Tipologia: CCNL
Data firma: 1° luglio 1949
Validità: 01.07.1949 - 30.06.1951
Parti: Associazione dell'industria Italiana del Cemento, del Cementamianto, della Calce e del Gesso e Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri, Filde, Filea
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Contratto a termine.
Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia.
Art. 6. - Criteri per l’assunzione ai gradi.
Art. 7. - Cambiamento di mansioni.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Decorrenza dell’anzianità nel passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 14. - Lavori a turni.
Art. 15. - Minimi di paga.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Definizione della retribuzione.
Art. 19. - Indennità varie.
• Indennità di miniera.

• Indennità di bicicletta.
Art. 20. - Indennità zona malarica.
Art. 21. - Pagamento della retribuzione.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Premio di anzianità.
Art. 24. - Anzianità convenzionale.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Assenze - Permessi - Brevi congedi - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 30. - Malattia e infortunio.
Art. 31. - Gravidanza e puerperio.
Art. 32. - Aspettativa.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Alloggio e vestiario.
Art. 35. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 36. - Pronto soccorso.
Art. 37. - Norme aziendali.
Art. 38. - Doveri del lavoratore.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Caso di morte del lavoratore.
Art. 44. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda.
Art. 45. - Certificato di servizio.
Art. 46. - Trasferimento in altra azienda
Art. 47. - Norme generali.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Precedenti trattamenti - Opzione.
Art. 50. - Mense.
Art. 51. - Commissioni Interne
Art. 52. - Reclami e controversie.
Art. 53. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato - Decreto 14 aprile 1927 n. 530/809. Approvazione del regolamento generale per l’igiene del lavoro
Accordo aggiuntivo per la costituzione di un collegio tecnico per la categoria degli intermedi, 1° luglio 1949.
Accordo per indennità speciale agli intermedi, 30 luglio 1949.
Accordo per conguaglio liquidazioni agli intermedi, 30 luglio 1949.

Contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, cementamianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 1° luglio 1949.

Tra l’Associazione dell'industria Italiana del Cemento, del Cementamianto, della Calce e del Gesso e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri, la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filde), la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Filea), è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione di cemento, cementamianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 1. - Assunzione e documenti.
[...]
È in facoltà dell’azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi e di far sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne.
Per l’assunzione al lavoro e il lavoro delle donne valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavori femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 4. - Contratto a termine.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da lettera di assunzione in cui dovrà essere indicata la data di scadenza del rapporto.
Tutte le norme fissate dal presente contratto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento, si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo determinato.
Se il lavoratore viene mantenuto in servizio dopo la scadenza del termine prefissato, il suo contratto si intenderà trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione, salvo che sia stato consensualmente prorogato o rinnovato.

Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia.
Il presente contratto si applica ai lavoratori appartenenti alla categoria speciale o intermedia (ex equiparati) di cui agli artt. 31 e 32 dell’accordo interconfederale 23 maggio 1946, e cioè a quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi
h) abbiano mansioni particolari di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 7. - Cambiamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti al grado diverso nella medesima categoria intermedia, purché ciò non comporti il peggioramento del suo trattamento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle norme di legge in vigore.
[...]
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere.
[...]

Art. 13. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 10.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]

Art. 14. - Lavori a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Entro i limiti dell’orario normale, il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’art. 13. Tuttavia, in considerazione del disagio risentito, ai lavoratori che prestano la loro opera in detti turni periodici sarà corrisposta una maggiorazione del 6 % sulla retribuzione, limitatamente per le ore lavorate durante i turni stessi.
[...]

Art. 19. - Indennità varie.
Indennità di miniera.

Ai lavoratori addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 1.700 per gli intermedi di 1° grado.
L. 1.400 per gli intermedi di 2° grado.

Art. 20. - Indennità zona malarica.
Al lavoratore destinato o trasferito dall’Azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata secondo gli accordi locali.

Art. 28. - Ferie.
[...]
Se il lavoratore, per esigenze di servizio non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui esse si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]

Art. 31. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda in tale evenienza conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo dì 6 mesi, corrispondendo alla stessa la retribuzione intera limitatamente ai primi 3 mesi e la retribuzione ridotta al 50 % per i successivi due mesi.
[...]
Per quanto riguarda le norme che regolano l’allattamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 34. - Alloggio e vestiario.
[...]
Ai lavoratori che debbono fare uso di speciali indumenti indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l’azienda concederà un concorso all’acquisto in misura non inferiore al 50 % della spesa in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi.
È in facoltà dell’azienda di provvedere essa stessa all’acquisto e alla distribuzione dei suddetti indumenti.
La spesa sostenuta per l’acquisto degli indumenti suddetti dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 35. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28, 38 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 36. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire i propri capi diretti, o la Direzione dello stabilimento, che provvederanno alle cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

Art. 37. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 38. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]
Indipendentemente dall’applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati. Il caso di danneggiamenti per colpa grave, il lavoratore potrà essere tenuto al risarcimento del danno fino a concorrenza di 15 giorni di retribuzione e l’importo da risarcire, qualora non sia intervenuto licenziamento, sarà rateizzato in modo clic la trattenuta mensile non superi il 10 % della retribuzione.

Art. 47. - Norme generali.
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.
Gli accordi vincolanti la Confederazione Generale dell'industria Italiana, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del contratto e vincolano le parti, a meno che questo non disponga più favorevolmente per il lavoratore.
Successivi accordi interconfederali saranno applicati ferme restando le disposizioni del presente contratto se più favorevoli per il lavoratore, ed ammettendone l’assorbimento fino a concorrenza, salvo quanto eventualmente si possa diversamente concordare fra le parti.

Art. 49. - Precedenti trattamenti - Opzione.
La regolamentazione stabilita dal presente contratto non è cumulatole, nell’ambito di ciascun istituto, con altro trattamento e sostituisce ogni eventuale accordo aziendale preesistente.
È però in facoltà dei lavoratori di optare, individualmente o collettivamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, per il trattamento di quest’ultimo o per quello aziendale di cui sopra e del quale abbia finora eventualmente fruito.

Art. 51. - Commissioni Interne
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 52. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l’interpretazione di clausole contrattuali saranno rimesse all’esame delle Associazioni stipulanti le cui risoluzioni saranno verbalizzate.