Regione Sicilia
Decreto 20 febbraio 2012.
Modalità operative inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U.R.S. 9 marzo 2012, n. 10)

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Vista la circolare 10 maggio 2010, n. 1269 “Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” che prevede le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene di lavoro;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 - Legge di depenalizzazione;
Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191 - Semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Considerato che l’illecito amministrativo in materia di “tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” necessita di unitarietà di esercizio nel territorio della Regione siciliana;
Ritenuto necessario definire attraverso un atto d’indirizzo le modalità operative inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto necessario adottare una modulistica unica da utilizzare nelle AA.SS.PP. della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1
Verbale di primo accesso ispettivo

L’organo di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle A.A.S.S.P.P., in caso di accertamento del mancato rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, punibile con sanzione amministrativa, dovrà redigere il verbale primo accesso ispettivo di cui all’allegato 1.
Le violazioni riscontrate, ove possibile, devono essere immediatamente contestate, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tanto al trasgressore, quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Qualora non fosse possibile contestare immediatamente le violazioni ai soggetti sopra indicati, si provvederà alla notifica del verbale a mezzo servizio postale di notificazione atti giudiziari/amministrativi entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni.

Art. 2
Verifica dell’ avvenuta regolarizzazione delle violazioni

Alla scadenza del termine fissato, l’organo di vigilanza provvederà a verificare l’avvenuta regolarizzazione della violazione accertata, nei modi e nei tempi stabiliti.
Nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione seguendo le indicazioni impartite dal predetto organo, lo stesso sarà ammesso, a mezzo di atto formale, al pagamento in sede amministrativa della somma nella misura minima prevista dalla legge, oltre le spese di notifica (art. 301-bis decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Diversamente, qualora il trasgressore non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, sarà ammesso, a mezzo di atto formale, al pagamento della sanzione prevista dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di notifica.
Nei casi di illeciti amministrativi che esulano dal campo di applicazione dell’art. 301- bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicherà la sanzione prevista dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, sul c.c. postale: — n…. (dell’A.S.P di .................), intestato a Unicredit S.p.A. - Ufficio prov.le di Cassa regionale, con la seguente causale: Capitolo di entrata 1779: “proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro”, inviando all’ufficio erogatore l’attestazione di avvenuto pagamento.

Art. 3
Ammissione rateizzazione

L’organo di vigilanza che ha irrogato la sanzione pecuniaria, può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovasse in condizioni economiche disagiate, la rateizzazione del relativo importo, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00.
L’interessato può in ogni momento estinguere in unica soluzione l’intero debito (art. 26, legge 24 novembre 1981, n. 689).
In caso di mancato rispetto dei termini fissati per la rateizzazione del debito, anche per una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento in unica soluzione della residua somma della sanzione applicata.

Art. 4
Ricorso

Ai sensi dell’art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689, è facoltà dell’autore della violazione e dell’obbligato in solido inviare, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, scritti difensivi e/o richiesta di essere ascoltato dalla medesima autorità competente.
L’Autorità competente è il Presidente della Giunta regionale. A tal proposito, con parere 11327/172.11.08 del 19 giugno 2008, l’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, alla luce delle disposizioni dello Statuto e di tutta la normativa regionale successiva, volta a disciplinare l’organizzazione dei vari rami dell’ Amministrazione, ha attribuito la competenza sulla decisione dei ricorsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’Assessorato regionale della salute.
Il ricorso dovrà essere inoltrato al Servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.), dell’Assessorato regionale della salute, via M. Vaccaro n. 5, c.a.p. 90154 Palermo, e potrà essere notificato tramite ufficiale giudiziario o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno o depositato direttamente al D.A.S.O.E., all’indirizzo di cui sopra. Se il ricorso è spedito per posta si considera proposto in tempo utile se inviato entro il termine prescritto; a tale fine fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Copia del ricorso deve essere contestualmente notificata, con le stesse modalità di cui sopra, anche all’ organo di vigilanza dell’A.S.P. che ha adottato il provvedimento.
Per l’esame di ogni ricorso, il dirigente del servizio 3, con apposito provvedimento, costituisce un gruppo di lavoro composto dallo stesso dirigente del servizio 3 o suo delegato, da tre direttori di organi di vigilanza delle AA.SS.PP. o loro delegati, con l’esclusione del direttore dell’organo di vigilanza che ha irrogato la sanzione e da un funzionario amministrativo del dipartimento A.S.O.E.
In caso di proposizione del ricorso, l’organo di vigilanza, che ha adottato il provvedimento impugnato, dovrà trasmettere, anche per le vie brevi, le proprie controdeduzioni sui motivi del ricorso nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sette giorni dal ricevimento del ricorso, ovvero dalla richiesta avanzata dal competente servizio 3 del D.A.S.O.E.
Il dirigente generale del D.A.S.O.E., visto il parere del gruppo di lavoro che ha esaminato il ricorso, nel caso in cui ritiene fondato l’accertamento, rigetta con apposito decreto il ricorso stesso dandone comunicazione al ricorrente ed all’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento.
Quest’ultimo procederà secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto.
Il dirigente generale del D.A.S.O.E., visto il parere del gruppo di lavoro che ha esaminato il ricorso, nel caso in cui ritiene non fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendola integralmente al ricorrente ed all’organo di vigilanza che ha redatto il verbale.
Ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 5
Mancato pagamento della sanzione amministrativa

Nel caso in cui l’obbligato non effettui il pagamento dovuto, l’organo di vigilanza che ha accertato la violazione, trasmetterà il fascicolo al servizio affari generali, legali e contenzioso dell’A.S.P. di appartenenza, che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge.
Il versamento della somma recuperata dovrà esser versata sul c/c postale di cui all’art. 2.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 febbraio 2012.

RUSSO

Allegato