Regione Veneto
Deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 gennaio 2012
Approvazione note di indirizzo per l’applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
[Sanità e igiene pubblica]
(B.U.R. 21 febbraio 2012, n. 15)


Note per la trasparenza:
Dopo più di due anni dall’entrata in vigore dell’art. 79 bis della L.R. 61/85 (sulla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota), tenendo conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale e delle richieste di chiarimento pervenute, il provvedimento approva un documento utile all’interpretazione della norma e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, dando anche alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. La delibera approva altresì l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009. La delibera non prevede impegno di spesa.


L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall'alto, l'art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l'art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Il comma 1 della suddetta norma stabilisce che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
L'art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 dispone che l'art. 79 bis, comma 1, si applica a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale che definisce le istruzioni tecniche per l'adozione delle misure preventive e protettive (art. 79 bis, comma 2, L.R. 61/85).
Il suddetto provvedimento, con il titolo "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" è stato approvato con DGR n. 2774 del 22.09.2009, pubblicata sul BUR n.86 del 20.10.2009.
L'art. 79 bis della L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera, indipendentemente dall'avvenuto adeguamento del regolamento edilizio cui deve provvedere ciascun Comune ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
Ciò premesso, a più di due anni dall'entrata in vigore delle suddetta normativa, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale e che hanno riguardato anche i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi edilizi (art. 19 L. 241/90 come modificato dalla L. 122/2010 che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività SCIA) e il procedimento per l'ottenimento del permesso di costruire (art. 20 D.Lgs. 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011 che ha esteso i casi in cui la domanda di permesso di costruire può essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità del progettista), recependo inoltre le richieste pervenute dai professionisti tenuti a dare applicazione concreta alla normativa e dai Comuni che devono adeguarsi alla stessa nei procedimenti urbanistici di propria competenza, la Direzione Prevenzione, con la collaborazione di apposito gruppo tecnico, ha elaborato un documento utile all'interpretazione della normativa e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi.
Nell'allegato A al presente provvedimento è definito il campo di applicazione dell'art. 79 bis citato, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica della conformità dei progetti all'art. 79 bis e le conseguenze per il mancato adempimento dello stesso.
In particolare, in vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire, in adempimento di quanto previsto con L 106/2011 nella parte in cui modifica l'art. 20 del DPR 380/2001, l'allegato A specifica il contenuto della dichiarazione di conformità del progettista alla norma di cui all'art. 79 bis.
Si stabilisce infatti che il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale.
In tali casi le amministrazioni comunali verificata la completezza della documentazione allegata al progetto, non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non richiederanno il parere sanitario all'AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011).
Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali , la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall'AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale (art. 5 DPR 380/01).
Nell'allegato B al presente provvedimento si è provveduto all'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". L'allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5.
In vista di un'ulteriore semplificazione del procedimento si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.
In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all'ottemperanza all'art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01 .
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto l'art. 79 bis della legge regionale 61/85 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
Visto l'art. 20 del DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011.
Vista la DGR 2774 del 22.09.2009.

delibera

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso, contenente le note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85;
2. di approvare l'allegato B al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso contenente l'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". L'allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all'aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5;
3. di demandare alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Allegato A

NOTE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 79 BIS L.R. 61/85
(Misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota)

LA NORMA

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Si tratta di una norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.
Il comma 1 stabilisce che “i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. Il comma 2 rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la fissazione delle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare.

ENTRATA IN VIGORE

L’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 79 bis, comma 1, si applichino a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma dello stesso articolo.
La Delibera di Giunta Regionale contenente le “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” è stata approvata il .09. 009 e pubblicata sul BUR n.86 del 0.10. 009.
L’art. 79 bis L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera.
E’ pertanto esclusa l’applicazione della norma nei casi in cui la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate prima dell’entrata in vigore della norma, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di agibilità (che ha sostituito il certificato di abitabilità).
Analogamente, la norma non si applica ai procedimenti amministrativi relativi ad eventuali condoni edilizi, ad eccezione del caso in cui lo imponga la legge stessa.
L’entrata in vigore dell’art. 79 bis su tutto il territorio regionale è indipendente dall’adeguamento del regolamento edilizio cui ciascun Comune deve provvedere ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione dell’art. 79 bis L.R. 61/85, definito alla luce delle istruzioni tecniche approvate con DGR 2774/2009, è limitato agli interventi edilizi che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01).
2. hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione1
3. riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l’accesso su coperture o pareti esterne ed espone l’operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii).
Sono compresi gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01 o come varianti in corso d’opera, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. 380/01.
Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo (art. 6, commi 1, 2, 3, 4 del D.P.R. 380/2001).
Nell’ambito del delineato campo di applicazione, le misure preventive e protettive di cui all’art. 79 bis sono quelle relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’opera oggetto del titolo abilitativo. In particolare, nel caso di varianti in corso d’opera, le citate misure sono limitate al solo intervento oggetto della variante stessa.

ISTRUZIONI TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”, approvate con DGR 774 del .09. 009, hanno ad oggetto gli interventi manutentivi su coperture e su pareti esterne.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI PROGETTI

La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.
L’amministrazione comunale verifica la completezza documentale dei progetti presentati che devono riportare i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure, il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.
Le misure di sicurezza da realizzare devono riguardare le fasi di accesso alla copertura, di transito e di esecuzione dei lavori sulle coperture ed in parete.

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, le amministrazioni comunali acquisiscono il parere dall’Azienda ULSS che verifica la compatibilità dei progetti con le norme di sicurezza vigenti a meno che lo stesso non possa essere sostituito da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/01 (art. 5 del DPR 380/01).
Il citato art. 20, come recentemente modificato dalla L. 106/2011, stabilisce che la domanda per il rilascio del permesso di costruire venga accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto alle norme di sicurezza nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, sia che si tratti di progetti per interventi di edilizia residenziale che di progetti di edilizia produttiva.
In tale contesto, relativamente all’applicazione dell’art. 79 bis, il progettista dichiara il progetto conforme se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).
In tale caso la verifica di conformità del progetto all’art. 79 bis, non comportando da parte dell’amministrazione comunale alcuna valutazione tecnico-discrezionale, non rende necessario il parere dell’AULSS.
La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l’espressione del parere sanitario dell’AULSS che, su richiesta dell’interessato o dell’amministrazione comunale, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS IN CASO DI DENUNCIA O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’.

La denuncia o segnalazione di inizio attività presentata all’amministrazione comunale deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato che asseveri, tra l’altro, la conformità dell’opera da realizzare alle norme di sicurezza vigenti (art. 23 del DPR 380/01).
In tale contesto, il progettista dichiara il progetto conforme all’art. 79 bis se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).
La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l’espressione del parere sanitario dell’AULSS che, su richiesta dell’interessato, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.
Tale parere sarà allegato alla denuncia o segnalazione di inizio attività depositata al protocollo comunale.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’

A lavori ultimati, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato denuncia o segnalazione di inizio attività o i loro eredi e aventi causa presentano all’amministrazione comunale la richiesta di rilascio del certificato di agibilità (art. 24 del DPR 380/2001).
Per quanto concerne la conformità delle opere all’art 79 bis, il richiedente allega alla domanda di agibilità:
- la dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica,
- la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati,
- la dichiarazione dell’impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel progetto.
L’amministrazione comunale verifica la completezza documentale delle domande presentate.

IL MANCATO RISPETTO DELL’ART. 79 BIS.

L’art. 79 bis, comma 3, stabilisce che la mancata previsione delle misure preventive e protettive per i lavori di manutenzione da eseguirsi in quota costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che i comuni prevedano adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (ora certificato di agibilità per effetto dell’abrogazione dell’art. 4 del DPR 425/94 ai sensi dell’art. 136 del DPR 380/01).

Allegato B

ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Aggiornamento 2011

Introduzione
Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Il comma 1 stabilisce che “i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
L’entrata in vigore della norma richiede l’approvazione di istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare (comma 2).
Di seguito sono indicate le linee guida per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione da predisporre per l’esecuzione degli interventi di manutenzione in quota sul tetto e sulle pareti esterne, in riferimento delle operazioni di accesso, transito e stazionamento.

Cap. 1: Progettazione
La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di titolo abilitativo per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.
In particolare vanno definiti
• i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure,
• il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.
Le misure di sicurezza da progettare devono riguardare le seguenti fasi:
• Accesso alla copertura (cap. 1.2)
• Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (cap. 1.3)
• Lavori in parete (cap. 1.4)
Il progettista dichiara il progetto conforme a quanto disposto dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti a quelle delineate nei successivi cap. 1.2., 1.3 e 1.4..
In tali casi le amministrazioni comunali, verificata la completezza della documentazione allegata al progetto non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza non richiederanno il parere sanitario all’AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01, art. 20 DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011).

Cap. 1.2: Accesso alla copertura
L’accesso alla copertura o a postazioni che espongano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali:
A Percorsi
B Aperture
C Scale

Dette soluzioni possono essere previste sia all’interno che all’esterno dell’edificio.
A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:
• altezza libera > 1,80 metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza > 0.70 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
• parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;
• illuminazione artificiale d’intensità > 20 lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d’urto;
• piani di calpestio in materiale antisdrucciolo. Se gli stessi sono collocati all’esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l’accumulo di fango e la formazione di lamine d’acqua;
• piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;
• tutte le superfici di calpestio che garantiscano un’ adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);
• scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione 75°.

B. Le aperture per l’accesso diretto alla copertura devono avere:
B.1 Se orizzontali o inclinate:
• dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l’apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere > 0,70 metri.
Se l’apertura è a sezione circolare il diametro deve essere > 0,80 metri.
B.2 Se verticali:
• larghezza > 0,70 metri e altezza > 1,20 metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

C. Scale:
C.1 Se a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:
• parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall’alto;
• corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;
• larghezza pari a 0,60 metri. Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E’ preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;
• gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d’arte.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l’alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;
• profili dei gradini a spigolo arrotondato;
• pianerottoli di riposo almeno ogni 0 gradini.
C.2 Se a pioli devono avere:
• larghezza > 0,35 metri;
• distanza tra i pioli compresa tra 0,25 - 0,30 metri;
• maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
• distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.
C.3 Se a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi (funi o rotaie di guida ) per l’aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:
• solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
• parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
• piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l’appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;
• sbarramenti che ne impediscano l’uso alle persone non autorizzate.
C.4 Se retrattili a gradini devono avere:
• larghezza utile > 0,35 metri;
• gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;
• montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;
• dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;
• ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
• portata pari a 150 Kg (1500 N).
Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°.

Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:
A) elementi permanenti di protezione;
B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.
Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
La presenza di parti non portanti (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.
A) Elementi permanenti di protezione:
In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:
- parapetti;
- passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
- reti permanenti di sicurezza.
• I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
▪ essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 KN/mq;
▪ avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione 15%;
▪ essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
▪ avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d’inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel caso d’inclinazione del solaio < 60°;
▪ essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
• Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
▪ resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,
▪ avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
▪ essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;
▪ essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;
▪ le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell’andatoia.
• Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:
▪ essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/ mq di superficie;
▪ presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale);

B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza
Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva (parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:
- linee di ancoraggio;
- dispositivi di ancoraggio;
- ganci di sicurezza da tetto.
Questi dispositivi devono:
• essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;
• essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
• essere accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta;
• possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795:
«Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;
• garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
• essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

Cap. 1.4 Lavori in parete
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione su pareti di vetro o di cristallo, o altri materiali che abbiano bisogno di frequente manutenzione, devono essere indicate nell’elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse che si intendono predisporre (ad es. sistemi di scorrimento verticale e orizzontale e sistemi per l’ ancoraggio di ponti).
Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

Cap. 1.5 Casi particolari
In presenza di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l’adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, possono essere progettati sistemi alternativi rispetto a quelli delineati nei cap. 1.2, 1.3, 1.4, purché di pari efficacia.
In tali casi dovrà essere effettuata una verifica tecnico-discrezionale della conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.
La suddetta valutazione è compiuta dall’AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell’interessato o dell’amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01).
La Regione Veneto individua alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, è consentita l’adozione di misure alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4, in quanto ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.
In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure già individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all’ottemperanza all’art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto l’espressione del parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01.

Cap. 2 Cartelli informativi
In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su:
• l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
• il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;
• la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;
• i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);
• le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).
Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

Cap. 3 Fascicolo dell’opera
Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/08.
Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell’opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell’art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/08.
Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni.
Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell’immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.
Il fascicolo segue tutta la vita dell’edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte
A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione:
• dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
• certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
• dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.
Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.
Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie.
Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

DLgs 09.04.2008 n. 81

Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DM 16.01.1996

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

UNI EN 131-1

Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.

UNI EN 131-2

Scale. Requisiti, prove, marcatura.

UNI 8088

Lavori inerenti alle coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.

UNI EN 795

Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.

UNI EN 516

Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l’accesso al tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiedi.

UNI EN 517

Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.

UNI EN 1263-1

Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova.

UNI EN 1263-2

Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio delle di sicurezza.

Pr. EN ISO 14122-2

Sicurezza del macchinario. Mezzi di accesso permanenti a macchine ed impianti industriali. Parte 2: piattaforme e passaggi.

Pr. EN 13374

Parapetti temporanei. Caratteristiche costruttive e metodi di prova

LR Toscana 03.01.2005 n. 1 Regolamento di attuazione dell’articolo 8, comma 16.

Norme per il governo del territorio.

L.R. 27.06.1985 n. 61

Norme per l’Assetto e l’Uso del Territorio.

D.P.R. 380/01

Testo Unico Per l’Edilizia


1 In conformità alla norma UNI 8364 per manutenzione programmata si intende l’insieme di operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie o pezzi elementari, e che comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste in fase di programmazione. La manutenzione programmata è svolta attraverso attività di :
1. verifica della corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi che definiscono la copertura, anche relazionati agli intervalli di verifica previsti dal costruttore;
2. pulizia manuale o meccanica di rimozione di eventuali depositi, detriti (es. foglie, ramaglie, organismi vegetali) o di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque. La periodicità di tale attività è in funzione dell’ambito territoriale di esposizione della copertura;
3. sostituzione in caso di non corretto funzionamento del singolo componente (mancato rispetto prestazionale), o dopo un certo tempo di utilizzo tramite smontaggio e rimontaggio di parti di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso comune. Sono escluse dalla definizione le attività di manutenzione non programmata intese come interventi atti a ricondurre i componenti dell’opera alle condizioni iniziali. Rientrano in questa specifica categoria gli interventi:
- non prevedibili inizialmente (ad es. prematuro degrado dei componenti…];
- che, se pur prevedibili, per l’esecuzione richiedono mezzi e/o attrezzature di particolare importanza (ponteggi, gru, strumentazioni), o ancora elevate tempistiche di esecuzione
- che comportano la sostituzione di elementi notevoli (per quantità e/o dimensione e/o tipologia) quando non sia possibile, o conveniente, la riparazione.
Esse costituiscono linee di indirizzo utili, da un lato, per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive dal rischio di caduta dall’alto e, dall’altro, per la valutazione dei progetti presentati e la verifica delle misure realizzate in sede ispettiva.
Le istruzioni regionali richiedono la predisposizione di strutture fisse per l’accesso alle coperture (cap. 1.2.) e di elementi permanenti di protezione per il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota sulle coperture (cap. 1.3) ed in parete (cap. 1.4), e consentono, in presenza di casi particolari (cap. 1.5), l’adozione di sistemi alternativi purché di pari efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.