Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1955
Validità: 15.03.1955 - 31.01.1958
Parti: Unic-Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilchimici-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici - Cisnal
Settori: Chimici, Concia, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Disposizioni per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 19. - Trattamento salariale minimo.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Premi di anzianità.
Art. 24. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 25. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26.- Reclami sulla paga.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Congedo matrimoniale.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Trasferta.
Art. 31. - Trasferimento.
Art. 32. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 33. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 34. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 35. - Gravidanza e puerperio.
Art. 36. - Disciplina aziendale.
Art. 37. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 38. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 39. - Assenze.
Art. 40. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 41. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Multe e sospensioni.
Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Art. 45. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 46. - Indennità di licenziamento.
Art. 47. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 48. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 49. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle salari minimi orari
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo e compenso speciale.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Pagamento della retribuzione.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Permessi.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Trasferta.
Art. 26. - Trasferimento.
Art. 27. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 28. – Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 29. - Aspettativa per malattia.
Art. 30. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle dei minimi mensili
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione - Documenti Residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Indennità per disagiata sede.
Art. 21. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Aspettativa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimento.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Tabelle stipendi minimi mensili
Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
a) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.

Art. 1. - Indennità di zona malarica.
Art. 2. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 3. - Indennità in caso di morte.
Art. 4. - Certificato di lavoro.
Art. 5. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 6. - Assenze.
b) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 7. - Regolamento interno.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 11. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 12. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 13. - Condizioni di miglior favore.
Art. 14. - Piccole Aziende.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1. - Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Allegato n. 2. - Convenzione per l’applicazione nella industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Tabella delle variazioni delle indennità lavorazioni nocive per il periodo dal 1-1-1955 al 30-6-1958

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria conciaria, 15 marzo 1955.

Tra la Unione Nazionale Industria Conciaria [...] in rappresentanza unitaria della categoria congiuntamente alle Associazioni Regionali dell’industria Conciaria: Associazione Piemontese Industria Conciaria; Associazione Regionale fra gli Industriali Conciatori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia; Associazione Ligure degli Industriali Conciatori; Associazione Toscana Industria Conciaria con la partecipazione dì una Delegazione Industriale [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale del Lavoro [...], la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uil Chimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 15 marzo 1955 in Roma, tra la Unione Nazionale Industria Conciaria [...] in rappresentanza unitaria della Categoria, congiuntamente alle Associazioni Regionali dell’industria Conciaria: Associazione Piemontese Industria Conciaria, Associazione Regionale fra gli Industriali Conciatori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia, Associazione Ligure degli Industriali Conciatori, Associazione Toscana Industria Conciaria con la partecipazione di una Delegazione Industriale [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori, e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria conciaria, aderenti alle Associazioni Regionali ed Interregionali che costituiscono l’Unione Nazionale Industria Conciaria.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita all’operaio, non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per gli operai che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell’esistenza di scuole professionali locali.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
a) In relazione alle particolari caratteristiche dell’industria cui si riferisce il presente contratto, le aziende, all’atto della conferma in servizio dell’operaio, gli forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
A tale fornitura non avranno diritto gli operai che si trovino nelle condizioni di cui al punto b) e quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi.
L’azienda rinnoverà di anno in anno agli operai di cui sopra gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura del 90 per cento, a meno che l’operaio non vi rinunci.
b) Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, le aziende forniranno gratuitamente in uso l’abito da lavoro con rinnovo gratuito ed adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse, per loro natura, producono, tenendo presente la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale: addetti ai bottali di tintura al cromo; addetti all’estrazione delle pelli dai calcinai; addetti all’allattamento a mano delle pelli al solfuro; addetti alla salatura della pelli grezze;
addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridato di anilina;
nonché gli operai addetti alle lavorazioni che comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Agli operai addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino nelle condizioni di cui ai comma a) e b), dovrà essere fornito gratuitamente in uso l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del ricambio, degli stessi citati criteri.
c) Agli operai di cui ai punti a) e b) che per le mansioni che svolgono si trovino in condizioni particolari, saranno assegnati i seguenti indumenti speciali secondo le esigenze di lavorazione: cappa di tela o grembiule, zoccoli o stivali di gomma, guanti di gomma, occhiali, maschere, ecc.
d) L’abito da lavoro di cui sopra consiste: per gli uomini, di pantaloni e giacca oppure di tuta, a seconda delle caratteristiche della lavorazione; per le donne, di un taglio di stoffa per grembiule; per coloro che sono addetti ai laboratori chimici, di un camice.
Le tute, i camici e i tagli per i grembiuli saranno normalmente di cotone, canapa o misti.
e) Gli operai sono tenuti ad indossare l’abito da lavoro nell’interno dello stabilimento, in normali condizioni di pulizia e decoro ed a curarne la riparazione e la pulizia.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell’eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per gli operai addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s’incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici l’operaio del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall’operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 18 per il lavoro straordinario.

Art. 11. - Disposizioni per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei seguenti 4 gruppi:
Gruppo A:
Vi appartengono: autisti meccanici con patente di 3° grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Gruppo B:
Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanente- mente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C:
Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D:
Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
[...]

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per gli operai che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l’azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Operai addetti ad attività a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attività e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno; cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attività sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè;
mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del Sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
2) Operai addetti ad attività diverse:
а) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreché si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Il riposo compensativo sarà normalmente effettuato la settimana seguente al giorno prestabilito.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) è vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l’intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché concedere ai minori ed alle donne
di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall’art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun operaio può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 20. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 21. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 24. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in con-dizioni ambientali particolarmente gravose, è stabilito da apposito accordo aggiuntivo, allegato al presente contratto.

Art. 27. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]

Art. 32. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e degli operai.
In particolare l’azienda:
1) sottopone l’operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate stretta- mente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare gli operai dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell’operaio nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua l’operaio è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d’igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 33. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 35. - Gravidanza e puerperio.
Il trattamento per gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le operaie alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall’accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla operaia, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.

Art. 36. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 37. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Art. 38. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L’operaio licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]

Art. 40. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l’operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della parte comune.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e dell'eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 43. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in. qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta gravi in-frazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 43, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla Incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 43, sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda stessa;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 43.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.

Art. 49. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo operaio, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento danni; liquidazione della indennità in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b);
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21 e 23.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Pomeriggio del sabato.
Salve le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore
per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto nella relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al per-sonale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello prede- terminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni diurni.

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

Art. 21. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 27. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 30. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall’accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 35. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata. 

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratori verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 16 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. [...]
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato alla presente regolamentazione.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
È tuttavia in facoltà dell’impiegata - all’atto della presentazione del certificato medico di gravidanza - di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di mesi 8, di cui i primi 4 mesi con la corresponsione della intera retribuzione ed i successivi 2 con la corresponsione della metà della retribuzione.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dall’accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell’accordo stesso.
[...]

Art. 32. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti dì educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
[...]

Art. 35. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 33, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 35 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali
o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 35.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 42. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione dell’indennità in caso di morte; certificato di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
a) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.
Art. 1. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissare da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6. - Assenze.
[...]
Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra - per le operaie e per le aventi «qualifica speciale» - entro il limite massimo di 6 mesi - salvo quanto previsto dall’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 per l’ulteriore prolungamento della astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi 8 per le lavoratrici adibite a lavori per i quali siano corrisposte le indennità previste per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate, le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate, agli effetti di cui trattasi, entro il limite massimo di mesi 8.
[...]

b) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 7. - Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d’intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e la applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 9. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 12. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno della data di stipulazione del presente contratto.

Art. 14. - Piccole Aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.

Allegato n. 1. - Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 1.
- Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria conciaria, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività. pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2. - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo L. 20,50 orarie;
2° gruppo L. 11,95 orarie;
3° gruppo L. 8,50 orarie.

Art. 3. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4. - Le indennità di cui all’art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1955, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennità di contingenza da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.
Tuttavia, per quanto riguarda il primo aggiornamento, questo avverrà in data 1° luglio 1955 in relazione alle variazioni di cui sopra eventualmente intervenute nel periodo 1° aprile 1955-30 giugno 1955.
Dichiarazione a verbale.
Con l’anzidetta regolamentazione sì intendono compensate dall’anticipazione della decorrenza al 1° gennaio 1955 tutte le situazioni individuali riguardanti il periodo dì cui non vennero operati gli scatti maturati precedentemente all’entrata in vigore del Contratto di Lavoro cui il presente accordo è allegato.

Art. 5. - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.

Art. 6. - L’indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennità.

Art. 7. - L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8. - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9. - In relazione al precedente articolo 4, è stabilito quanto segue:
а) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavo-razioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l’indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all’art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà man-tenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10. - Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11. - Le indennità di cui al presente accordo si applicano a decorrere dal l° gennaio 1955.
Il presente accordo fa parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui è allegato.

Allegato n. 2. - Convenzione per l’applicazione nella industria conciaria dell’accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Riconosciuta la opportunità di indicare, alle parti direttamente interessate all’applicazione dell’accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 marzo 1955 - criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate le facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli artt. 2, comma 2°, 4, 5 e 6 dell’accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene:
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a recupero;
3) preparazione di vernici e colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone);
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste contenenti più del 3 per cento di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti.
Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella ('oncia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi );
7) lavori che comportino l'uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40° C.).
B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40° C. - condizione già in precedenza riconosciuta - si conviene: di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennità di L. 11,95 orarie, da aggiornare successivamente nelle epoche e nei modi previsti per le indennità in genere dall’art. 4 dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare per quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per le quali si provvedere localmente, tra le parti direttamente interessate, a termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra -. e si danno altresì atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell’accordo aggiuntivo in questione.