Tipologia: CCNL
Data firma: 30 aprile 1952
Validità: 01.05.1952 - 31.12.1954
Parti: Federazione delle Industrie del Legno e del Sughero - Confindustria e Sindacato Nazionale Boschivi - Cgil, Federazione Unitaria Lavoratori Legno - Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Legno, Az. boschive, forestali

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Durata dell’ingaggio e anticipo.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne e fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11. - Soste.
Art. 12. - Ricoveri degli operai.
Art. 13. - Pronto soccorso.
Art. 14. - Acqua.
Art. 15. - Rifornimento viveri.
Art. 16. - Prevenzione incendi.
Art. 17. - Retribuzioni.
Art. 18. - Modalità di pagamento.
Art. 19. - Libretto.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Festività.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e indennità di licenziamento.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 27. - Malattia.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Art. 30. - Distribuzione del lavoro.
Art. 31. - Permessi e assenze.
Art. 32. - Controllo di presenza.
Art. 33. - Utensili e materiali.
Art. 34. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Punizioni disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Trapasso e fallimento dell’azienda.
Art. 40. - Passaggio di mansioni.
Art. 41. - Disposizioni particolari.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Decorrenza e durata.
Allegato A Libretto dei viveri e dei generi diversi somministrati dalla Ditta
Allegato B
Accordo per il conglobamento delle retribuzioni e il riassetto zonale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali boschive e forestali, 12 gennaio 1955.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendente dalle aziende industriali boschive e forestali, 30 aprile 1952.

Tra la Federazione delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l’intervento [...] dell'Associazione Industriali di Trento, [...] dell'Associazione Industriali di Udine, [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, [...] dell’Associazione Industriale Bresciana, [...] del Gruppo Industriali Lodigiani, [...] delle Associazioni Industriali di Cosenza e di Catanzaro, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e il Sindacato Nazionale Boschivi rappresentato [...] dalla Federazione Nazionale Lavoratori del Legno [...], con l’assistenza della Cgil, [...] la Federazione Unitaria Lavoratori Legno [...] , con l’assistenza della Cisl [...], la Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria boschiva e forestale, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali specificate come appresso e i lavoratori dalle stesse dipendenti.
Il presente contratto si applica alle aziende e ai lavoratori delle industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o legato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero, (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Il contratto stesso si applica inoltre alle segherie che, per la loro ottimizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al procedente capoverso.

Premessa
Pattuizioni locali.
Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:
а): 1) categorie degli operai;
2) incasellamento merceologico a norma degli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946;
3) eventualmente le tariffe di cottimo pieno, ove le tariffe non siano determinate dalle aziende coi criteri di cui all’articolo 17;
b) presupposti della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. Qualora nella carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano d’opera diversa da Quella impiegata per la cottura della legna, la remunerazione sarà stabilita separatamente per la legna tagliata e per la cottura della legna, riferendosi a metro stero per la legna tagliata, a quintale oppure a volume per la cottura della legna. Quando la legna destinata alla carbonizzazione, viene tagliata da compagnie miste che ne eseguono anche la cottura (sistema a spezzatura) si effettuerà la sola misurazione del carbone prodotto, la quale sarà fatta a quintale oppure a volume;
c) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno di cui all’articolo 10;
d) indicazione degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;
e) misura della indennità di trasferimento, comprendente le spese di viaggio, per le maestranze che godessero già contrattualmente tale concessione, nella provincia ove immigrano;
f) ambito di applicazione dei contratti integrativi;
g) decorrenza e durata dei contratti stessi;
I contratti integrativi saranno stipulati entro tre mesi dalla data della stipulazione del presente contratto.
Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni di legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta del lavoro.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parto «lui medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione e il lavoro delle donne e del fanciulli volgono lo norme di legge.

Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all’applicazione delle assicurazioni sociali per la invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed infortuni, valgono le norme di legge.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di ore 8 giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale, per gli spostamenti da un luogo all’altro, per necessità di lavoro, viene considerato come lavoro effettivo.
Nessun operaio potrà rifiutarsi ad eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo che venga, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ordinato dal datore di lavoro.

Art. 10. - Lavoro straordinario.
[...]
Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti imposti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso. Ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 5.
Non si intendono notturne o festive le ore incluse in turni regolari periodici, salvo il caso che gli operai vengano eccezionalmente adibiti a tali turni.
Per il ricupero valgono le norme di legge.

Art. 12. - Ricoveri degli operai.
Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le consuetudini.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire in uso il materiale necessario e riconosceranno una indennità fissa pari a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che dovranno costruirsi i ricoveri di cui sopra.

Art. 13. - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro curerà che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cassetta di pronto soccorso e una barella per l’eventuale trasporto di malati, feriti, ecc.

Art. 14. - Acqua.
I datori di lavoro forniranno l’acqua agli operai quando la sorgente disti più di 1.000 metri dal posto di lavorazione o di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l’uso domestico di ciascun operaio.

Art. 15. - Rifornimento viveri.
Nei boschi distanti dall’abitato oltre i 3 chilometri, il datore di lavoro è tenuto a fornire per l’alimentazione degli operai sul posto di lavoro generi di buona qualità ed ai prezzi praticati nell’abitato del Comune più vicino al luogo di lavorazione, aumentati di una quota di trasporto che non dovrà superare le lire 5 al quintale.
In caso di rifornimento viveri, il datore di lavoro registrerà su un apposito libretto, come dall’allegato A, tenuto in consegna dal capo-compagnia o dai diretti interessati, i generi in natura somministrati, con la indicazione della qualità, quantità, prezzo.

Art. 16. - Prevenzione incendi.
È proibita l’accensione di fuochi fuori delle carbonaie e dei ricoveri.
Gli operai sono tenuti ad allontanare le frasche dagli spazi di carbonizzazione o a bruciarle, a norma delle vigenti prescrizioni forestali.

Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.

Art. 30. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione del lavoro, come l’assegnazione di esso, la determinazione del personale occorrente, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di competenza del datore di lavorò o di chi per esso.

Art. 31. - Permessi e assenze.
Durante il lavoro nessun operaio potrà, senza giustificato motivo, assentarsi: parimenti non potrà lasciare il lavoro se non debitamente autorizzato.
L’assenza ingiustificata o non permessa verrà punita con una multa del 20 per cento della retribuzione per l’operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 33. - Utensili e materiali.
È preciso obbligo di ogni operaio di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene a lui affidato dal datore di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.
Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza autorizzazione.
Qualunque modificazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Art. 36. - Punizioni disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo verrà punita a seconda della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
a) multa (al massimo tre ore di paga normale);
b) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);
e) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.
Le trattenute per risarcimento saranno fissate in relazione al danno arrecato. [...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La multa di cui alla lettera a) dell’articolo precedente potrà essere inflitta all’operaio:
1) che, senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
3) che guasti anche per disattenzione il materiale di lavorazione;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi sul luogo del lavoro senza permesso, ove trattisi di luoghi coperti;
6) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) che contravvenga alle norme fissate dal datore di lavoro sul controllo di presenza e che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
8) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, il datore di lavoro avrà facoltà di infliggere all’operaio la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
La punizione di cui alla lettera c) dell’articolo 36 sarà applicata in caso di:
1) insubordinazione verso i superiori, gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale della ditta;
2) furti è danneggiamenti volontari, alle macchine o al prodotto in lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della ditta;
3) omissione o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.;
[...]
5) risse sul lavoro;
[...]
7) lavori per uso proprio o per conto terzi, durante l’orario di lavoro: in tal caso l’operaio è tenuto inoltre a risarcire il danno arrecato alla ditta;
8) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 41. - Disposizioni particolari.
Oltre alle norme di cui al presente contratto di lavoro e ai relativi accordi integrativi, gli operai dovranno osservare le disposizioni stabilite dall’azienda sempreché non contrastino col contenuto dei citati contratti.
Tali disposizioni, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguirò le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente fra i prestatori d’opera interessati e i loro superiori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.