Categoria: 1965
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 gennaio 1965
Validità: 01.01.1965 - 31.12.1966
Parti: Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termoioniche, Tubi luminescenti ed Apparecchi termostatici, Intersind e Filceva, Slavca, Uilcid
Settori: Chimici, Lampade, valvole, ecc.

Sommario:

Permessi per cariche sindacali.
Affissioni.
Art. ... - Versamento dei contributi sindacali.
Art. ... - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo di chiarimento all’art. 16 punto 5).
Art. ... - Aumenti periodici di anzianità.
Dichiarazione extra contrattuale.
Art. ... - Premio di produzione.
Art. ... - Orario di lavoro.
Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai.
Art. ... - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. ... - Passaggio dalla categoria speciale alla categoria impiegatizia.
Art. ... - Orario di lavoro - Regolamentazione impiegati.
Art. ... - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. ... - Nuove mansioni.
Tabelle salariali

Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle industrie fabbricanti lampade elettriche, valvole termoioniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici

Addì 20 gennaio 1965 in Roma, tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termoioniche, Tubi luminescenti ed Apparecchi termostatici, l’Associazione Sindacale Intersind e Filceva - Slavca - Uilcid, si è convenuto di rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria 9 febbraio 1962, con le seguenti varianti ed aggiunte:
[...]
- per gli istituti contrattuali riferiti a: scatti biennali di anzianità per gli operai - orario di lavoro (operai ed impiegati) - passaggio da operaio a categoria speciale o ad impiegato; passaggio da categoria speciale ad impiegato - regolamentazione del lavoro a cottimo - apprendistato - nuove mansioni - relazioni sindacali - premio di produzione - valgono i testi allegati al presente verbale di accordo;
- le parti si riservano di rincontrarsi per redigere il mansionario riferito ai settori dei cinescopi e semiconduttori;
- il presente accordo rinnova il contratto collettivo nazionale di lavoro a far tempo dal 1° gennaio 1965 per la durata di due anni.

Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari di ciascuno dei Sindacati stessi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. ... - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore o quello conseguibile col lavoro ad economia, l’operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
[...]
5) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (v. chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluni dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo tesso.
[...]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
а) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del minimo di cottimo;
b) alle tariffe di assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche stesse;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la . Commissione interna stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all’art. 16 punto 5).
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà comunicato al lavoratore).

Art. ... - Orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge.
La durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio verrà ridotta, nel ciclo annuo, come segue:
- dal 1° gennaio 1965: 2 ore e mezzo;
- dal 1° gennaio 1966: 3 ore.
Stante le caratteristiche del settore, quanto previsto nel comma precedente potrà essere attuato attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, a 45 ore e mezza dal 1° gennaio 1965 a 45 ore dal 1° gennaio 1966, o mediante la concessione, durante l’anno di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposi di conguaglio), in misura non inferiore, di massima alle 4 ore; nel caso in cui per esigenze tecniche ed organizzative non sia stato possibile effettuare la riduzione dell'orario di lavoro settimanale e non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare o alla risoluzione del rapporto di lavoro, in sostituzione, tante quote della retribuzione globale di fatto percepite in servizio quante sono le correlative ore già maturate.
L’ammontare complessivo delle ore annuali di riposo di conguaglio o del relativo compenso sostitutivo sarà determinato in ragione di:
- 25 minuti per ogni gruppo di 3 ore di effettiva prestazione dal 1° gennaio 1965;
- 30 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione dal 1° gennaio 1966.
Ai fini del computo delle ore di effettiva prestazione non saranno conteggiate le eventuali ore di lavoro straordinario, mentre saranno utilmente conteggiate le ore relative alle festività infrasettimanali e nazionali, al periodo feriale ed eventuali riposi di conguaglio.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell’art. 18 comma 2° della legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle ore 8 giornaliere ed a mezz’ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R.D. 7 agosto 1936 n. 1720.

Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1956 n. 25, nonché al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956 n. 1668.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente contratto in quanto applicabili.
[...]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni, ma a seconda dell’età di assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titoli di studio Età di assunzione
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni
A) Licenza di scuola tecnica industriale o ammissione al 3° anno di istituto tecnico industriale o titolo equipollente - 1 anno e 6 mesi 1 anno 1 anno
B) Licenza di scuola tecnica o di scuola professionale o di scuola d’arte o ammissione al 3° anno di Istituto tecnico industriale o titolo equipollente 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi
C) Licenza di avviamento professionale o di scuola media inferiore o ammissione al 4° anno di scuola d’arte o titolo equipollente 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni
D) Licenza elementare 4 anni 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi

Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano superati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
Nella prima metà del periodo di apprendistato l’apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[...]

Art. ... - Nuove mansioni.
Qualora durante il periodo di validità del presente contratto, per esigenze tecnico-produttive o in conseguenza dello sviluppo del processo tecnologico venissero introdotte mansioni nuove, oppure qualora venissero reperite mansioni non considerate nella vigente classificazione, le Organizzazioni stipulanti il presente contratto su iniziativa di una di esse provvederanno all’inquadramento delle suddette nuove mansioni, purché non ravvisino un contenuto obiettivamente conforme o riconducibile a quello delle mansioni già elencate.
Resta salva la possibilità che all’inquadramento di fatto si provveda con l’eventuale ricorso ai mezzi previsti dall’art. . . . reclami e controversie, della vigente regolamentazione.