Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 2 settembre 1949
Validità: 01.07.1949 - 31.12.1951
Parti: Associazione Nazionale dell’Industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini e Filc, Federchimici
Settori: Chimici, Oli, grassi saponi, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 4. - Manovali.
Art. 12. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Trasferta.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Disposizioni e tabella salariale da valere per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Allegato n. 3
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 25. - Trasferta.
Allegato 4 [abrogazione]
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 28. - Trasferta.
Parte quarta - Parte comune
Art. 5-bis. - Assenze dal lavoro.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 12-bis. - Piccole aziende e aziende svolgenti attività stagionali.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Note esplicative.
Norma transitoria.
Accordo per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nell’industria olearia, dei grassi, saponi ed affini, 19 ottobre 1954
Tabelle salariali

Accordo di rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 novembre 1947 per gli operai, intermedi ed impiegati addetti all’industria olearia, grassi, saponi ed affini, 2 settembre 1949.

Tra l’Associazione Nazionale dell’Industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini [...], con l'intervento [...] dell’Assolombarda, [...] dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, [...] dell'Associazione Industriali della Provincia di Bari e [...] della Società Mira Lanza, [...] della S.p.A. Oleifici Italia Meridionale, [...] del Gruppo toscano industriali produttori di olio dalle sanse e [...] della Gaslini S.A. e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] e la Libera Federchimici, [...], in sede di rinnovazione del contratto nazionale 12 novembre 1947 per gli addetti all’industria olearia, dei grassi, saponi ed affini, si è convenuto quanto segue:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’ultimo comma viene sostituito con il seguente: «Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre nello stabilimento una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore».

Nel Gruppo B dell’allegato n. 3 viene soppressa, dopo la parola «guardie» la specificazione «notturne».
[...]

Parte quarta - Parte comune
Art. 8. - Commissioni interne.

Viene inserita la seguente:
Norma transitoria.
«Le parti si danno atto che la formula prevista dagli artt. 6, 7 e 8 (Commissioni Interne) non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947 quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni».

Dopo l’art. 12 viene inserito il seguente:
Art. 12-bis. - Piccole aziende e aziende svolgenti attività stagionali.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 8 lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorsi) tale termine o in caso di mancato accordo l’esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopraddetti.
Chiarimento a verbale
Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale. Pertanto, detto contratto conserverà la sua piena validità nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia di cui all’art. 12-bis ».

Art. 13. - Decorrenza e durata.
[...]
«Per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1949 e il 30 giugno 1949 le parti concordano di ritenere prorogato al 30 giugno 1949 il contratto nazionale 12 novembre 1947».

Norma transitoria.
Le parti si impegnano a perfezionare, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare di fatto applicazione a tutte le norme del contratto stesso.