Tipologia: CCNL
Data firma: 20 agosto 1947
Validità: 01.07.1947 - 30.06.1948
Parti: Associazione Industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso - Confindustria e Filea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Impiegati
Sommario:
Art. 1. - Assunzione e documenti. Art. 2. - Contratto a termine. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria. Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato. Art. 6. - Anzianità convenzionale. Art. 7. - Impiegati laureati. Art. 8. - Trasferimento in altra Azienda. Art. 9. - Orario di lavoro. Art. 10. - Lavoro straordinario festivo e notturno. Art. 11. - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 12. - Categorie. Art. 13. - Minimi di stipendio. Art. 14. - Retribuzioni. Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 16. - Tredicesima mensilità. Art. 17. - Indennità varie. • Indennità di cassa • Indennità di miniera. • Indennità macchine elettrocontabili. • Indennità di zona malarica. • Indennità di testimoni. • Indennità di bicicletta. • Indennità di mensa. Art. 18. - Alloggio e vestiario. Art. 19. - Trasferte. Art. 20. - Trasferimenti. Art. 21. - Trattamento di malattia o infortunio. Art. 22. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Art. 23. - Tutela della maternità. |
Art. 24.- Chiamata e richiamo alle armi. Art. 25. - Doveri dell’impiegato. Art. 26. - Provvedimenti disciplinari. Art. 27. - Assenze - Permessi - Brevi congedi. Art. 28. - Ferie. Art. 29. - Aspettativa. Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 31. - Indennità di licenziamento - Dimissioni. Art. 32. - Previdenza. Art. 33. - Premio di anzianità. Art. 34. - Caso di morte dell’impiegato. Art. 35. - Provvidenze varie. Art. 36. - Certificato di servizio. Art. 37. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o Fallimento di Azienda. Art. 38. - Norme aziendali. Art. 39. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Condizioni di miglior favore. Art. 40. - Norme generali. Art. 41. - Reclami e controversie. Art. 42. - Durata e decorrenza del contratto. Allegati Allegato 1 Allegato 2 Accordo per la concessione di una indennità speciale agli operai del cemento, 19 settembre 1947. Istituzione di una indennità speciale per gli intermedi, 20 settembre 1947. Accordo per l’applicazione dell’accordo interconfederale del 14 aprile 1948 per la rivalutazione degli stipendi del cemento, calce e gesso, 28 settembre 1948. |
Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento e fibrocemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 20 agosto 1947.
Tra l’Associazione Industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso [...] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Filea) [...], assistiti dai delegati degli impiegati [...] con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli impiegati delle aziende esercenti la produzione di cemento e fibrocemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Art. 1. - Assunzione e documenti.
[...]
È in facoltà dell’Azienda [...] di subordinare l’assunzione all’esito favorevole di visita medica.
Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]
Art. 4. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]
Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali ripartite fin non più di otto ore giornaliere.
Il prolungamento sino a 48 ore settimanali, sempre nel limite di otto ore giornaliere, dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
[...]
Per gli impiegati addetti a lavori discontinui, di attesa o di custodia, il lavoro prestato in più delle 54 ore settimanali fino alla concorrenza delle 60 settimanali, divise in non più di 10 ore giornaliere, sarà compensato con la normale retribuzione oraria, senza maggiorazione di straordinario.
[...]
Art. 10. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge l’impiegato non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario festivo o notturno che non sia autorizzato dall’Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui al 2° comma dell’art. 9 del presente contratto o comunque oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali, per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle 22 alle 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
[...]
Art. 11. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Per l’impiegato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo- viene considerato giorno festivo.
Art. 17. - Indennità varie.
Indennità di miniera.
Agli impiegati addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nelle misure di:
L. 2.000 per gli impiegati di la categoria;
L. 1.700 per gli impiegati di 2a categoria;
L. 1.400 per gli impiegati di 3a categoria.
Indennità macchine elettrocontabili.
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 10 % del minimo di stipendio contrattuale della Categoria di appartenenza.
Indennità di zona malarica.
All’impiegato trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali
Indennità di mensa.
Ferme restando le situazioni di fatto esistenti e fino a quando perdurino le attuali difficoltà alimentari, presso gli stabilimenti che occupano più di 100 operai e gli uffici che occupano più di 12 impiegati, sarà istituita una mensa per la somministrazione di una minestra calda, sempre che dagli organi preposti all’alimentazione vengano fatte le necessarie assegnazioni, col concorso degli impiegati alla spesa in misura non superiore ad un sesto della indennità sostitutiva di cui è detto appresso.
Non facendosi luogo, nei casi sopra indicati, all’istituzione della mensa, sarà corrisposta agli impiegati una indennità sostitutiva nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza.
[...]
Negli stabilimenti nei quali è in atto la mensa, agli impiegati addetti a turni di notte che non possono partecipare direttamente alla mensa stessa o che comunque non ne possono usufruire, sarà corrisposta l’indennità sostitutiva.
L’indennità sostitutiva sarà altresì corrisposta - negli stabilimenti o uffici ove sia istituita la mensa - a quegli impiegati che, pur essendo presenti al lavoro, non possono usufruire della mensa per ragioni di salute comprovate da attestazioni del medico di fiducia dell’Azienda.
Art. 18. - Alloggio e vestiario.
[...]
Agli impiegati tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l’Azienda concederà un concorso all’acquisto in misura non superiore al 50 % della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi.
È in facoltà dell’Azienda di provvedere essa stessa all’acquisto e alla distribuzione dei suddetti indumenti.
La spesa sostenuta per l’acquisto degli indumenti suddetti dovrà essere in ogni caso documentata.
Art. 23. - Tutela della maternità.
- Ferme restando le disposizioni di legge sulla maternità, l’Azienda in tale evenienza conserverà il posto all’impiegata per un periodo di sei mesi, corrispondendo alla stessa la intera retribuzione globale di fatto limitatamente ai primi tre mesi e la retribuzione di cui sopra ridotta al 50 % per i successivi tre mesi.
L’assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell’anzianità di servizio limitatamente al periodo suddetto.
Per quanto riguarda le norme che regolano l’allattamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento dello mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato,
[...]
Art. 28. - Ferie.
[...]
Il mancato esercizio da parte dell’impiegato del diritto del godimento delle ferie entro l’anno feriale comporta la perdita del diritto stesso.
Se l’impiegato, per esigenze di servizio, non può usufruire interamente o in parte delle ferie nell’anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]
Dato lo scopo igienico dell’istituto delle ferie, l’Azienda non potrà imporre all’impiegato la rinuncia alle ferie stesse.
Art. 38. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
Art. 40. - Norme generali.
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione e nell’interpretazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia che non abbia trovato il suo componimento attraverso il tentativo di conciliazione della Commissione interna, la controversia stessa dovrà essere sottoposta alle locali competenti Associazioni sindacali dogli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Allegati
Allegato 2
Addì 20 agosto 1947, tra l’Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Piemonte, e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, resta concordato quanto appresso:
Il contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento e fibrocemento e la produzione promiscua di cemento calce e gesso, stipulato in data odierna tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, del Cementamianto, della Calce e del Gesso e la stessa Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, si intende esteso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1947, alle Aziende rappresentate dalla Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Piemonte.