non sia espressamente esclusa l’applicazione per il personale medesimo.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei commi precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto stesso si incontreranno per risolvere la controversia.
Art. 8. - Durata e orario del lavoro.
La durata normale del lavoro - che deve svolgersi, per le Farmacie, nei limiti dell’orario di apertura e chiusura stabilito dalle competenti Autorità - è di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali.
Eventuali condizioni di miglior favore sia nella durata giornaliera che nella durata settimanale di lavoro saranno mantenute aziendalmente e regolate negli accordi integrativi aziendali, secondo le indicazioni dell’art. 44 e con il criterio dell’uniformità della durata del lavoro nei singoli reparti.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore.
Ferme restando la durata normale di cui sopra e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro del personale sono fissati dall’Azienda sentita la Commissione Interna o il Delegato aziendale, secondo le esigenze del servizio.
I turni di servizio che saranno fissati in relazione agli orari di lavoro debbono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
[...]
Art. 9. - Personale delle farmacie periferiche o di frazione.
Il personale delle farmacie con un solo farmacista e per le quali, a ragione della loro particolare ubicazione nei confronti del centro abitato, l’autorità competente fissi un orario di apertura superiore alle ore giornaliere, l’orario festivo antimeridiano e l’obbligo di reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette manifestamente urgenti, ha diritto a un’indennità non inferiore al 20 % della retribuzione individuale mensile, qualora l’Azienda non abbia la possibilità di fornirgli l’alloggio gratuito.
Nessuna maggiorazione è dovuta a quel personale che non ha l’obbligo della reperibilità.
Spetteranno al personale di dette farmacie tre mezze giornate di riposo per ogni mese; le date di godimento saranno fissate d’accordo con l’Azienda.
Art. 20. - Lavoro straordinario.
Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale del lavoro prevista dall’articolo 8, salvo le esclusioni previste dall’art. 9.
[...]
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali. Entro detti limiti il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato, non è riconosciuto né compensato.
Per la prestazione, che potrà essere eccezionalmente richiesta in occasione di un inventario annuale, potranno essere concordate particolari norme in sede aziendale, sia per le modalità della prestazione che per il compenso spettante ai lavoratori.
Art. 21. - Lavoro notturno, ordinario e straordinario.
Il personale addetto alla vendita nelle farmacie dovrà prestare la propria opera anche nelle ore notturne.
Vengono considerate ore notturne quelle comprese tra l’ora di chiusura e l’ora di apertura mattutina delle farmacie, entrambi fissate dalle competenti Autorità.
Per il servizio notturno dovranno essere osservate le norme relative alla durata del lavoro previste dall’articolo 8; detto servizio potrà essere compiuto nei seguenti modi e sarà compensato come segue:
а) Servizio a porte aperte ininterrottamente, durante le ore notturne nei termini sopra definiti
Viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15 % per le ore di servizio prestate fino al limite della 8 ore e con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 40 % per le ore di servizio prestato eccedenti le 8 ore.
b) Servizio misto a porte aperte ed a porte chiuse, con l’obbligo per il personale di restare in farmacia, dopo la chiusura delle porte, per rispondere ad ogni chiamata.
Viene retribuito come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte.
Dall’ora di chiusura delle porte fino al termine del servizio notturno, viene retribuito come segue:
1) con la retribuzione individuale oraria maggiorata dell’8 % fino al completamento del turno normale di 8 ore;
2) con la retribuzione individuale oraria non maggiorata per le ore di servizio prestato oltre le 8 ore e fino al termine del servizio notturno come sopra definito.
c) Servizio sempre a porte chiuse per tutto il periodo notturno coinè sopra definito con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni chiamata.
Viene retribuito con la retribuzione individuale oraria non maggiorata per tutte le ore di servizio prestate.
Art. 24. - Indumenti di lavoro.
[...]
È parimenti a carico dell’Azienda la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Art. 25. - Riposo settimanale e festività.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestar normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della seguente settimana.
Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va retribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall’art. 20 del presente contratto.
[...]
Art. 26. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[...]
Art. 27. - Ferie.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l’assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]
Art. 29. - Sostituzioni e passaggi di categoria o gruppo.
[...]
Il lavoratore può, in relazione alle esigenze aziendali, essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria; purché ciò non comporti né peggioramento economico o morale, né mutamento sostanziale della sua posizione nell’Azienda.
[...]
Art. 31. - Doveri dei lavoratori.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[...]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell’Azienda.
Al lavoratore è vietato inoltre:
[...]
di ritornare nei locali dell’Azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l’autorizzazione dell’azienda stessa;
[...]
Il lavoratore, a richiesta dell’Azienda, deve sottoporsi a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda in qualunque momento e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall’art. 35.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto per i casi di recidiva o le mancanze più gravi;
3) multa in misura non eccedente il 5 % della retribuzione globale mensile;
4) sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo di 15 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con indennità;
6) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e dell’indennità di licenziamento e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
[...]
Il licenziamento di cui al n. 5 si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 5 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 3 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’articolo 31.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 6 (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso l’Azienda, in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 31 del presente contratto e dall’art. 2119 del codice civile.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità si applica altresì nel caso d’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]
Art. 34. - Assistenza di malattia o infortunio.
L’Azienda, per l’assistenza generica di malattia, per l’assistenza tbc, e, limitatamente ai casi d’obbligo, per l’assicurazione infortuni, deve iscrivere il lavoratore rispettivamente all’istituto Nazionale per l’assicurazione contro le malattie (Inam - Settore Commercio), all’istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) e all’istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro (Inail).
[...]
È in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.
Art. 36. - Gravidanza e puerperio.
Per il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]
Art. 45. - Norme aziendali.
Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
Tali norme, in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
Art. 46. - Commissioni interne.
Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne ed i delegati di azienda quali organi aventi il compito di concorrere a mantenere i buoni rapporti fra i lavoratori e la direzione dell’azienda in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività dell’azienda stessa.
Per l’esercizio delle sue funzioni in rappresentanza del personale spetta in particolare alla commissione interna di:
1) intervenire presso la direzione dell’azienda per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro;
2) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nell’azienda;
3) esaminare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione, le norme aziendali da questa predisposte, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione e la determinazione dell’orario di inizio e cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana anche nel caso di turni.
Le commissioni interne rimetteranno alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per la trattazione nei confronti della organizzazione sindacale delle aziende, tutto quanto attiene alla disciplina collettivo dei rapporti di lavoro ed alle relative controversie.
I delegati di azienda esplicano le stesse mansioni attribuite alle commissioni interne.
Sono istituite commissione interne in ogni azienda farmaceutica municipalizzata che occupi normalmente un numero d lavoratori superiore a 25.
Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 5 e non a 25 è istituito il delegato di azienda.
La Commissione interna è unica per tutto il personale di ciascuna azienda e deve essere composta da dipendenti con la qualifica impiegatizia e da dipendenti con qualifica non impiegatizia, eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie ed in relazione all’entità numerica di ciascuna di esse.
La commissione interna è composta di tre membri nelle aziende aventi normalmente fino a 50 dipendenti, di cinque membri nelle aziende aventi più di 50 dipendenti.
Le elezioni delle commissioni interne e dei delegati di azienda vengono fatte con votazione diretta e segreta e con il sistema proporzionale. Ad essa partecipano di diritto tutti i lavoratori dell’azienda che abbiano superato il 16° anno di età.
Le elezioni sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali, previo accordo con la direzione dell’azienda, ne stabiliranno il giorno e tutte le modalità necessarie.
[....]
L’attività delle commissioni interne e dei delegati di azienda dovrà svolgersi fuori del normale orario di lavoro e senza creare intralcio all’andamento dell’azienda. I membri della Commissione interna ed i delegati di azienda sono soggetti alle comuni norme contrattuali, e quindi devono osservare l’orario di lavoro. In casi eccezionali ed urgenti, per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della direzione o di chi per essa ne abbia facoltà.
L’azienda metterà in locale accessibile al personale un albo a disposizione della commissione interna perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla direzione, i comunicati relativi ai propri compiti e quelli di carattere sindacale.
[...]
Art. 47. - Commissione paritetica.
Verrà costituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto con il compito di dirimere, in via conciliativa, tutte le controversie per l’applicazione delle leggi sul lavoro e del Contratto di Lavoro che sorgessero presso le Aziende nelle quali non sia stata costituita la C.I. o nominato il Delegato del personale, nonché quelle comunque non risolte in sede aziendale.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 1956 e avrà la sua normale scadenza al 30 giugno 1958.
Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta, con lettera raccomandata, dà una delle Organizzazioni stipulanti, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.