Tipologia: CCNL
Data firma: 10 gennaio 1961
Validità: 01.01.1961 - 31.07.1963
Parti: Associazione italiana lattiero-casearia - Confindustria e Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilia-Uil e Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione - Cisnal
Settori: Agroindustriale, Attività lattiero-casearia

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 9-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni:
Art. 13. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 14. - Sospensione del lavoro.
Art. 15. - Interruzione del lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Determinazione categorie.
Art. 18. - Apprendistato.
Art. 19. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 20. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Indennità di bicicletta.
Art. 28. - Prestiti.
Art. 29. - Permessi,
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Maternità.
Art. 32. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 33. - Infortuni sul lavoro.
Art. 34. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Dimissioni.
Art. 38. - Caso di morte.
Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
Art. 40. - Disciplina aziendale.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Ammonizione - multa - sospensione.
Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 45. - Istruzione professionale.
Art. 46. - Utensili di lavoro.
Art. 47. - Spogliatoi.
Art. 48. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 49. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operai.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Tabelle dei minimi di paga mensile per appartenenti alle categorie intermedie.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Categorie intermedie - Aumenti periodici di anzianità Tabella degli aumenti maturati anteriormente al 1° giugno 1952
Parte III - Regolamento per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiami alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Tabella dei minimi di stipendio.
Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Parte IV - Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Indennità speciale.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Parte V - Accordi aggiuntivi
Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo per gli operai addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia

Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Qualifiche operaie.
Art. 3. - Indumenti di lavoro.
Art. 4. - Indennità lavori disagiati.
Art. 5. - Cessione in natura.
Art. 6. - Cottimo.
Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino
Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Indumenti di lavoro.
Art. 3. - Indennità lavori disagiati.
Art. 4. - Cessione in natura.
Art. 5. - Decorrenza.
Tabelle delle retribuzioni per i lavoratori addetti alle Aziende esercenti l’attività lattiero-casearia
Conglobamento ed assetto zonale per gli addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero casearia, 21 dicembre 1961.
Tabelle minimo mensile

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia

Addì 10 gennaio 1961, in Roma, presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra l’Associazione italiana lattiero-casearia [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori zucchero industrie alimentari e tabacco (Filziat) [...] e la Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari (Fulpia-Cisl) [...] e l'Unione italiana lavoratori industrie alimentari (Uilia) [...] e la Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione (Cisnal) [...], con l’assistenza della Cisnal [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’attività lattiero - casearia ed i lavoratori in esse occupati.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.

[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall’art. 19 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 6. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:
«I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
а) trasporto a braccia ed a spalle:
maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretto su guida di ferro; 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici».

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per ogni ora di lavoro compiuto dall’operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l’azienda corrisponderà all’operaio stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, il 7 per cento del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 9-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora con lo sviluppo di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all’art. 9 del presente contratto.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Premesso che le parti sono d’accordo che, ove gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare - salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro - si conviene che, per quanto concerne il rapporto del lavoro discontinuo ad orari diversi, le parti si incontreranno per esaminare questo particolare aspetto del problema dell’industria lattiero-casearia.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l’ora
rio continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz’ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Nei periodi di maggior produzione di latte e per le industrie a carattere stagionale, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi n. 5, tabella delle maggiorazioni).
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Apprendistato.
Per l’apprendistato si rinvia alle norme di legge (D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668) e le parti si incontreranno entro il mese di febbraio 1961 per stabilire la regolamentazione definitiva dell’istituto.

Art. 20. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie verrà risarcito da una indennità sostituiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le ferie non godute.
[...]

Art. 31. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 33. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]

Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 40. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda «Iella loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’articolo 39 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenzia mento ai sensi dell’articolo 43.

Art. 42. - Ammonizione - multa - sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta ai avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o sì trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che sì presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione dì oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento;
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per coito di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti.
B) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 45. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 46. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 47. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[...]

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori Intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23-5-1946 per l’Italia centro-meridionale e articolo 3 del concordato 27-10 1946 per l’estensione alle provincie
dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti da citato accordo 23-5-1940 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti
il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operai.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione degli operai:
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
affissione contratto; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione, multa sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste allo articolo 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai tini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’articolo 31, 1° comma e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte III - Regolamento per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; mi invia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca Invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di
semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo si esso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni Nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte IV - Parte comune
Art. 4. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Parte V - Accordi aggiuntivi
Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo per gli operai addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia
Art. 3. - Indumenti di lavoro.

Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda darà in uso zoccoli, o, a richiesta dei lavoratori stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell’acqua.

Art. 4. - Indennità lavori disagiati.
1) Stufatori di emmenthal. - in considerazione dell’elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione agli operai che eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità particolare pari al 23 % della paga globale di fatto.
2) Cellisti. - a coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 % della paga globale di fatto.
3) Lavanderie a mano. - Alle donne addette alle lavanderie a mano verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione una indennità pari al 7 % della paga globale di fatto.
Per paga globale di fatto si intende paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza.

Art. 6. - Cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto - o per affissione nel reparto in cui lavorano - se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative:
а) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà m'esso a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
[...]

Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino
Addì 21 novembre 1949 in Roma, tra l’Associazione italiana lattiero-casearia [...] assistita dalla Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori industrie alimentari (Filia) [...] e la Federazione unitaria laboratori prodotti industrie alimentari (Fulpia) [...] in esecuzione della dichiarazione a verbale contenuta nella premessa del contratto nazionale normativo per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’attività lattiero-casearia, stipulato in Roma il 12 marzo 1949; si provvede alla stipulazione del seguente accordo nazionale aggiuntivo al contratto predetto da valere per gli operai addetti alla stagionatura del formaggio pecorino.

Art. 2. - Indumenti di lavoro.
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alle lavanderie a mano, l’azienda dovrà tenere In dotazione per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda darà in uso zoccoli, o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.
Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell’acqua.

Art. 3. - Indennità lavori disagiati.
1) Cellisti. - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 per cento della paga globale di fatto.
2) Lavanderia a mano. - Alle donne addette alle lavanderie a mano verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione una indennità pari al 7 per cento della paga globale di fatto.
[...]