Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo
Data firma: 31 gennaio 2012
Parti: Confprofessioni e OO.SS.
Settori: Servizi, Studi professionali
Fonte: CONFPROFESSIONI

Sommario:

Premessa
Prima Parte - Rappresentanti per i Lavoratori per la Sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2. Procedure per l’individuazione del Rappresentante per la Sicurezza e modalità di elezione
3. Procedure per l’individuazione del rappresentante della sicurezza territoriale
4. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
4. a. Consultazione
4. b Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Parte Seconda - Modelli di organizzazione e di gestione
5. Modelli di organizzazione di gestione
Parte Terza - Organismi Paritetici

6. Definizione e attribuzioni
7. Fondo di sostegno alla pariteticità, alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi
Parte Quarta - Formazione dei lavoratori
8.
8. a) Contenuti Minimi e Durata della formazione per i lavoratori del Settore
9. Informazione dei lavoratori
10. Stress da lavoro correlato
Disposizioni transitorie e finali

Accordo applicativo del decreto legislativo n. 81 del 2008

Premesso
• che con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito d.lgs. n. 106/2009, ha apportato correzioni e integrazioni al d.lgs. n. 81/2008;
• che, nell'ambito degli studi professionali, la tutela della salute e della sicurezza va intesa e rivolta non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma anche dei collaboratori e dei liberi professionisti, in coerenza con il più esteso ambito di applicazione soggettivo del d.lgs. n. 81/2008 e in particolare gli artt. 2 e 7.
• che occorre considerare le peculiari esigenze di tutela dei lavoratori autonomi che operano nell'ambito degli studi professionali;
• che l'articolo 27, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, ha previsto un sistema di qualificazione dei lavoratori autonomi, fondato anche sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera;
• che la pratica attuazione del sopra citato decreto nelle unità lavorative operanti nelle Aree Professionali così come definite nella sfera di applicazione del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali è volta inoltre a favorire la cultura della prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito di particolari attività professionali, va anche intesa e rivolta non solo nei confronti degli addetti ma anche degli utenti.
Considerate le competenze che l'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008 assegna agli organismi paritetici; tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del Settore, le parti convengono quanto segue:

Prima Parte - Rappresentanti per i Lavoratori per la Sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. 81/2008 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) 1 (uno) rappresentante per ogni studio professionale.
b) Considerata la peculiarità strutturale del Settore, è possibile definire il numero dei rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (Regione - Provincia - Comune - Bacino)Tale possibilità è realizzabile, nell’ambito del 2° livello di contrattazione, di cui al titolo III articoli 8 e 8-bis del CCNL con specifici accordi che potranno prevedere anche l’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste dal D. Lgs. 81/2008 che coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di applicazione.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D. Lgs. 81/2008 all’articolo 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.

2. Procedure per l’individuazione del Rappresentante per la Sicurezza e modalità di elezione
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori e occupati dello studio professionale e/o impresa di servizi, con le diverse modalità d’impiego e/o di prestazione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti che prestano la loro attività nello studio professionale.
Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti dello studio professionale e/o società di servizi.
Risulterà eletto il lavoratore/addetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori/addetti in servizio stabiliranno le regole per l’elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo spoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove costituito, tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Territoriale, che provvederà ad iscrivere il/i nominativo/i in apposita lista e trasmetterlo/i agli Enti preposti.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori/addetti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica almeno 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova Rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall’incarico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza oppure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma 6 dell’articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a partecipare anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente Accordo.

3. Procedure per l’individuazione del rappresentante della sicurezza territoriale
Qualora i lavoratori all’esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eleggere un rappresentante della sicurezza interno allo studio e/o impresa di servizi, i datori di lavoro potranno fare riferimento al rappresentante per la sicurezza territoriale individuato dall’OPT in base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell’Accordo territoriale di cui al punto b) dell’art. 1.

4. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti modalità:

4. a. Consultazione
In applicazione dell’articolo 50, comma 1°, lettere e) ed f) del D. Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), oppure il documento di auto - certificazione ai sensi dell’articolo 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l’eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione all’articolo 50, del D.Lgs. 81/2008, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati.
Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

4. b Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma 11 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti nel settore e di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle Parti firmatarie il CCNL sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti Bilaterali Regionali, devono essere organizzati in collaborazione con l’OPT (organismo paritetico territoriale) ed in mancanza di questo con FOPN (organismo paritetico nazionale).
L’OPT (in mancanza OPN) si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con principi stabiliti dal presente CCNL.
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Parte Seconda - Modelli di organizzazione e di gestione
5. Modelli di organizzazione di gestione

Le parti - attraverso gli organismi paritetici - si impegnano alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi 1 a 4 dell'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008.
L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008.

Parte Terza - Organismi Paritetici
6. Definizione e attribuzioni

Le Parti convengono di attribuire le competenze previste dal d.lgs. n. 81/2008 per gli organismi paritetici al sistema della bilateralità del settore degli studi professionali come disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2011.
L’Ente Bilaterale nazionale per il settore degli studi professionali di cui all’art. 5 del CCNL avrà compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione, quale organismo paritetico nazionale (di seguito OPN), sulle attività che il presente Protocollo intende attribuire agli Enti bilaterali regionali, in quanto organismi paritetici territoriali (OPT).
L'organismo paritetico territoriale supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di un modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al paragrafo precedente.
L'ente paritetico svolge o promuove, in particolare:
• attività di formazione dei lavoratori, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• rilascio dell’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, tra cui l'asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al paragrafo precedente;

7. Fondo di sostegno alla pariteticità, alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi
Gli organismi paritetici territoriali comunicano all’Inail il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per gli studi che non hanno individuato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno.
Le imprese di servizi e/o studi professionali nel cui ambito non è eletto l'RLS partecipano al Fondo di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 81/2008.
Il Fondo ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Il Fondo è finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 48, terzo comma, del d.lgs. n. 81/2008 in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso lo studio professionale e/o impresa di servizi.
Si rinvia agli accordi di cui all'articolo 48, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 l'individuazione di attività per cui, essendovi equivalenti sistemi di rappresentanza o pariteticità, le imprese di servizi e/o studi professionali, a condizione che aderiscano a tali sistemi, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 81/2008.

Parte Quarta - Formazione dei lavoratori
8
. Sulla base di quanto indicato al comma 1 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 tutti i lavoratori, quali definiti all’articolo 2 del d.lgs. n. 81/2008, riceveranno una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza avente particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nel Settore e del luogo di lavoro, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del Settore ed in particolare alle peculiarità delle diverse Aree Professionali che lo compongono.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro/impiego;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento specifico dovrà essere effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

8. a) Contenuti Minimi e Durata della formazione per i lavoratori del Settore
Per la durata ed i contenuti minimi della formazione si rinvia a quanto disposto dall'Accordo in Conferenza permanente Stato - Regioni sottoscritto in data 21 dicembre 2011.

9. Informazione dei lavoratori
Considerata l’importanza delle attività divulgative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolte dalla bilateralità, le parti convengono che la documentazione elaborata dall’Ente bilaterale nazionale degli studi professionali (E.Bi.Pro.) costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore.

10. Stress da lavoro correlato
Su tale tematica, visto quanto già definito in materia con la redazione, da parte dell’Ente Bilaterale E.Bi.Pro., della specifica guida informativa le parti, in coerenza con quanto previsto dall’art. 18 del CCNL e dal precedente articolo del presente accordo, hanno convenuto di recepire tale guida, di seguito integralmente riportata, quale strumento operativo per l’applicazione pratica della valutazione.

Disposizioni transitorie e finali
Sono fatte salve le disposizioni stabilite con i “Protocolli” dell’Area Odontoiatrica sottoscritti tra le OO.SS. Nazionali e da Andi il 26/11/2008 e da Aio il 25/5/2009.