Categoria: 1953
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 agosto 1953
Validità: 01.07.1953 - 31.12.1955
Parti: Associazione dell’industria Italiana del Cemento, Amianto-cemento, Calce e Gesso - Confindustria e Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri, Filde-Cisl, Filea-Cgil, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Impiegati laureati.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di impiegato.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Definizione della retribuzione.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Minimi di stipendio.
Art. 15. - Indennità varie.
• Indennità di cassa.
• Indennità di miniera.
• Indennità macchine elettrocontabili.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di testimonianza.
• Prestazione mezzo di trasporto.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Premio di anzianità.
Art. 19. - Anzianità convenzionale.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Assenze - Permessi - Brevi congedi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Aspettativa.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Provvidenze varie.
Art. 31. - Alloggio e vestiario.
Art. 32. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento - Dimissioni.
Art. 37. - Caso di morte dell’impiegato.
Art. 38. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda.
Art. 39. - Trasferimento in altra azienda.
Art. 40. - Certificato di servizio.
Art. 41. - Mensa.
Art. 42. - Norme generali.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Durata e decorrenza del contratto.
Accordo per la corresponsione di un importo una tantum agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, cemento amianto, e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, 8 agosto 1953
Accordo per la corresponsione di una indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento, 21 agosto 1953
Allegato 1 - Tabella dell’indennità speciale
Accordo per la corresponsione di una indennità speciale agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 21 agosto 1953
Accordo per il conglobamento dei salari per gli intermedi ed impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento, cementoamianto, e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, 3 agosto 1954
Allegato A - Tabelle delle retribuzioni conglobate (3 agosto 1954)
Allegato
Accordo per il trattamento retributivo degli impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento, cementoamianto e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, 16 settembre 1954
Accordo per il trattamento retributivo degli intermedi delle aziende esercenti la produzione del cemento, cementoamianto e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso,16 settembre 1954

Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 8 agosto 1953.

Tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, Amianto-cemento, Calce e Gesso [...] con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle Aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filde) [...] e con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini (Fenea) [...], con l’intervento della Segreteria dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 1. - Assunzione e documenti.
[...]
È in facoltà dell’azienda [...] di subordinare l’assunzione all’esito favorevole di visita medica.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può esser fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’ingiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano anche ai contratti a tempo determinato fino alla scadenza di essi, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, all’indennità di licenziamento, al trattamento di malattia e alla conservazione del posto.
[...]
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere.
Il prolungamento sino a 48 ore settimanali, sempre nel limite massimo di otto ore giornaliere, dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
[...]
Per gli impiegati addetti a lavori discontinui di attesa o di custodia, considerati come tali a termine delle norme di legge in vigore, il lavoro prestato in più delle 54 ore settimanali fino alla concorrenza delle 60 ore settimanali, divise in non più di 10 ore giornaliere, sarà compensato con la normale retribuzione oraria, senza maggiorazione di straordinario. [...]
Le ore di lavoro non effettuate nel giorno di sabato, potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana.
Il recupero non potrà avvenire a regime normale qualora la giornata del sabato coincida con una delle festività di cui all’articolo 10.

Art. 10. - Giorni festivi.
[...]
Per l’impiegato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo. [...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’impiegato non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno che non sia autorizzato dalla Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all’articolo 9 del presente contratto o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi, e dalle 22 alle 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
[...]

Art. 15. - Indennità varie.
Indennità di miniera.

Agli impiegati addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per gli impiegati di 1a categoria;
L. 1.900 per gli impiegati di 2a categoria;
L. 1.500 per gli impiegati di 3a categoria.

Indennità macchine elettrocontabili.
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 10 per cento del minimo di stipendio contrattuale della categoria di appartenenza.

Indennità zona malarica.
All’impiegato trasferito in zone malariche la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Il mancato esercizio da parte dell’impiegato del diritto al godimento delle ferie entro l’anno feriale, comporta la perdita del diritto stesso.
Se l’impiegato, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell’anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]
Dato lo scopo igienico dell’istituto delle ferie, l’azienda non potrà imporre all’impiegato la rinuncia alle ferie stesse.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle impiegate in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni.

Art. 31. - Alloggio e vestiario.
[...]
Agli impiegati tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l’azienda concederà un concorso all’acquisto in misura non superiore al 50 per cento della spesa in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell’azienda di provvedere essa stessa all’acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra.
La spesa sostenuta per l’acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 32. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Oltre che al presente contratto collettivo, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai. superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) riproverò scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
[...]

Art. 42. - Norme generali.
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Gli accordi già esistenti vincolanti la Confederazione Generale dell’industria Italiana, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.
Analoga norma vale per le disposizioni contenute in precedenti contratti.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione e nell’interpretazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia che non abbia trovato il suo componimento attraverso il tentativo di conciliazione della Commissione interna, la controversia stessa dovrà essere sottoposta alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.