Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 luglio 1961
Validità: 01.07.1961 - 31.12.1963
Parti: Fiamglaf e Filcams-Cgil, Fisasca-Cisl, Uidaca-Uil
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate

Sommario:

1)
2) [retribuzioni base tabellari]
3) [14a mensilità]
4) [indennità di funzione]
5) [aumento periodico di anzianità]
6)
7)
8)
9) [Classificazione del personale non impiegatizio]
10) [trattamento economico di malattia]
11) [zona litoranea della Versilia]
12)
13) [una tantum]
14)
Tabelle allegate

A1 - Suddivisione delle Provincie in zone.
A2. - Retribuzioni base per il personale impiegatizio.
A3 - Retribuzioni base per il personale non impiegatizio.
B - Valori giornalieri del punto dell’indennità di contingenza 
Accordo per il riassetto zonale e l’orario di lavoro, 27 giugno 1962
1) - Riassetto zonale
2) - Orario di lavoro
3) - Decorrenza e durata

Accordo per il rinnovo del CCNL 7 luglio 1956, modificato con accordo 15 aprile 1959

Addì 6 luglio 1961 in Roma, tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte, Annonarie e Farmaceutiche (Fiamglaf) [...] con l’assistenza del [...] Segretario Generale della Federazione, [...] del Servizio Sindacale della Confederazione della Municipalizzazione, [...] della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche Municipalizzate e [...] dell’Ufficio Sindacale della Fnamgav, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo Mensa e Servizi (Filcams - Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (Fisasca - Cisl) [...] con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uidaca - Uil) [...] con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], a conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL 7 luglio 1956 e successiva modifica intervenuta con accordo nazionale 15 aprile 1950, si è convenuto quanto segue:

1) Il CCNL 7 luglio 1956, modificato con accordo 15 aprile 1959, si intende interamente rinnovato con decorrenza 1° luglio 1961 e con scadenza 31 dicembre 1963.
Le variazioni contrattuali stabilite dai successivi punti del presente accordo hanno pertanto vigore a decorrere dal 1° luglio 1961.

6) Viene istituita una Commissione tecnica che avrà il compito di rilevare la situazione esistente nelle varie Aziende in ordine alla durata dell’orario di lavoro del personale, anche in rapporto alle attuali norme che regolano la durata di apertura delle Farmacie, e di riferire il risultato delle indagini alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo con gli eventuali suggerimenti che essa avesse concordato.
Qualora, nel contempo, venisse stabilita una riduzione dell’attuale durata di apertura delle farmacie da parte dell’Autorità competente, la Commissione presenterà alle su richiamate Organizzazioni concrete proposte per un riordinamento della materia, riordinamento inteso a conseguire una perequata riduzione della durata normale del lavoro prevista dal CCNL in rapporto all’avvenuta riduzione della durata di apertura.
La Commissione sarà composta di 6 membri, tre dei quali designati dalla Fiamclaf e gli altri 3, uno per ciascuna, dalle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti.
La Commissione dovrà essere costituita entro il 31 dicembre 1961 e dovrà riferire entro il 30 giugno 1962.

7) La percentuale di aumento per il lavoro straordinario diurno feriale di cui al 2° comma dell’art. 20 del CCNL viene portata dal 25 % al 30 %.
La percentuale di aumento per il lavoro straordinario notturno feriale compiuto fra le ore 20 e le ore 6 di cui al 3° comma dell’articolo 20 predetto viene portata dal 40 % al 45 %.

8) Viene accordata la completa parità salariale fra personale maschile e femminile con assorbimento, per quest’ultimo personale, degli assegni che determinerebbero per esso - se mantenuti - una maggior retribuzione rispetto alla pari categoria maschile.

12) Indennità macchine elettriche fatturatrici ed elettrocontabili. Nelle Aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici di elettro-contabili con un minimo di 8 totalizzatori, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta, finché svolgono tali mansioni, un’indennità graduabile fino ad un massimo del 4,50 % della retribuzione individuale.

14) Le parti si riuniranno entro il mese di settembre 1961 per l’inserimento delle clausole del presente accordo e di quello 15 aprile 1959 nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 luglio 1956 per i dipendenti da Aziende farmaceutiche municipalizzate.

Accordo per il riassetto zonale e l’orario di lavoro, 27 giugno 1962
2) - Orario di lavoro

L’orario di lavoro di cui agli artt. 8 e 9 del CCNL 6 luglio 1961 e successive modifiche viene ridotto nella misura di quattro ore settimanali, senza alcuna riduzione delle retribuzioni in atto. Per le farmacie periferiche o rurali, tale riduzione avverrà, comunque, in misura di quattro ore settimanali.
Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende, riguardanti qualsiasi categoria di dipendenti.
Le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano, con la stipulazione del presente accordo, a svolgere ogni possibile azione atta a favorire una riduzione degli orari di apertura delle farmacie, tenendo peraltro sempre presente la preminente esigenza di garantire un efficiente servizio farmaceutico.
L’eventuale riduzione dell’orario di apertura delle farmacie non produrrà alcuna riduzione dell’orario di lavoro se la riduzione stessa risulterà inferiore o uguale a quella derivante dal presente accordo.