Tipologia: CCNL
Data firma: 1 marzo 1947
Validità: 01.03.1947 - 29.02.1948
Parti: Andil-Confindustria e Filea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 9. - Lavori speciali.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Festività nazionali.
Art. 13. - Sospensione di lavoro.
Art. 14. - Interruzione del lavoro.
Art. 15. - Riduzione di lavoro.
Art. 16. - Ricupero.
Art. 17. - Trasferte.
Art. 18. - Trasferimenti.
Art. 19. - Trapasso di azienda.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Cariche sindacali.
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Maternità.
Art. 25. - Malattia e infortunio.
Art. 26. - Pronto soccorso.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Premio di anzianità.
Art. 30. - Lavoro a cottimo.
Art. 31. - Lavori discontinui.
Art. 32. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano (Paltini).
Art. 33. - Passaggio di mansioni.
Art. 34. Passaggio di categoria.
Art. 35. - Permessi.
Art. 36. - Modalità di pagamento retribuzioni.
• Verbale di accordo, 26 febbraio 1947.
Art. 37. - Disciplina sul lavoro.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 44. - Indennità in caso di morte.
Art. 45. - Previdenze sociali.
Art. 46. - Mense aziendali.
Art. 47. - Alloggi.
Art. 48. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Accordi interconfederali.
Art. 52. - Accordi provinciali.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Validità e durata.
Verbale di accordo per l’aumento del 15 % agli impiegati, 4 marzo 1947.
Contratto per le categorie speciali od intermedie (già chiamate «equiparate»), 4 marzo 1947.
Applicazione agli operai dell’industria dei laterizi dell’accordo interconfederale 30 maggio 1947, 30 giugno 1947 - Tabella salariale

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, 1 marzo 1947.

Tra l’Associazione Nazionale per gli Industriali Laterizi (Andil) [...] con l’assistenza [...] della Confindustria [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi esercenti nel territorio nazionale ed aderenti alla Associazione Nazionale Industriali Laterizi (Andil) di Bergamo.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative. Per un periodo massimo di 4 mesi dell’anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione sulla paga base del 20 per cento.
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d’opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che abbiano continuità di produzione in tutte le fasi di lavorazione, l’orario normale massimo di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario non può superare le 10 ore giornaliere. [...]
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime di salario normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 7 e per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelle effettuate oltre le 10 ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e mattoni a mano, le Associazioni competenti hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle 4.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 9. - Lavori speciali.
Nei casi speciali di lavoro eseguito in condizioni di particolare disagio, quali soggezione eccezionale di acqua, spurgo canali, pozzi, ammantellamento, ecc., saranno corrisposte percentuali di aumento sulla paga oraria e sulle tariffe di cottimo da determinarsi nei contratti integrativi.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di stivali di gomma, impermeabile con cappuccio o comunque di altri equipollenti mezzi idonei protettivi.
Tali indumenti possono essere intercambiabili.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale di attesa e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in altro giorno compensativo.

Art. 16. - Ricupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 24. - Maternità.
In caso di gravidanza dell’operaia, l’azienda dovrà adottare nei riguardi dell’operaia stessa il trattamento economico previsto dagli accordi già raggiunti in materia dalle due Confederazioni o da eventuali successive disposizioni di carattere generale.
In attesa di tale disciplina di carattere generale, l’operaia potrà restare assente dal lavoro, dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità, senza diritto a retribuzione, salvo quanto previsto dall’accordo provvisorio interconfederale intervenuto in materia.

Art. 26. - Pronto soccorso.
Gli stabilimenti con più di 20 operai saranno forniti di cassetta di medicazione per i primi soccorsi d’urgenza in caso di infortunio.
Le aziende con meno di 20 operai si atterranno, per i materiali di medicazione, alle norme di legge.

Art. 27. - Ferie.
[...]
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a sei giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopraindicata per ogni giorno di ferie non goduto.

Art. 30. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.
Il lavoro a cottimo sarà regolato secondo le possibilità tecniche dell’azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate.
[...]

Art. 31. - Lavori discontinui.
Con riferimento agli articoli 6 e 31 per le norme di lavoro e il trattamento salariale dei lavoratori che adempiono a funzioni discontinue o di semplice attesa e custodia, le parti prenderanno accordi locali anche relativi alla precisazione di quali funzioni debbano essere considerate discontinue.

Art. 32. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano (Paltini).
In ogni provincia le parti (industriali e lavoratori) con l’assistenza delle relative Associazioni sindacali, si accorderanno per precisarne le tariffe e le norme affinché il lavoro possa svolgersi in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 37. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l’operaio deve:
[...]
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attendendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà, e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempre che l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
a) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine od autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che non gli siano stati espressamente affidati.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può far luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari;
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa tino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi;
1) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio, o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione quando non siano giustificati;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità nei seguenti casi; 
[...]
b) insubordinazioni verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frode o danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria ed ai magazzini.

Art. 47. - Alloggi.
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal suo luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della ditta oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
a) un letto o branda;
b) un materasso di lana o crine, o di foglie di granoturco, o di paglia, mantenuto in condizioni d’uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale il locale adibito a dormitorio dovrà essere, a spese della ditta, convenientemente riscaldato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i sopracitati locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rotture, deterioramenti o smarrimenti causati da sua negligenza.

Art. 48. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Le ditte porranno a disposizione dei lavoratori:
n. 1 spogliatoio;
n. 1 lavatoio;
n. 1 deposito per biciclette;
n. 1 locale per uso di refettorio.

Art. 49. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale ed a quelle che potranno essere definite tra le due Confederazioni in materia.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate agli operai in servizio presso le singole aziende, alla data di decorrenza del presente contratto.

Art. 51. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confindustria e la Conflavoro, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 52. - Accordi provinciali.
Le Associazioni locali si incontreranno per esaminare ed accordarsi su tutte quelle clausole integrative del presente contratto dallo stesso ad esse demandate e per quelle di carattere locale non in esso contemplate onde rendere facile e senza contestazioni l'applicazione.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo o individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e la ditta.
Qualora nell’applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.
In considerazione delle particolari caratteristiche della industria dei laterizi e della possibilità che al termine della stagione di produzione l’organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 3 (tre) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.