Tipologia: CCNL
Data firma: 16 settembre 1947
Validità: 01.01.1947 - 31.12.1948*
Parti: Unione Nazionale Industria Conciaria - Confindustria e Federazione Italiana Lavoratori Chimici - Cgil
Settori: Chimici, Concia, Industria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 19. - Trattamento salariale minimo.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 25. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 26. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 27. - Reclami sulla paga.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Servizio militare.
Art. 31. - Trasferta.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 34. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 37. - Disciplina aziendale.
Art. 38. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 40. - Assenze.
Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 42. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Multe e sospensioni.
Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Art. 46. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 47. - Indennità di licenziamento.
Art. 48. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 49. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 50. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Allegato 1 - Tabella A
Allegato 2 - Tabella B
Allegato 3 - Disposizioni e tabella salariale da valere per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Pagamento della retribuzione.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Permessi.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Trasferta.
Art. 26. - Trasferimento.
Art. 27. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 28. - Trattamento in caso di malattie e di infortunio.
Art. 29. - Aspettativa per malattia.
Art. 30. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Allegato 1 - Tabella A
Allegato 2 - Tabella B
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Indennità per disagiata sede.
Art. 21. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Aspettativa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimento.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Previdenze.
Art. 41. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Allegato 1 - Tabella A
Allegato 2 - Tabella B
Parte IV - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.

Art. 1. - Indennità di zona malarica.
Art. 2. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 3. - Indennità in caso di morte.
Art. 4. - Certificato di lavoro.
Art. 5. - Restituzione documenti di lavoro.
B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 6.- Regolamento interno.
Art. 7. - Reclami e controversie.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 10. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 11. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1. - Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Convenzione per l’applicazione nell’industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Tabella delle variazioni delle indennità lavorazioni nocive per il periodo dal 1-4-1947 al 31-12-1954
Note esplicative al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1947 da valere per i dipendenti delle aziende conciarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della concia

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della concia, da valere per i dipendenti delle Aziende conciarie aderenti alle Associazioni Regionali e Interregionali che costituiscono l’Unione Nazionale Industria Conciaria: l'Unione Nazionale Industria Conciaria [...] e con la partecipazione di una Delegazione Industriale [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] e con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato il contratto in data 16 settembre 1947, in Roma.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell’esistenza di scuole professionali locali.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
а) Date le difficoltà che i lavoratori incontrano per provvedersi di abiti da lavoro, ed in relazione alle particolari caratteristiche dell’industria, a cui si riferisce il presente contratto, entro due mesi dalla sua firma le aziende forniranno gratuitamente in uso ai lavoratori che non si trovano nelle condizioni di cui al punto b), un abito da lavoro. A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
L’azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori di cui sopra gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura del 70 per cento, a meno che il lavoratore non vi rinunci.
b) Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, dalle aziende deve essere fornito gratuitamente in uso l’abito da lavoro con rinnovo gratuito ed adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse, per loro natura, producono, tenendo presente la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti lavoratori: addetti ai bottali di concia al cromo e al vegetale; addetti all’estrazione delle pelli d'ai calcinai; addetti all’allattamento a mano delle pelli al solfuro; addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina, nonché i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino nelle condizioni di cui ai due precedenti commi, dovrà essere fornito gratuitamente in uso l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del ricambio, degli stessi citati criteri.
c) Ai lavoratori di cui ai punti a) e b) che per le mansioni che svolgono si trovino in condizioni particolari, saranno assegnati i seguenti indumenti speciali secondo le esigenze di lavorazione: cappa di tela o grembiule, zoccoli o stivali di gomma, guanti di gomma, occhiali, maschere, ecc.
d) Nel caso in cui l’azienda abbia già provveduto a fornire gratuitamente l'abito da lavoro, non occorre l’obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
e) L’abito da lavoro di cui sopra consiste: per uomini, di pantaloni e giacca oppure di tuta, a seconda delle caratteristiche della lavorazione; per le donne, di un taglio di stoffa per grembiule; per coloro che sono addetti ai laboratori chimici, di un camice. Le tute, i camici e i tagli per i grembiuli saranno normalmente di cotone, canapa o misti.
f) i lavoratori sono tenuti ad indossare l’abito da lavoro nell’interno dello stabilimento, in normali condizioni di pulizia e decoro ed a curarne la riparazione e la pulizia.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell’eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s’incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 18 per il lavoro straordinario.

Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le norme della presente regolamentazione (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nell’allegato n. 3 limitatamente però alle particolari disposizioni in esso contemplate.

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria. purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate la azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Lavoratori addetti ad attività a fuoco continuo o a processi tecnici o stagionali o ad attività e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno; cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attività sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
2) lavoratori addetti ad attività diverse:
а) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell‘azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreché si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l’intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti ili trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché di concedere ai minori ed alle donne che devono osservare un orario di lavoro superiore a sei ore (anche in caso di lavoro a turno), un riposo intermedio di almeno mezz’ora.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore dieci giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall’art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto e autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili compete, a parità di condizioni di lavoro o di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 25. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

Art. 28. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 33. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate stretta mente tali dalla legge) a periodiche visite mediche);
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata dei lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti del lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d’igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 34. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi .
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritiene attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
1) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6, di cui 3 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio;
2) protrarre la conservazione del posto a mesi 8 di cui 3 mesi relativamente all’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente relativamente al puerperio, alle lavoratrici adibite alle lavorazioni per le quali siano corrisposte le indennità previste dall’accordo per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose;
3) corrispondere il 75 % della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 3 mesi della sua assenza prima del parto e per le 6 settimane successive.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici di cui al punto 2) ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 37. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 38. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Art. 39. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]

Art. 41. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiare occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 44. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto a senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o dì eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 45. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 44, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti:
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 44, sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 44.
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incendi alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa al punto f) dell’art. 44 qualora vi sia dolo.

Art. 50. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b);
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
Chiarimento a verbale.
In rapporto alla definizione di cui all’art. 1 le parti concordemente riconoscono che la definizione stessa non è intesa ad operare spostamenti di mansioni attualmente classificate e riconosciute come operaie a norma delle relative declaratorie; comunque le parti non hanno ovviamente inteso di precludere la possibilità di rivedere la posizione di quei lavoratori le cui mansioni non risultassero effettivamente inquadrabili in quelle previste dalle declaratorie stesse.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21, 22, 24.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in. mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai
18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Salve le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, su Ivo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934, (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

Art. 21. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 27. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denuncia di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 30. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
1) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6, di cui 2 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi tre mesi della interruzione e la metà per i successivi due mesi;
2) protrarre la conservazione del posto a mesi 8, di cui 2 mesi relativamente all’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente relativamente al puerperio, alle lavoratrici adibite alle lavorazioni per le quali siano corrisposte le indennità previste dall’accordo per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici di cui al punto 2) ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 35. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennità di zona malarica;
- trattenute per risarcimento di danni;
- liquidazione delle indennità in caso di morte;
- certificato di lavoro;
- restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- Commissioni Interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
- abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 16 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l’impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato alla presente regolamentazione.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 8 di cui 2 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi 4 mesi della interruzione e la metà per i successivi 2 mesi.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dall’accordo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 32. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
[...]

Art. 35. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 33, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 35 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza dì cui al punto c) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
d) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 35.
1) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza il divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti, attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
Indennità di zona malarica;
Trattenute per risarcimento di danni;
Liquidazione dell’indennità in caso di morte;
Certificato di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
Regolamento interno;
Reclami e controversie;
Commissioni Interne;
Permessi per cariche sindacali;
Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
Abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
Condizioni di miglior favore;
Decorrenza e durata.

Parte IV - Parte comune alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.
Art. 1. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale Indennità da fissare da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 6.- Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2 n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità dì intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive, per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto, saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali, provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 8. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 11. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno della data di stipulazione del presente contratto.
[...]

Allegato n. 1. - Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Addì 24 marzo 1947, in Roma, tra l’Unione Nazionale Industria Conciaria assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è stato stipulato, per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il seguente accordo aggiuntivo al Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dell’industria conciaria.

Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprio della industria conciaria, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze e tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei formali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle e delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possono ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della Indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fitti, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità, e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo L. 12 orarie
2° gruppo L. 7 orarie
3° gruppo L. 5 orarie

Art. 3.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4.
Le indennità di cui all’articolo 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, a decorrere dal 1° aprile 1947, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennità , di contingenza da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni, Foggia.

Art. 5.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.

Art. 6.
L’indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 7.
L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9.
In relazione al precedente articolo 4, è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente ad almeno tre mesi alle (lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all’articolo 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10.
Per i lavoratori ausiliari di cui all’articolo 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11.
Le indennità di cui al presente accordo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1947.
Il presente accordo fa parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui è allegato.

Convenzione per l’applicazione nell’industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Addì 1° ottobre 1947, in Torino, tra l’Unione Nazionale Industria Conciaria [...] con l’assistenza di una delegazione industriale [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da un gruppo di lavoratori di Torino [...], di Milano [...], di Genova [...], di Brescia [...]
A) Riconosciuta la opportunità di indicare, alle parti direttamente interessate all’applicazione dell’accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, - di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1947 - criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate le facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli articoli 2, comma secondo, 4, 5 e 6 dell’accordo aggiuntivo sopra citato: hanno convenuto:
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a ricupero;
3) preparazione di vernici e colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone);
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste contenenti più del 3 per cento di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti.
Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi);
7) lavori che comportino l’uso della maschera;
8) Smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico igieniche efficienti);
9) ingrassaggio à mano in camera calda (temperatura oltre i 40° C.).
B) Successivamente presa in esame la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l’ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40° C. - condizione già in precedenza riconosciuta - le organizzazioni stipulanti hanno convenuto; di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennità di lire 7 orarie, da aggiornare successivamente nelle epoche e nei modi previsti per le indennità in genere dall’articolo 4 dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose,
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare per quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine - esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvederà localmente, tra le parti direttamente interessate, a termine dell’accordo aggiuntivo di cui sopra - e si danno altresì atto che l’applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell’accordo aggiuntivo in questione.