Tipologia: CCNL
Data firma: 3 agosto 1949
Validità: 01.04.1949 - 31.03.1951
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini - Cgil e Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro, Abrasivi e Ceramica - Lcgil
Settori: Chimici, Vetro (seconde lavorazioni)

Sommario:

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Commissioni Interne.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 5. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 6. - Acconti.
Art. 7. - Indennità zona malarica.
Art. 8. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Art. 9. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 10. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 11. - Reclami e controversie.
Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 13. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 14. - Articolo aggiuntivo sulla «non collaborazione».
Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 6. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 7. - Regolamento interno.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 15. - Interruzioni di lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Conteggio paga.
Art. 21. - Trattamento personale femminile.
Art. 22. - Forme di prestazione di lavoro. Retribuzione.
Art. 23. - Premio di anzianità.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 30. - Prevenzione malattie professionali.
Art. 31. - Maternità.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Art. 34. - Preavviso.
Art. 35. - Dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Indennità in caso di morte.
Art. 38. - Calcolo indennità.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 41. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali (già equiparate)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di dimissioni.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Elementi della retribuzione.
Art. 19. - Reclami sulla retribuzione
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Indennità speciale.
Art. 22. - Indennità di maneggio di denaro. Cauzione.
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 28. - Tutela della maternità.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 40. - Condizioni di miglior favore.
Applicazione dell’accordo interconfederale 5 agosto 1949 per gli operai addetti alle industrie produttrici di fiale, siringhe, termometri e apparecchi scientifici, 19 luglio 1950
Accordo per l’applicazione alle categorie speciali dipendenti dalle aziende vetrarie dell’accordo interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950, 18 dicembre 1950
Accordo per l’applicazione agli impiegati dipendenti dalle aziende vetrarie dell’accordo interconfederale di rivalutazione 8 dicembre 1950, 18 dicembre 1950
Accordo per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione ai dipendenti dal settore degli specchi e cristalli, 2 febbraio 1951
Accordo per l’applicazione dell’accordo interconfederale di rivalutazione ai dipendenti dalle aziende produttrici di fiale, termometri, siringhe e apparecchi scientifici, 2 febbraio 1951
Accordo per le tabelle dei nuovi minimi di stipendio conglobati degli impiegati e delle nuove paghe minime conglobate delle categorie speciali in applicazione dell’accordo interconfederale 12 giugno
1954, 10 ottobre 1954
Tabelle delle retribuzioni minime di cui all’accordo interconfederale 28 luglio 1954
Accordo per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni delle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro piano (specchi e cristalli) e del vetro a soffio (fiale, siringhe, termometri ed apparecchi scientifici), 17 dicembre 1954
Tabelle operai

Contratto nazionale collettivo di lavoro per le aziende ed i lavoratori dipendenti che effettuano le seconde lavorazioni del vetro, 3 agosto 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistiti dalla Confederazione Generale dell’industria [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini [...], assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...]
In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistiti dalla Confederazione Generale dell’industria [...] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro, Abrasivi e Ceramica [...], assistiti dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...]
in considerazione della particolare situazione contingente si è stipulato il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro da valere per le aziende e per tutti i lavoratori da esse dipendenti di cui all’art. 1 del Titolo I.

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica in tutte le aziende ed ai lavoratori dipendenti che effettuano le cosiddette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili; apparecchi per uso scientifico e sanitario; occhi artificiali e simili.

Art. 2. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 3. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 7. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
La località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Agli operai di ambo i sessi delle Aziende disciplinate dal presente contratto, che in virtù di quanto convenuto con gli accordi integrativi al contratto nazionale 13 ottobre 1946 sia nazionali che provinciali o aziendali, hanno diritto agli indumenti di lavoro, tale diritto sarà mantenuto.
Ove sussista l’impossibilità di fornire gratuitamente tali indumenti sarà corrisposta una indennità sostitutiva da contenersi nei seguenti limiti:
uomini e donne sopra i 18 anni, per ogni ora di effettiva prestazione massimo L. 2,50, minimo L. 2;
uomini e donne inferiori a 18 anni, per ogni ora di effettiva prestazione massimo L. 2, minimo L. 1,50.
Ove gli accordi integrativi di cui sopra non avessero trovato pratica applicazione, in sede aziendale sarà determinato l’incasella- mento e la indennità sostitutiva nelle suindicate cifre.
Naturalmente non beneficiano della indennità sostitutiva quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle aziende.
Per gli impiegati che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e le necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti comma.
Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l’azienda prescriva l’uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 11. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusiva- mente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 14. - Articolo aggiuntivo sulla «non collaborazione».
Il presente contratto collettivo s’intende stipulato con il presupposto che in esso si considerano riportate, a decorrere dalla data della loro effettiva definizione, le clausole e dichiarazioni che saranno convenute tra le rispettive Confederazioni per quanto riguarda gli effetti nei confronti del contratto stesso di un eventuale ricorso da parte dei lavoratori ai metodi di lotta definiti di «non collaborazione».
Nell’ipotesi che le Confederazioni debbano constatare l’impossibilità di raggiungere un definitivo accordo su tale questione, le parti convengono che la durata del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, s’intende fissata al 30 novembre 1949, senza necessità di disdetta, salvo contrario accordo tra le parti a quella data.
L’articolo sulla «non collaborazione» nei riguardi dei lavoratori aderenti alla Fillvac - Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi e Ceramica - non è stato ancora concordato e verrà inserito in questo contratto non appena al riguardo saranno perfezionate le necessarie intese.

Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 2. - Documenti.

[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante addestramento pratico.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di anni 3 (tre).
L’apprendista non potrà essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze.
[...]
L’età massima per cui è ammessa l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in 17 anni compiuti.
[...]

Art. 7. - Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi prescritti dai vigenti accordi interconfederali sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, o da eventuali accordi interconfederali.

Art. 9. - Lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Si considerano rientranti in questa categoria i lavoratori: Autisti - Cavallanti - Stallieri - Addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono esterne allo stabilimento - Addetti al servizio estinzione incendi - Fattorini in genere - Uscieri - Inservienti - Custodi - Portinai - Guardie diurne e notturne.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario nomala giornaliero di cui all’art. 8 e deve avere carattere eccezionale.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, sono esonerati dal lavoro straordinario festivo e notturno i lavoratori che frequentano le scuole serali o festive.
[...]

Art. 11. - Festività.
[...]
Per gli operai che lavorano di domenica e godono di riposo compensativo in altri giorni della settimana le festività infrasettimanali cadenti di domenica danno diritto al trattamento di festività, mentre non danno invece diritto al predetto trattamento le festività cadenti nei giorni prestabiliti per il riposo compensativo.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.
Allorché per giustificate esigenze aziendali un operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, dovrà allo stesso corrispondersi la indennità sostitutiva per ferie non godute pari alla intera retribuzione di fatto.
[...]

Art. 21. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed parità di capacità e di rendimento.

Art. 22. - Forme di prestazione di lavoro. Retribuzione.
La retribuzione dei lavoratori considerata nel presente contratto può essere stabilita ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti.
Ove particolari caratteristiche di lavorazioni lo consiglino potranno essere adottati premi di produzione, previo accordo fra le parti.
[...]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicati per iscritto l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesta all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure in conseguenza dell’organizzazione del lavoro l’operaio sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo ed in entrambi i casi sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima contrattuale di cottimo.
[...]

Art. 25. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L’operaio che riceva in consegna dal suo capo reparto gli utensili od il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà regolare ricevuta.
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro, e detti attrezzi verranno regolarmente elencati. [...]
Il datore di lavoro potrà, in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell’operaio.
Il lavoratore che sia stato messo nelle condizioni di poterlo fare è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio e sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 30. - Prevenzione malattie professionali.
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici, aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 31. - Maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda in tale evenienza conserverà il posto all’operaio per i tre mesi antecedenti e per i 4 mesi successivi al parto, corrispondendo il 66 % della retribuzione globale limitatamente ai tre mesi prima e alle sei settimane dopo il parto.
L’operaia che durante il periodo di gravidanza e puerperio presenti certificato medico attestante che le lavorazioni alle quali essa è addetta sono nocive o pericolose in relazione al particolare stato nel quale essa si trova, sarà adibita, compatibilmente con le esigenze aziendali, ad altre attività più adeguate al di lei particolare stato.
In tale caso il trattamento economico sarà quello vigente per le lavorazioni cui l’operaia viene ad essere destinata.
[...]

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 33.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento e senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi in istato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3.
[...]

Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati, senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
b) trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi;
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
d) lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall’azienda.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), d) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) lavorazione o costruzione, nell’interno dello stabilimento senza la autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o peri conto di terzi;
d) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 32 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 32 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.

Titolo III - Disposizioni relative alle categorie speciali (già equiparate)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, I e II comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro-Meridionale e art. 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Tali disposizioni saranno mantenute sempreché non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. [...]

Art. 6. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero di cui all’art. 8 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalla 22 alle 6.
[...]

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza, conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di sette mesi corrispondendo alle stesse l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento), durante i primi quattro mesi e della metà di essa per i successivi due mesi, fatta deduzione di quanto le stesse abbiano a percepire per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore.
[...]

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute al Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli: 4, 13, 14, 15, 16, 20 e 23.

Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall’impiegato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali l’Azienda corrisponderà, in aggiunta alla retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile (stipendio minimo tabellare, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità) esclusa la contingenza.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio dì detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai si osserverà l’eventuale minore orario contrattuale proprio di tale ultima categoria.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festive, che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto al riposo settimanale. Salvo le eccezioni previste dalla legge, il riposo settimanale dovrà coincidere con la domenica.
Gli impiegati ai quali, nei casi consentiti dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 e successive modifiche e integrazioni, sia richiesta la prestazione lavorativa di domenica, godranno del prescritto riposo settimanale a carattere compensativo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato, nonché del trattamento previsto all’art. 9 (lavoro straordinario, festivo e notturno). In caso di spostamento del giorno di riposo prestabilito l’impiegato, qualora non sia preavvertito entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo, stesso, avrà diritto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzione da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 28. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza, conservare il posto alle impiegate per un periodo di 7 mesi corrispondendo alle stesse l’intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell’eventuale terzo elemento) durante i primi 4 mesi e della metà di essa per i successivi 2 mesi, fatta deduzione di quanto le stesse abbiano percepito per atti di previdenza compiuti dall’imprenditore.
[...]

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole dì mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della azienda, a ciascun impiegato.