Categoria: 1952
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 novembre 1952
Validità: 25.11.1962 - 30.06.1954
Parti: Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso - Confindustria e Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri, Filde-Cisl, Filea-Cgil, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Contratto a termine.
Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi.
Art. 6. - Cambiamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 8. - Calcolo delle anzianità ai fini di particolari istituti.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Lavori a turni.
Art. 14. - Minimi di paga.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Indennità di contingenza.
Art. 17. - Definizione della retribuzione.
Art. 18. - Indennità varie.
• Indennità di miniera.

• Indennità testimoni.
• Indennità zona, malarica.
• Lavori pesanti e disagiati.
Art. 19. - Pagamento della retribuzione.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Premio di anzianità.
Art. 22. - Anzianità convenzionale.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Assenze, permessi, brevi congedi, congedo matrimoniale.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28. - Malattia e infortunio.
Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Art. 30. - Aspettativa.
Art. 31. - Previdenze sociali.
Art. 32. - Alloggio e vestiario.
Art. 33. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 34. - Pronto soccorso.
Art. 35. - Norme aziendali.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Caso di morte del lavoratore.
Art. 42. - Trapasso, trasformazione, cessazione o fallimento di azienda.
Art. 43. - Certificato di servizio.
Art. 44. - Trasferimento in altra azienda.
Art. 45. - Accordi interconfederali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Precedenti trattamenti, opzione.
Art. 48. - Mensa.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Reclami e controversie.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Allegato 1 - Decreto 14 aprile 1927 n. 530/809. Approvazione del regolamento generale per l’igiene del lavoro
Accordo per l’indennità speciale per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 25 novembre 1952

Contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 25 novembre 1952

Tra l'Associazione dell'Industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso [...] con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle Aziende [...] e con, l’intervento della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filde) [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...] e con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini (Fenea) [...], è stato stipulato il seguente Contratto di lavoro da valere per gli intermedi dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne.
Per l’assunzione al lavoro e il lavoro delle donne valgono le disposizioni di legge.
Comunque, è fatto divieto di far lavorare di notte le donne di qualunque età, salvo le eccezioni-e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 4. - Contratto a termine.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da lettera di assunzione in cui dovrà essere indicata la data di scadenza ilei rapporto.
Tutte le norme fissate dal presente Contratto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento, si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo determinato.
[...]

Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi.
Per quanto riguarda i criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi si fa riferimento alle disposizioni degli Accordi interconfederali.

Art. 6. - Cambiamento di mansioni.
Il lavoratore, In relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti a grado diverso nella medesima categoria intermedia, purché ciò non comporti peggioramento del suo trattamento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle norme di legge in vigore.
Il calcolo per stabilire il compenso orario si farà dividendo la retribuzione mensile per il numero fisso di 180.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere. [...]

Art. 11. - Giorni festivi.
[...]
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica,
viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo viene considerato. giorno festivo.
[...]

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 9.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Al lavoratore a turno che goda di riposo compensativo in altro giorno prefissato della settimana, non compete la percentuale di lavoro ordinario festivo per le prestazioni effettuate in giorno di domenica.
[...]

Art. 13. - Lavori a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Entro i limiti dell’orario normale, il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’art. 12. Tuttavia, in considerazione del disagio risentito, ai lavoratori che prestano la loro opera in detti turni periodici sarà corrisposta una maggiorazione del 7 per cento sulla retribuzione, limitatamente per le ore lavorate durante i turni stessi.
La percentuale di cui sopra non è cumulabile con le maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all’art. 12 intendendosi che la maggiore percentuale assorbe sempre la minore.
[...]

Art. 18. - Indennità varie.
Indennità di miniera.

Ai lavoratori addetti a lavori in miniera ì sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 1.900 per gli intermedi di 1° grado;
L. 1.500 per gli intermedi di 2° grado.

Indennità zona, malarica.
Al lavoratore destinato o trasferito dall’azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Lavori pesanti e disagiati.
Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo della .esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sulla paga base oraria contrattuale (1/180 della paga base contrattuale mensile):

а) riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 19 %
b) riparazioni all’interno di forni in ambiente eccessivamente polveroso 12 %
c) sorveglianza all’insaccamento 10 %
d) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere in vasche o fosse di elevatori e per riparazioni interne di molini cotto, crudo e carbone 9 %
e) sorveglianza su ponti ad altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 6 %
f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 10 %
g) addetti nelle cave, al controllo di lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 12 %
h) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianti in ambiente polveroso 9 %

Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangano le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 26. - Ferie.
[...]
Se il lavoratore, per esigenze di servizio non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui esse si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]

Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche.

Art. 33. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’istallazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28, 38 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente Contratto.

Art. 34. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire i propri capi diretti, o la Direzione dello stabilimento, che provvederanno alle cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accada al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

Art. 35. - Norme aziendali.
Oltre che al presente Contratto collettivo, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente Contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]
Indipendentemente dall’applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati. In caso di danneggiamenti per colpa grave, il lavoratore potrà essere tenuto al risarcimento del danno fino a concorrenza di 15 giorni di retribuzione e l’importo da risarcire, qualora non sia intervenuto licenziamento, sarà rateizzato in modo che la trattenuta mensile non superi il 10 per cento della retribuzione.

Art. 45. - Accordi interconfederali.
Tutti gli Accordi interconfederali già esistenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente Contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 47. - Precedenti trattamenti, opzione.
La regolamentazione stabilita dal presente Contratto non è cumulabile, nell’ambito di ciascun istituto, con altro trattamento e sostituisce ogni eventuale Accordo aziendale preesistente.
È però in facoltà dei lavoratori di optare, individualmente o collettivamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto, per il trattamento di quest’ultimo o per quello aziendale di cui sopra e del quale abbiamo finora eventualmente fruito.

Art. 49. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli Accordi interconfederali.

Art. 50. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente Contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l’interpretazione di clausole contrattuali, saranno “rimesse all’esame delle Associazioni stipulanti le cui risoluzioni saranno verbalizzate.