Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218  - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1998 n. 158

 

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:
 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas combustibile per uso domestico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto l'art. 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 17, comma primo, lettera b ), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai sensi dell'art. 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza;
Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 

Emana il seguente regolamento:

 

Articolo 1
Scadenze di adeguamento.

1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) , della legge 5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.

2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.

3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


Articolo 2
Requisiti di sicurezza.

1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità della normativa UNI-CIG:

a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;

c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;

d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;

e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.


Articolo 3
Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza.

1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNICIG quanto segue:

a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;

b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti;

c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;

d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di istallazione;

e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.

2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovranno essere volte anche all'accertamento materiale della specifica funzione svolta.

3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all'accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.