Tipologia: CCNL
Data firma: 13 ottobre 1946
Validità: 01.10.1946 - 30.09.1947
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica di Roma, Associazione Interregionale degli Industriali del Vetro di Milano, Associazione Toscana degli Industriali del Vetro e della Ceramica e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini
Settori: Chimici, Vetro

Sommario:

Titolo I - Disposizioni generali e comuni
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Industria mosaici vetrosi per pavimenti e rivestimenti.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Reclami e controversie.
Art. 6. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 7. - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 8. - Assunzione.
Art. 9. - Documenti.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 13. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Festività.
Art. 16. - Sospensione di lavoro.
Art. 17. - Interruzione del lavoro.
Art. 18. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 19. - Recuperi.
Art. 20. - Trasferimenti.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 23. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 24. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 25. - Somministrazioni speciali.
Art. 26. - Maternità.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Ferie.
Art. 30. - Gratifica natalizia.
Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Art. 32. - Utensili e materiali.
Art. 33. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
Art. 34. - Forma di prestazione del lavoro.
Art. 35. - Apprendistato.
Art. 36. - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 37. - Passaggio di mansioni.
Art. 38. - Trattamento al personale femminile.
Art. 39. - Conteggio paga.
Art. 40. - Deposito cauzionale.
Art. 41. - Calcolo indennità.
Art. 42. - Preavviso.
Art. 43. - Indennità fine campagna e indennità speciale.
Art. 44. - Indennità di licenziamento.
Art. 45. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e vecchiaia.
Art. 46. - Indennità in caso di morte.
Art. 47. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 49. - Licenziamento per punizione.
Art. 50. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 51. - Norme aziendali.
Art. 52. - Condizioni di miglior favore.
Art. 53. - Articolo aggiuntivo al contratto normativo per i fiascai a soffio, bufferia ed affini, damigianai e bottigliai.
Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali o intermedie (già chiamate «equiparate»)
Art. 54. - Criteri di appartenenza e trattamento normativo.
Art. 55. - Conservazione delle condizioni di fatto preesistenti ed inapplicabilità degli usi.
Art. 56. - Disposizioni varie ed indennità in caso di dimissioni.
Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 57. - Assunzione.
Art. 58. - Contratto a termine.
Art. 59. - Categorie e stipendi.
Art. 60. - Periodo di prova.
Art. 61. - Mutamento di mansioni.
Art. 62. - Passaggio dalla qualifica di operai a quella di impiegati.
Art. 63. - Benemerenze nazionali.
Art. 64. - Orario di lavoro.
Art. 65. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 66. - Giorni festivi.
Art. 67. - Riposo settimanale.
Art. 68. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 69. - Ferie.
Art. 70. - Permessi.
Art. 71. - Retribuzioni.
Art. 72. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 73. - Tredicesima mensilità.
Art. 74. - Indennità speciale.
Art. 75. - Trasferte.
Art. 76. - Trasferimenti.
Art. 77. - Alloggio.
Art. 78. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Art. 79. - Indennità di zona malarica.
Art. 80. - Tutela della maternità.
Art. 81. - Trattamento di malattia.
Art. 82. - Servizio militare.
Art. 83. - Doveri dell’impiegato.
Art. 84. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 85. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 86. - Indennità di licenziamento.
Art. 87. - Previdenza.
Art. 88. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 89. - Dimissioni.
Art. 90. - Cessione o trasformazione d’azienda.
Art. 91. - Certificato di lavoro.
Art. 92. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 93. - Sostituzione degli usi e condizioni di miglior favore.
Art. 94. - Norme speciali.
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale
A) - Relativi al Titolo I
Vetri artistici e conterie (Art. 1).
Decorrenza e durata del contratto (Art. 7).
B) - Relativi al Titolo II
Orario di lavoro (Art. 11).
Gratifica natalizia (Art. 30).
Apprendistato (Art. 35).
Conteggio paga (Art. 39).
Indennità fine campagna (Art. 43).
Cassa centrale di liquidazione (Art. 53).
C) - Relativi al Titolo IV
Lavoro straordinario, notturno e festivo (Art. 65).
Tredicesima mensilità (Art. 73).
Contratto integrativo per gli impiegati e gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie (retributivo), 8 novembre 1946
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria del vetro e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia e di appartenenza alle categorie speciali intermedie, 8 novembre 1946
Contratto integrativo salariale per il settore industriale delle seconde lavorazioni vetro soffiato (fiale, siringhe, termometri e apparecchi scientifici), 7 dicembre 1946
Accordo per l’applicazione delle norme degli articoli 31 e 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1946 relativi agli indumenti di lavoro, 10 maggio 1947
Concordato salariale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1946 per il settore delle seconde lavorazioni del vetro piano (specchi e cristalli), 14 giugno 1947
Applicazione accordo interconfederale 30 maggio 1947 al contratto nazionale per gli operai addetti all’industria del vetro soffiato (fiale, termometri e apparecchi scientifici) - 2a zona, 19 giugno 1947
Applicazione per il settore impiegatizio del concordato interconfederale 30 maggio 1947 per il rinnovo della tregua salariale, 31 luglio 1947
Accordo per l’applicazione agli impiegati della industria del vetro dell’accordo interconfederale 11 aprile 1948 per la rivalutazione degli stipendi impiegatizi, 30 settembre 1948

Contratto per i dipendenti (operai, intermedi, impiegati) da aziende che fabbricano o lavorano il vetro, 13 ottobre 1946

Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica di Roma [...], l’Associazione Interregionale degli Industriali del Vetro di Milano [...], l’Associazione Toscana degli Industriali del Vetro e della Ceramica [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini [...] si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende industriali che fabbricano il vetro o che lavorano il vetro, anche se fabbricato da altre aziende, e per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Titolo I - Disposizioni generali e comuni
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le aziende industriali che fabbricano vetro o che lavorano il vetro, anche se fabbricato da altre aziende (ivi comprese le lavorazioni complementari su articoli di vetro e la posa in opera di vetro od articoli di vetro, anche se fabbricati o lavorati da altre aziende) per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 2. - Industria mosaici vetrosi per pavimenti e rivestimenti.
Dall’osservanza del presente contratto sono escluse le ditte esercenti l’industria dei mosaici vetrosi che hanno una apposita regolamentazione nazionale.

Art. 3. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia interverranno tra le due Confederazioni in sede di rinnovazione dell’accordo Buozzi-Mazzini del 3 settembre 1943.

Art. 5. - Reclami e controversie.
Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 6. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 9. - Documenti.

[...]
È facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
Ogni datore di lavoro provvederà all’affissione in posto visibile di una copia del presente contratto affinché i lavoratori possano prenderne visione.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, o da eventuali accordi interconfederali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali salvo per 'i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali nord e centro-sud.
Per i settori dei bottigliai a mano, damigianai e fiascai, resta fermo l’orario attualmente praticato di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Per il settore delle lastre, resta l’applicazione già avvenuta dell’accordo nazionale del 6 aprile 1946 e degli accordi particolari già conclusi per la fabbricazione delle lastre greggie con i quali sono stati fissati orari di 6 ore giornaliere con un massimo di 36 ore settimanali per determinati posti di lavoro.
Per i settori del vetro bianco e colorato, vetro bianco meccanico, bulbi per lampade, valvole, termos e vetri industriali in genere - ferme restando le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto - le aziende che attualmente osservano un orario normale giornaliero superiore alle 7 ore, ridurranno detto orario a 7 ore giornaliere o 42 settimanali di effettivo lavoro nei riguardi dei soffiatori, pressatori, levatori, addetti alle semiautomatiche, nonché al personale addetto ai medesimi e ai macchinisti delle macchine automatiche, fermo restando per tutte le suddette categorie il diritto ai lavoratori alla intera paga giornaliera di 8 ore.
Tuttavia, l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nei settori o aziende in cui una detta riduzione di orario risulti praticamente inapplicabile o pregiudizievole, l’orario di lavoro potrà essere protratto al massimo di un’ora da considerarsi straordinaria ai soli effetti della rimunerazione.

Art. 13. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 11.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
La maggiorazione festiva non verrà corrisposta agli operai che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana (v. articolo 14).
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale di attesa e per quello adibito ai lavori a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 19. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 26. - Maternità.
In caso di gravidanza dell’operaia, l’impresa dovrà adottare - nei riguardi dell’operaia stessa - un trattamento conforme agli accordi già raggiunti in materia dalle due Confederazioni ed alle successive disposizioni di carattere generale.
[...]
In attesa della disciplina di carattere generale di cui al primo comma, l’operaia conserverà il diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto per un periodo di sei mesi durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità senza diritto a retribuzione, salvo quanto previsto dall’accordo provvisorio interconfederale intervenuto in materia.

Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Per gli indumenti di lavoro le parti in sede di stipulazione dei Contratti Nazionali Integrativi, stabiliranno quali lavorazioni comportano una usura eccezionale del vestiario o la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto alle lavorazioni stesse con l’indicazione degli indumenti da fornirsi gratuitamente dalle ditte.
Resta comunque ferma la fornitura gratuita degli indumenti di lavoro obbligatoria a norma di legge, nonché di quelli dei quali la Ditta prescriva l’uso.
In attesa dei contratti integrativi di cui sopra restano ferme le situazioni aziendali in atto.

Art. 32. - Utensili e materiali.
L’operaio riceverà in consegna dal suo capo gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
[...]
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal proprio datore di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro potrà, in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell’operaio.

Art. 33. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L’operaio, che sia stato messo in condizioni di farlo, è tenuto a conservare In buono stato, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del capo. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 34. - Forma di prestazione del lavoro.
La retribuzione dei lavoratori considerati nel presente titolo, può essere stabilita ad economia od a cottimo secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti interessate.
Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino potranno essere adottati premi di produzione, previo accordo tra le parti.
[...]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo, dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
[...]

Art. 35. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per addivenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di tre anni.
L’apprendista non potrà essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze.
[...]
L’età massima degli operai per cui è ammessa l'assunzione in qualità di apprendisti è fissata in 17 anni compiuti.
La retribuzione dell’apprendista non può assumere, per il 1° anno, la forma del salario a cottimo.
[...]

Art. 36. - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Si considerano rientranti in questa categoria i lavoratori:
Autisti; Cavallanti; Stallieri; Addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono esterne allo stabilimento; Addetti al servizio estinzione incendi; Fattorini in genere; Uscieri; Inservienti; Custodi; Portinai; Guardie diurne e notturne.

Art. 38. - Trattamento al personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle altre norme potranno essere punite:
а) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 49.
[...]
Le multe potranno essere inflitte all’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione, od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
i) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha la facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 49. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati, senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
b) furto o danneggiamento, volontario o commesso con colpa grave, al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) lavorazione o costruzione, nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;
[...]
g) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 48 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
h) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 48 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lettere b), d), f), l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.

Art. 51. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto Collettivo di lavoro gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme aziendali, sempreché non contengano modifiche al presente contratto e che non siano con esse in contrasto.

Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali o intermedie (già chiamate «equiparate»)
Art. 54. - Criteri di appartenenza e trattamento normativo.

Ai lavoratori che appartengono alle categorie specificate nel comma seguente (detto anche equiparati) si conviene di applicare il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926 n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L’anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno dell’assunzione e, per i lavoratori in servizio, all’epoca di stipulazione dei contratti in appresso citati, dal lo gennaio 1945 per quelli regolati dall’accordo 30 marzo 1946 e dal 1° aprile 1946 per quelli regolati dal contratto 23 maggio 1946.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
[...]

Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 58. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 61. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico né il mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 64. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge o da eventuali accordi interconfederali, ferme restando le più favorevoli situazioni aziendali, per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Per gli Impiegati tecnici, per i quali la prestazione è connessa col lavoro degli operai, si osserverà l’eventuale minore orarlo proprio di tale ultima categoria.

Art. 65. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato, normalmente, salvo i casi dì urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella in cui ne è richiesta o autorizzata l’effettuazione.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui è consentito dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 67. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 78. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Per gli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai e il cui lavoro si svolge nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, ad essi si estenderanno le eventuali disposizioni per gli indumenti di lavoro concordate per gli operai in sede di stipulazione di contratto nazionale integrativo, di cui all’art. 31 del presente Contratto (Indumenti di lavoro), restando ferme, fino a tale stipulazione, le situazioni aziendali in atto.
Resta comunque ferma la fornitura gratuita degli indumenti di lavoro dei quali sia espressamente prevista l’obbligatorietà da specifiche disposizioni di legge, nonché di quelli dei quali la ditta prescriva l’uso.
La norma di cui all’art. 25 (Somministrazioni speciali) del presente contratto, trova applicazione nei limiti delle eventuali norme di legge anche nei confronti degli impiegati tecnici per i quali ricorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 79. - Indennità di zona malarica.
Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 80. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza, conservare il posto alle impiegate per un periodo di 7 mesi, corrispondendole l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento) durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto esse percepiranno per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore per tale evenienza.
[...]

Art. 83. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tener un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 84. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 94. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente Contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Chiarimenti e dichiarazioni a verbale
A) - Relativi al Titolo I
Vetri artistici e conterie (Art. 1).

In relazione all’art. 1 del Titolo I del presente Contratto, le parti chiariscono, che per il settore vetri artistici e conterie, l’applicazione del Contratto stesso, definito in data 13 ottobre 1946, verrà esaminata successivamente.

B) - Relativi al Titolo II
Orario di lavoro (Art. 11).

In relazione al secondo comma dell’articolo citato si chiarisce che, ove sussistano, per i discontinui, orari di lavoro inferiori a quelli contrattualmente stabiliti, si osserveranno detti orari.
Si chiarisce ancora, in relazione all’ultimo comma dell’articolo citato, che la ottava ora verrà retribuita, a tutti gli effetti, come straordinaria.
Si conferma infine che, non essendo comprese tra i settori per i quali è previsto un orario ridotto rispetto a quello di legge, le seconde lavorazioni, per queste ultime l’orario normale è quello di legge.

Apprendistato (Art. 35).
Per le industrie esercenti le seconde lavorazioni si conviene, che i1 limite massimo di età per l’assunzione delle apprendiste è fissato in 18 anni.

Accordo per l’applicazione delle norme degli articoli 31 e 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1946 relativi agli indumenti di lavoro, 10 maggio 1947

Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini [...], stato stipulato il seguente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale per l'industria del Vetro 13 ottobre 1946 per l’applicazione degli articoli 31 e 78 (indumenti di lavoro), del contratto medesimo:

Articolo unico.
Per gli indumenti di lavoro l’applicazione degli articoli 31 e 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1946 sarà fatta aziendalmente.
Ove sussista l’impossibilità di fornire tali indumenti di lavoro verrà concordata fra le parti, sempre aziendalmente, una indennità sostitutiva contenuta nei seguenti limiti:
Uomini e donne sopra i 18 anni:
(per ogni ora di prestaz. effettiva) massimo di L. 2,50 - minimo L. 2.-
Uomini e donne sotto i 18 anni:
(per ogni ora di prestaz. effettiva) massimo di L. 2. minimo L. 1,50
Naturalmente non beneficiano di tale indennità quei lavoratori che fruiscano di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle Ditte.
La detta indennità assorbe fino a concorrenza dell’importo le corresponsioni già in atto effettuate dalle Aziende per le medesime finalità.
Rimangono in vigore le condizioni più favorevoli comunque preesistenti.
L’indennità sostitutiva sopra menzionata, una volta concordata in sede aziendale, sarà corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1947.