Tipologia: CCNL
Data firma: 11 novembre 1955
Validità: 01.10.1955 - 30.09.1957
Parti: Andil-Confindustria e Filea-Cgil, Silde/Filca-Cisl, Fenea-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria dei Laterizi e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 8. - Mutamento di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Elementi a computo della retribuzione.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Premio di fedeltà.
Art. 20. - Trasferta.
Art. 21. - Trasferimento.
Art. 22. - Alloggio.
Art. 23. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 24. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 25. - Indennità maneggio denaro.
Art. 26. - Indennità per uso di mezzi di trasporto.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Tutela della maternità.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 31. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 32. - Commissioni interne.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Previdenza.
Art. 35. - Aspettativa.
Art. 36. - Doveri dell’impiegato.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Cessazione o trasformazione di azienda.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 45. - Condizioni di miglior favore.
Art. 46. - Reclami o controversie.
Art. 47. - Durata.
Tabelle minimi salariali
Accordo per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria dei laterizi e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, 11 novembre 1955.

In Roma, fra l’Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (Andil) [...] assistito dagli Industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], con l’assistenza della Confederazione dei Lavoratori [...] e il Sindacato Italiano dei Lavoratori della Edilizia (Silde) [...], con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Nazionale Edili ed Affini (Fenea) [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 11 novembre 1955, tra l’Associamone Nazionale degli Industriali Laterizi - Andil [...], assistito dagli Industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Cisnal [...], con l’assistenza del Capo dell’Ufficio Sindacale della Cisnal [...]
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, nel territorio nazionale ed aderenti all’Associazione Nazionale Industriali Laterizi (Andil).

Art. 3. - Visita medica.
L’impiegato di nuova assunzione sarà sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell’azienda, qualora questa lo ritenga necessario.
Durante il rapporto di lavoro, l’impiegato potrà in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sarà effettuata dal medico provinciale.

Art. 8. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata dell’orario normale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 11. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6.
Nessun impiegato tecnico e amministrativo può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno, festivo entro i limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa da parte dell’impiegato la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora, per esigenze aziendali, l’impiegato non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto alla indennità sostitutiva.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
All’impiegato assunto in zona non malarica e che per ragioni di lavoro viene destinato in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
L’indennità comunque decorre dalla data del trasferimento dell’impiegato dalla zona non malarica alla zona malarica relativamente ai periodi indennizzabili.
L’indennità suddetta non compete ove si tratti di elemento residente in zona riconosciuta malarica o proveniente da altra zona malarica, salvo che in quest’ultimo caso non si tratti di precedente trasferimento e l’impiegato goda già dell’indennità o abbia prestato servizio in altra fornace sita nella stessa zona.
Le località da considerarsi malariche ed i periodi di infezione malarica indennizzabili sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Art. 32. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia,

Art. 36. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dello stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare un’adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative al doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici che per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari del presente contratto, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti. Qualora però organizzazioni provinciali dei lavoratori concordino con altre Associazioni di datori di lavoro norme meno onerose di quelle previste dal presente contratto, queste non verranno riconosciute valide ed operanti dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori.

Art. 46. - Reclami o controversie.
Qualora nella interpretazione e nell’applicazione del presente contratto sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per la conciliazione alle competenti locali Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali Nazionali.