Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 luglio 1963
Parti: Associazione Italiana Lattiero-Casearia e Filziat, Fulpia-Cisl, Uilia
Settori: Agroindustriale, Attività lattiero-casearia
Note: Rinnovo CCNL 10 gennaio 1961

Sommario
:

Premio di produzione.
Orario di lavoro.
Coefficienti e categorie.
Cottimo.
Scatti anzianità operai.
Indennità speciale.
Giovani e ragazze dai 18 ai 20 anni.
Indennità disagio.
Ferie operai.
Congedo matrimoniale.
Indennità anzianità.
Premio speciale.
Aumento di retribuzioni.
Parte intermedi
Ferie.
Aumenti periodici di anzianità.
Malattia ed infortunio.
Indennità di licenziamento
Parte impiegati
Orario di lavoro.
Ferie.
Aumenti periodici di anzianità.
Lavoro straordinario festivo e notturno.
Aumenti tabellari.
Diritti del Sindacato.
Appendice
Previdenza impiegati,

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza
Accordo interconfederale per la parità retributiva al personale impiegatizio, 22 marzo 1962.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 febbraio 1963 per gli addetti all’industria metalmeccanica - Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.

Punti dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore lattiero - caseario, 24 luglio 1963

Tra l’Associazione Italiana Lattiero-Casearia, e la Filziat, la Fulpia-Cisl e la Uilia si è convenuto quanto segue:

Orario di lavoro.
Riduzione di 3 ore settimanali dall’entrata in vigore del contratto.
Contrattazione nell’azienda per l’utilizzazione dei riposi di conguaglio o per il pagamento delle ore di riduzione riferentesi al periodo stagionale.
[...]

Cottimo.
Regolamentazione uguale a quella prevista per i metalmeccanici e quindi con diritto di contrattazione a livello aziendale. Aumento del 2 % del minimo di cottimo.

Indennità disagio.
Istituzione di un’indennità di disagio oltre a quelle già esistenti da contrattare in sede aziendale entro le seguenti fasce: ove esiste temperatura che va da:

0°- 6° dal 3 % al 6 %
6°-15° " 3 %  al 5 %
oltre 35° " 3 %  al 5 %


Diritti del Sindacato.
Oltre alla contrattazione aziendale che seppure con limiti viene riconosciuta per i premi di produzione, l’utilizzazione delle ore di lavoro ridotte, per le indennità di disagio, le qualifiche e i cottimi, sono riconosciuti al Sindacato il diritto di affissione della propaganda sindacale all’interno delle aziende, 6 ore di permesso retribuito ogni mese per i dirigenti sindacali, e il versamento di contributi con assegni trimestrali da L. 1.000 (mille) da includere in cassette (naturalmente nelle aziende ove esiste la trattenuta dei contributi attraverso delega questa rimane se il sindacato la ritiene più favorevole).

Appendice
Previdenza impiegati,
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]