Tipologia: CCNL
Data firma: 10 maggio 1963
Validità: 01.09.1963 - 31.08.1965
Parti: Anica, Intersind e Fils, Fuls, Fials
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Pellicole cinematografiche

Sommario:

Parte prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Abiti di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Art. 9. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 15. - Trattamento salariale minimo.
Art. 16. - Premi di produzione.
Art. 17. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Premio annuale.
Art. 20. - Aumento di anzianità - Premi di anzianità.
Art. 21. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Trasferta.
Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 29. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 36. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 41. - Indennità di licenziamento.
Art. 42. - Indennità in caso di dimissioni.
Parte seconda Impiegati
Art. 1. - Assunzione, documenti, residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 11. - Elementi della retribuzione.
Art. 12. - Trattamento economico minimo.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità impiegati.
Art. 14. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Premio annuale.
Art. 17. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 18. - Indennità per disagiata sede.
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Permessi.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. -Trasferta.
Art. 25. - Trasferimento.
Art. 26. - Trattamento per malattia ed infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Dimissioni.
Art. 36. - Previdenza.
Parte terza - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore.

Art. 1. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 2. - Indennità in caso di morte.
Art. 3. - Certificato di lavoro.
Art. 4. - Restituzione documenti di lavoro.
B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 5. - Regolamento interno.
Art. 6. - Reclami e controversie.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 10. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Cessione, trapasso e trasformazione d’azienda.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Relazioni sindacali
1) Affissioni.
2) Versamento dei contributi sindacali.
3) Permessi per cariche sindacali.
Relazioni sindacali
1) Affissioni.
2) Contributi sindacali.
3) Permessi per cariche sindacali.
Tabelle retributive dipendenti case sviluppo e stampa pellicole cinematografiche
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da case di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche, 10 maggio 1963.

Tra l’Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (Anica) [...], con l’Unione nazionale industrie tecniche cinematografiche - Gruppo Case stampa [...], con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], con la partecipazione [...] dell’istituto Nazionale Luce e la Federazione Nazionale Lavoratori Spettacolo (Fils) [...], la Federazione unitaria lavoratori spettacolo (Fuls) [...], la Federazione italiana autonoma lavoratori spettacolo (Fials) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale impiegatizio ed operaio dipendente da aziende esercenti lo sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche.

Parte prima Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’Azienda.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito. La relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 6. - Abiti di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni di cui al seguente comma e che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle Aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza o dell’igiene del lavoro.
Le categorie di cui al comma precedente sono le seguenti: addetti alla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle batterie, alle caldaie, alla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.
È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni ed alla pulizia di portare una cuffia che sarà fornita a cura dell’Azienda.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario del sabato non può superare le 5 ore, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno, né a riduzione della retribuzione settimanale (ore 45 settimanali pagate per 48).
[...]
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 14 per il lavoro straordinario.

Art. 8. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
[...]

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordato tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei oasi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 12. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 7 ossia oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge in vigore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 sul recupero delle ore perdute.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le sei antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale o settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario o festivo dovrà essere disposto e autorizzato.
[...]
Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge numero 633 del 20 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita.

Art. 16. - Premi di produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentono, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possano intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 21. - Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo speciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo aggiuntivo.

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del secondo comma dell’art. 12 dell’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto Accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’Azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’Azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’Azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfettazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le Aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 29. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 31. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza o puerperio nonché il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri, nonché dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.

Art. 32. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere 1 lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica, e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro. [...]

Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili o dell’abito di lavoro che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni, ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’Azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’articolo 1 della parte comune.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali contenute nella parte comune potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’articolo 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che costruisca entro le officine delle Aziende oggetti per proprio uso;
e) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che effettui irregolare movimento di medaglia, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni e che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell’art. 38 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) recidiva alla costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’Azienda stessa;
h) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 37.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare;
b) furto e danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell’art. 38 qualora vi sia dolo.

Parte seconda Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’Azienda.

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’Azienda.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di otto ore giornaliero o 48 settimanali. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro si l'u riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro antimeridiano del sabato non può superare le 4 ore, senza che ciò possa dar luogo al ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta una quota oraria dello stipendio mensile ed una quota pari al 50 % della contingenza oraria da calcolarsi con le modalità di cui all’art. 14 per le ore effettuate in più fino a concorrenza delle 48 ore settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. [...]
All’impiegato al quale è consentito, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere e 60 settimanali è compensato nella misura indicata dal terzo comma del presente articolo.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica potendosi far godere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel periodo prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 7 o comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 20. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi otto di cui due mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio, corrispondendole la intera retribuzione per i primi tre mesi della interruzione e la metà per i successivi tre mesi.
[...]

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 29. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservare le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali contenute nella parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con
i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 31. - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione a seconda della gravità della mancanza l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’articolo 29 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli.

Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di servizio ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta grave infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenute nel recinto dello Stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’articolo 31 sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all’articolo 31.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale aziendale;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Parte terza - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
B) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 5. - Regolamento interno.

L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2 n. 3 del vigente Accordo interconfederale sulle Commissioni interne 8 maggio 1953, o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 6. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo Accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno di competenza di tutte le organizzazioni sindacali che hanno stipulato il presente contratto.

Art. 8. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 10. - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua pubblicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli Accordi interconfederali, gli altri Accordi provinciali e gli Accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinari della corrispondente regolamentazione del presente contratto, la cui disposizione - nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione ai singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente con tratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

Relazioni sindacali
Tra l’Anica: Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Fials-Uil, si è convenuto quanto segue:
1) Affissioni.
Le direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

Relazioni sindacali
Tra l’Associazione Sindacale Intersind e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Fials-Uil, si è convenuto quanto segue:
1) Affissioni.
Le Direzioni aziendali collocheranno presso l’ingresso degli Stabilimenti un albo a disposizione dei Sindacati nazionali di categoria e relativi Sindacati provinciali per l’affissione di comunicazioni a firma delle segreterie dei Sindacati medesimi.
Tali comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Copia dello comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

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Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
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