Tipologia: CCNL
Data firma: 22 maggio 1963
Validità: 01.09.1963 - 31.12.1964
Parti: Associazione Fabbricanti Matite, Penne Stilografiche, Articoli Dattilografici e Prodotti Affini e Fila, Filca-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche Varie - Cisnal
Settori: Tessili, Penne, impiegati

Sommario:

Parte seconda - Regolamentazione impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e qualifiche.
Art. 5. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale (equiparati) a quella di impiegato.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Pagamento della retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 16. - Mense aziendali.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Art. 29. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 30. - Alloggio.
Art. 31. - Indennità di zona malarica.
Art. 32. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 33. - Cessazione dell’attività aziendale.
Art. 34. - Commissioni interne.
Art. 35. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Reclami e controversie.
Art. 38. - Previdenze sociali.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Trattamento economico minimo.
Art. 41. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
Art. 42. - Decorrenza e durata.
Stipendio minimo mensile - Tabelle
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali pro-duttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini

Addì 22 maggio 1963, in Milano, tra l’Associazione Fabbricanti Matite, Penne Stilografiche, Articoli Dattilografici e Prodotti Affini [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per gli impiegati da esse dipendenti.
Addì 22 maggio 1963, in Milano, tra l’Associazione Fabbricanti Matite, Penne Stilografiche, Articoli Dattilografici e Prodotti Affini [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per gli impiegati da esse dipendenti.

Parte seconda - Regolamentazione impiegati
Art. 6. - Mutamento di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata settimanale dell’orario normale contrattuale è di 46 ore.
In relazione a quanto precisato nel 1°comma del presente articolo, le Direzioni aziendali potranno fare effettuare un orario di lavoro superiore alla 46 settimanali, retribuendo a regime normale la 47a e la 48a ora, con una maggiorazione del 25 % sul minimo contrattuale tabellare, ovvero concedendo corrispondenti riposi di conguaglio nel limite massimo di 4 settimane.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e negli altri giorni festivi previsti dall’art. 13.
Nessun impiegato può rifiutarsi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 16. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 31. - Indennità di zona malarica.
Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

Art. 34. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

Art. 35. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dal collaboratori di questo dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere gli impiegati in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato possono essere punite a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio di fatto;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera e), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità può essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il provvedimento di licenziamento è indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 37. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni In-terne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli già acquisite dall’impiegato.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]