Tipologia: CCNL
Data firma: 19 giugno 1956
Validità: 19..05.1956 - 31.05.1958
Parti: Associazione dell’Industria Italiana del Cemento, Amianto- Cemento, Calce e gesso - Confindustria e Fenea-Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Cisnal
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Intermedi
Sommario:
Art. 1. - Assunzione e documenti. Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Contratto a termine. Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi. Art. 6. - Cambiamento di mansioni. Art. 7. - Passaggio da operaio ad intermedio. Art. 8. - Calcolo delle anzianità ai fini di particolari istituti. Art. 9. - Orario di lavoro. Art. 10. - Sospensioni e riduzioni di lavoro. Art. 11. - Giorni festivi. Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno. Art. 13. - Lavoro a turni. Art. 14. - Minimi tabellari. Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 16. - Indennità di contingenza. Art. 17. - Definizione della retribuzione. Art. 18. - Indennità varie. • Indennità di miniera. • Indennità testimoni. • Indennità zona malarica. • Lavori pesanti e disagiati. Art. 19. - Pagamento delle competenze. Art. 20. - Gratifica natalizia. Art. 21. - Premio di anzianità. Art. 22. - Anzianità convenzionale. Art. 23. - Trasferte. Art. 24. - Trasferimenti. Art. 25. - Assenze - Permessi - Brevi congedi - Congedo matrimoniale. Art. 26. - Ferie. Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi. |
Art. 28. - Malattia e infortunio. Art. 29. - Gravidanza e puerperio. Art. 30. - Aspettativa. Art. 31. - Previdenze sociali. Art. 32. - Alloggio e vestiario. Art. 33. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni. Art. 34. - Pronto soccorso. Art. 35. - Norme aziendali. Art. 36. - Doveri del lavoratore. Art. 37. - Provvedimenti disciplinari. Art. 38. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni. Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento. Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art. 41. - Caso di morte del lavoratore. Art. 42. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda. Art. 43. - Certificato di servizio. Art. 44. - Trasferimenti in altra azienda. Art. 45. - Accordi interconfederali. Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore. Art. 47. - Precedenti trattamenti. Art. 48. - Mensa. Art. 49. - Commissioni interne. Art. 50. - Reclami e controversie. Art. 51. - Decorrenza e durata. Allegati Allegato 1- Accordo 19 giugno 1956 per l’indennità speciale della categoria intermedia Allegato 2 - Accordo 30 luglio 1949 per conguaglio liquidazioni Allegato 3 - Decreto 19 marzo 1956 n. 303 norme generali per l’igiene del lavoro |
Contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 19 giugno 1956
Tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione dì una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini - Fenea [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro - Uil [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini - Fillea [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori dell’Edilizia (Cisl) [...] con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (Filca) e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...]
Addì, 19 giugno 1956, tra l’Associazione dell’industria Italiana- del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini [...], con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...]
è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Art. 1. - Assunzione e documenti.
[...]
È in facoltà dell’Azienda [...] di far sottoporre il lavoratore a visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne.
Per l’assunzione al lavoro e il lavoro delle donne valgono le disposizioni di legge.
Comunque, è fatto divieto di far lavorare di notte le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposto il minimo tabellare previsto per l’uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.
Art. 4. - Contratto a termine.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà' risultare da lettera di assunzione in cui dovrà essere indicata la data di scadenza del rapporto.
Tutte le norme fissate dal presente contratto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento, si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo determinato.
[...]
Art. 5. - Criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi.
Per quanto riguarda i criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.
Art. 6. - Cambiamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti a grado diverso nella medesima categoria intermedia, purché ciò non comporti peggioramento del suo trattamento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]
Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle norme di legge in vigore.
[...]
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario, normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere. [...]
Art. 11. - Giorni festivi.
[...]
Per il lavoratore a turno prefissato nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo viene considerato giorno festivo.
[...]
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orarlo normale di cui all’art. 9.
È lavoro notturno quello effettuato dalla 22 alle 6.
[...]
Nel caso in cui al lavoratore non turnista dovessero essere richieste prestazioni in coincidenza col giorno di domenica dette prestazioni gli verranno compensate con la percentuale di lavoro straordinario festivo, esclusa quella per il lavoro a turno, sempreché l’azienda non abbia prefissato il nuovo giorno di riposo compensativo, nel qual caso le prestazioni saranno compensate con la sola percentuale di lavoro ordinario festivo. Ove poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel suddetto giorno di riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la percentuale di straordinario festivo.
Al lavoratore a turno che goda di riposo compensativo in altro giorno prefissato della settimana, non compete la percentuale di lavoro ordinario festivo per le prestazioni effettuate in giorno di domenica.
Qualora poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del suo riposo, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di straordinario festivo.
Qualora si dovesse verificare sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le. prestazioni di questi ultimi saranno compensate con la maggiorazione del lavoro a turno, però le ore di lavoro eseguite di notte o di domenica, saranno retribuite rispettivamente con le percentuali di lavoro ordinario notturno o festivo, ferma restando la concessione del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Verrà invece corrisposto ai lavoratori di cui sopra la sola percentuale di lavoro a turno ove la durata delle loro prestazioni, nel turno stesso, dovesse superare il periodo di sei giornate lavorative.
[...]
Art. 13. - Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Entro i limiti dell’orario normale, il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’articolo 12. Tuttavia, in considerazione del disagio risentito, ai lavoratori che prestano, la loro opera di detti turni periodici sarà corrisposta una maggiorazione del 7 % sulla retribuzione di fatto limitatamente per le ore lavorate durante i turni stessi.
[...]
Art. 18. - Indennità varie.
Indennità di miniera.
Ai lavoratori addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di :
L. 1.900 per gli intermedi di 1° grado;
L. 1.500 per gli intermedi di 2° grado.
Indennità zona malarica.
Al lavoratore destinato o trasferito dall’azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.
Lavori pesanti e disagiati.
Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo della esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare orario (1/180 del minimo tabellare mensile):
а) riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera | 11 % |
b) riparazioni all’interno di forni in ambiente eccessivamente polveroso | 7 % |
c) sorveglianza all’insaccamento | 6 % |
d) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere in vasche o fosse di elevatori e per riparazioni interne di molini cotto, crudo e carbone | 5 % |
e) sorveglianza su ponti ad altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili | 4 % |
f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza | 6 % |
g) addetti nelle cave, al controllo di lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione | 7 % |
h) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto in ambiente polveroso | 5 % |
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Art. 26. - Ferie.
[...]
Se il lavoratore, per esigenze di servizio non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui esse si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]
Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950 n. 860 e successive modifiche.
Art. 33. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli art. 20, 36, 38, 40 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.
Art. 34. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire i propri capi diretti, o la Direzione dello stabilimento, che provvederanno alle cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accada al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Art. 35. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
Art. 36. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare :
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e al regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità con :
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione di fatto;
d) sospensione dal lavoro, o dal trattamento economico e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]
Indipendentemente dall’applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati. In caso di danneggiamenti per colpa grave, il lavoratore potrà essere tenuto al risarcimento del daino fino a concorrenza di 15 giorni di retribuzione di fatto e l’importo da risarcire, qualora non sia intervenuto licenziamento, sarà rateizzato in modo che la trattenuta mensile non superi il 10 % della/ retribuzione di fatto.
Art. 45. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali già esistenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.
Art. 49. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.
Art. 50. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria alle competenti Associazioni centrali.
Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l’interpretazione di clausole contrattuali saranno rimesse all’esame delle Associazioni stipulanti le cui risoluzioni saranno verbalizzate.