Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 1963
Validità: 01.05.1963 - 31.10.1965
Parti: Assovetro-Confindustria e Filceva-Cgil, Snlavca-Cisl, Uilc-Uil e Federazione nazionale lavoratori vetro e ceramica - Cisnal
Settori: Chimici, Vetro, Mosaico vetroso, Industria

Sommario:

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Commissioni interne.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 5. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Indumenti di lavoro.
Art. 8. - Premio speciale.
Art. 9. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 10. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 11. - Procedura per i reclami e la conciliazione delle controversie.
Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 13. - Contratto a termine.
Art. 14. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 8. - Interruzioni del lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Sospensioni del lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Lavoro in turni.
Art. 13. - Festività.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 16. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Conteggio paga.
Art. 18. - Acconti.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Art. 21. - Premio di anzianità.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 26. - Maternità.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 30. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Calcolo delle indennità.
Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Lavoro in turni.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Elementi della retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Trattamento in caso di sospensione del lavoro.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Gravidanza e puerperio.
Art. 17. - Servizio militare.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di dimissioni.
Art. 20. - Indennità di licenziamento.
Art. 21. - Richiamo a disposizioni varie.
Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica impiegatizia e passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Lavoro in turni.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Assenze e permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Elementi della retribuzione.
Art. 17. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 18. - Acconti.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Indennità di maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 21. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Alloggio.
Art. 24. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Previdenza.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 34. - Norme speciali.
Allegato n. 1 - Apprendistato
Art. 1. - Norme generali.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4. - Durata del tirocinio.
Art. 5. - Minimi di paga.
Tabella A - Durata del tirocinio per gli addetti al taglio e all’incollaggio
Tabella B - Durata del tirocinio per pressatore e levatore
Tabella C
Tabella A-1 - Tabella delle percentuali di paga base per gli addetti al taglio ed all’incollaggio 
Tabella B-1 - Tabella delle percentuali di paga base per pressatore e levavetro
Tabella C-1 - Tabella delle percentuali di paga base per gli ausiliari
Art. 6. - Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Insegnamento complementare.
Art. 10. - Attribuzione della qualifica.
Art. 11. - Decorrenza e durata.
Concordato nazionale salariale integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende del settore «mosaico vetroso» e per i lavoratori da esse dipendenti, 4 maggio 1963.
Tabelle - Minimi salariali
Contratto nazionale collettivo di lavoro per la disciplina del lavoro a domicilio nel settore del mosaico vetroso
Art. 1. - Norme generali.
Art. 2. - Libretto di controllo.
Art. 3. - Lavoro per più imprenditori.
Art. 4. - Ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 5. - Retribuzione del lavoro.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 8. - Preavviso e indennità di licenziamento.
Art. 9. - Utensili di lavoro.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Industria del mosaico vetroso - Tariffa di cottimo per lavoro di taglio e sbavatura
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende del settore «mosaico vetroso» e per i lavoratori da esse dipendenti

Addì 4 maggio 1963, tra l’Associazione nazionale degli industriali del vetro [...] assistita dalla Confederazione generale dell'industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori ceramica elettronica vetro e abrasivi (Filceva-Cgil) [...], con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro [...], il Sindacato nazionale lavoratori abrasivi vetro ceramica affini (Snlavca) [...]
assistito dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], l’Unione italiana lavoratori chimici (Uilc) [...], con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro, con annesso concordato nazionale salariale integrativo, per le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.
Addì 4 maggio 1963, tra l’Associazione nazionale degli industriali del vetro [...] assistita dalla Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori vetro e ceramica [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) [...], si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro, con annesso concordato nazionale salariale integrativo, per le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro si applica alle Aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi ed ai lavoratori da esse dipendenti.

Art. 2. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 3. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 6. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i lavoratori.
Per l’esame preventivo del regolamento interno valgono le norme dell’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.

Art. 7. - Indumenti di lavoro.
In considerazione dell’eccezionale usura degli indumenti di lavoro cui sono soggetti i lavoratori addetti alla produzione in questo ramo di attività, l’Azienda fornirà gratuitamente:
ai fuochisti, aiuto fuochisti, muratori e rimanente personale addetto al capannone: 1 paio di pantaloni;
ai composizionieri ed ai meccanici del reparto officina: 1 tuta; alle tagliatrici ed alle incollatrici: 1 taglio di tela per vestaglia.
Agli impiegati ed agli appartenenti alle categorie speciali che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario o la necessità di speciali indumenti in rapporto al lavoro stesso, l’Azienda fornirà gratuitamente gli indumenti stessi.
Qualora l’Azienda non provveda alle suddette forniture, corrisponderà ai lavoratori, a titolo di rimborso spese, una indennità oraria - limitatamente al periodo di effettivo lavoro - di lire 3.
Resta fermo l’obbligo della fornitura gratuita degli indumenti protettivi previsti dalla legge sull'igiene del lavoro.

Art. 11. - Procedura per i reclami e la conciliazione delle controversie.
Allo scopo di permettere la rapida soluzione delle controversie insorgenti nell’ambito aziendale, si seguirà la procedura di cui appresso, che verrà adottata per tutte le controversie individuali e collettive, da qualsiasi motivo causate.
La stessa procedura sarà anche adottata per le controversie relative a inquadramenti e classificazioni per gli operai, fermo restando l’accordo per l’istituzione dei Collegi tecnici per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria del vetro e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia e di appartenenti alle categorie speciali o intermedie.
Restano invece escluse le controversie relative a licenziamenti individuali e per riduzione di personale, per le quali si applica la procedura prevista dai particolari accordi interconfederali in vigore.
Restano altresì salve le procedure previste all’articolo 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.
La procedura si articola nei seguenti gradi, secondo le modalità indicate:
1° grado. - Il lavoratore o i lavoratori che ritengano di dovere ricorrere contro un provvedimento aziendale o che si ritengano lesi nei loro diritti, ne esporranno i motivi alla Commissione interna o al delegato di Impresa.
La Commissione interna o il delegato di impresa presenteranno il relativo ricorso alla Direzione aziendale la quale darà motivata risposta scritta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Dopo la risposta della Direzione aziendale la Commissione interna o il delegato d’impresa potranno richiedere un incontro con la Direzione aziendale ed in tal caso l’incontro per la discussione della controversia dovrà effettuarsi entro i successivi dieci giorni.
L’esito dell’incontro risulterà da verbale firmato dalle parti.
2° grado. - Nel caso di esito negativo della procedura di primo grado, la richiesta di esame della controversia in secondo grado dovrà essere avanzata dal lavoratore o dai lavoratori interessati alle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, cui aderiscono o conferiscono il mandato, le quali ultime dovranno trasmetterla all’Organizzazione sindacale provinciale dei datori di lavoro entro il termine massimo di 15 giorni dalla data del verbale di chiusura della procedura di primo grado.
Il tentativo di conciliazione fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali sarà esperito entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui l’organizzazione territoriale degli imprenditori ha ricevuto la richiesta.
L’esito del tentativo di conciliazione dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.
3° grado. - Nel caso di esito negativo della procedura di secondo grado la richiesta di esame della controversia in terzo grado potrà essere avanzata dal lavoratore o dai lavoratori interessati, alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, cui aderiscono o conferiscono mandato, le quali a loro volta, la trasmetteranno all’organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro il termine massimo di 15 giorni dalla data del verbale di chiusura della procedura di secondo grado.
La procedura di terzo grado dovrà concludersi entro il termine massimo di 25 giorni dal ricevimento della richiesta in esame.
Esaurita la procedura conciliativa di cui sopra, il lavoratore o i lavoratori interessati potranno adire l’Autorità giudiziaria.
La procedura di cui sopra si applicherà anche alle controversie promosse dalla Commissione interna o dal delegato d’impresa nell’ambito delle attribuzioni riconosciute dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 13. - Contratto a termine.
Per l’assunzione a termine si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 2. - Documenti.

[...]
È facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato valgono le norme di cui alla regolamentazione allegata al presente Contratto (allegato n. 1), che entra a far parte integrante del Contratto a tutti gli effetti.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non dovrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali salvo le eccezioni o deroghe di legge.
La durata inedia settimanale dell’orario normale sarà ridotta di
1 ora, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto, e di 1 ulteriore ora a far data dal 1° gennaio 1964.
L’operazione di cui sopra, ove non si proceda alla riduzione effettiva, potrà essere attuata mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio), in misura non inferiore, di massima, alle 4 ore; nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi corrispondenti riposi di conguaglio, sarà corrisposto, a fine anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro, un compenso sostitutivo ragguagliato alla normale retribuzione.
L’ammontare complessivo delle ore annuali di riposo di conguaglio o del relativo compenso sostitutivo, sarà determinato in ragione di 10 minuti fino al 31 dicembre 1963 e di 20 minuti, a partire dal 1° gennaio 1964, per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione.
Ai fini del computo delle ore di effettiva prestazione non saranno conteggiate le eventuali ore di lavoro straordinario, mentre saranno utilmente conteggiate le ore relative alle festività infrasettimanali e nazionali, al periodo feriale ed eventuali riposi di conguaglio.

Art. 6. - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i portieri e guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali l’orario normale sarà di 12 ore giornaliere.
La durata media settimanale dell’orario normale sarà ridotta di 1 ora dalla data di entrata in vigore del contratto e di 1 ulteriore ora a far data dal 1° gennaio 1964.
Per l’attuazione della riduzione di cui al precedente comma valgono i criteri indicati nel precedente articolo 5; l'ammontare complessivo delle ore annuali di riposo di conguaglio e del relativo compenso sostitutivo, sarà determinato in ragione di 20 minuti fino al 31 dicembre 1968 e di 20 minuti a partire dal 1° gennaio 1964 per ogni gruppo di 8, 9 o 10 ore.
[...]

Art. 9. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all'articolo 5.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
[...]
L’operaio sarà dispensato dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo in caso di giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l’operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 15. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale o un mutamento sostanziale della di lui posizione.
[...]

Art. 16. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
La prestazione del lavoro può essere stabilita, e l’operaio retribuito, ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possano intervenire direttamente fra le parti.
Qualora particolari caratteristiche della lavorazione lo consiglino, potranno essere adottati, previo accordo tra le parti, premi di produzione o altre forme di incentivo, sempre che legati al rendimento del lavoratore.
[...]
Agli operai interessati verrà comunicato l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[...]

Art. 20. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Per le visite mediche obbligatorie aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Indipendentemente da quanto sopra, l’azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Allorché per esigenze aziendali l’operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, allo stesso sarà corrisposta la indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata sull’intera retribuzione di fatto.
[...]

Art. 26. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio che riceve in consegna gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà ricevuta.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio e sempreché siano, dopo regolari accertamenti, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 32.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi:
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti gli scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3).
[...]

Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
e) avere introdotto persone estranee allo stabilimento, senza regolare permesso; o per comprovata propalazione di dati inerenti i sistemi di lavorazione e gli impianti;
d) recidiva nelle mancanze di cui all’art. 31 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto h) dell’articolo 31 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità, di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
[...]
e) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti, per proprio conto o per conto di terzi.
Nei casi previsti dalle lettere a), b) ed e) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.

Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali - articolo 31 e articolo 32, primo e secondo comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro-Meridionale e articolo 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Tali disposizioni saranno mantenute sempreché non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. [...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato' in ore eccedenti l’orario normale giornaliero di cui all’articolo 5 - Titolo II - (operai) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato in giornata di riposo compensativo, di domenica e durante le festività di cui all’articolo 8 seguente.
[...]

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 16. - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 21. - Richiamo a disposizioni varie.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute al Titolo II (Disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli 8, 9, 10, 17, 21. 

Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’articolo 6.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo, che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6.
[...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’articolo 7 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzioni da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
[...]

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 34. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti, che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Allegato n. 1 - Apprendistato
Art. 1. - Norme generali.

La disciplina dell’apprendistato nell’industria del mosaico vetroso è regolata dalle norme di legge, dal relativo Regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 maggio 1963 in quanto applicabili.

Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza del corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[...]

Art. 4. - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio per gli addetti all’incollaggio ed al taglio è quella stabilita nella tabella A.
La durata del tirocinio per i pressatori e i levavetro è quella stabilita nella tabella B.
La durata del tirocinio per gli ausiliari e le riduzioni del tirocinio stesso, in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella C.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tabella A - Durata del tirocinio per gli addetti al taglio e all’incollaggio

Età di assunzione
14-15 anni 16-17 anni 18-19 anni
2 anni 1 anno e 6 mesi 1 anno

Tabella B - Durata del tirocinio per pressatore e levatore

Età di assunzione
16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi


Tabella C

Titolo di studio

Età di assunzione
14-15 anni 16-17 anni 18 anni 19 anni
A) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato o frequenza del 4° anno di istituto tecnico industr. - 1 anno e 6 mesi 1 anno 6 mesi
B) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + ammissione al 2° corso di scuola tecnica (industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi
C) Scuola elementare + licenza di scuola o corso di avviamento professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni
D) Licenza elementare 4 anni 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni

Art. 6. - Lavoro a cottimo, ad incentivo ed in serie.
I periodi di tempo di cui al primo comma dell’articolo 23 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sono stabiliti come segue:
а) per la durata dell’apprendistato fino a 2 anni: il 40 per cento della durata del tirocinio;
b) per la durata superiore a 2 anni: il 30 per cento della durata del tirocinio.
L’inserimento dell’apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie, avverrà nell’ultimo periodo del tirocinio.
Le tariffe di cottimo predisposte per gli apprendisti dovranno rispettare le norme contenute nel comma terzo e seguente, dell’articolo 16 - Titolo II - (disposizioni relative agli operai), del contratto nazionale collettivo di lavoro 4 maggio 1963, che regola il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10 per cento delle rispettive paghe basi.

Art. 9. - Insegnamento complementare.
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.

Contratto nazionale collettivo di lavoro per la disciplina del lavoro a domicilio nel settore del mosaico vetroso
Addì Venezia, 9 ottobre 1963, tra l’Associazione nazionale degli industriali del Vetro [...] assistita dalla Confederazione generale dell’industria italiana [...], la Associazione sindacale «Intersind» [...] e la Federazione italiana lavoratori ceramica, elettronica, vetro e abrasivi Filceva - Cgil [...] assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro [...], la Federchimici - Sindacato nazionale abrasivi, vetro e ceramica Cisl [...], assistita dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori [...]. la Unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse - Uil [...] con l’assistenza della segreteria confederale [...], si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo per la disciplina del lavoro a domicilio nel settore del mosaico vetroso.

Art. 1. - Norme generali.
La disciplina del lavoro a domicilio nell’industria del mosaico vetroso è regolata dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.R.P. 16 dicembre 1959, n. 1289 e dalle norme del presente contratto.

Art. 2. - Libretto di controllo.
I lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi committenti, di uno speciale libretto di controllo, contenente tutti i dati indicati nell’art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Art. 9. - Utensili di lavoro.
Gli utensili occorrenti all’esecuzione del lavoro saranno forniti in uso dall’azienda al lavoratore.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]