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Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(G.U. 12. Marzo 2012, n. 60)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;
c) all'articolo 22:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.»;
d) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.»;
e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
f) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;
2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
h) all'articolo 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
i) all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i) l'Istituto geografico militare.»;
l) all'articolo 107:
1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
2) al comma l :
2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;
2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» è sostituita dalla seguente: «mantenere»;
m) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.»;
n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonché»;
o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) L'Accademia navale;
b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
p) all'articolo 118, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) è soppressa;
r) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
s) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
u) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;
v) all'articolo 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»;
z) all'articolo 155, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;
aa) all'articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
bb) all'articolo 181, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanità militare" provvede:»;
cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonché della sanità pubblica veterinaria, »;
dd) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»;
ee) all'articolo 189:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.»;
2) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
gg) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
b) Una commissione medica composta da:
1) L'Autorità preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanità» è inserita la seguente: «veterinaria»;
ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» è sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
mm) all'articolo 197:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
3) il comma 5 è abrogato;
nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;
pp) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
qq) all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
rr) il comma 1 dell'articolo 210 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
tt) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».

Art. 2
Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;
2) al comma 1, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;
b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unità che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;
c) all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» è sostituita dalla seguente:«Le»;
d) l'articolo 248 è sostituito dal seguente:
«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;
e) l'articolo 248-bis è abrogato;
f) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;
g) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:
«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;
h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;
i) all'articolo 286:
1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;
3) al comma 4, dopo la parola «previste» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;
l) all'articolo 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.»;
m) all'articolo 306:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»;
b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;
n) all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;
o) all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;
p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», è inserita la seguente: «3-ter»;
q) all'articolo 319, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.».

Art. 3
Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 533 è sostituito dal seguente:
«Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»;
b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piani di consegna»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) l'articolo 566 è abrogato;
d) all'articolo 583, comma 1, le lettere da a) ad o) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
h) per l'anno 2016: 259.069.932,78;
i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
l) per l'anno 2018: 243.183.877,39;
m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.».

Art. 4
Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse;
b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma dei trasporti e dei materiali»;
c) al comma 4 dell'articolo 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»;
d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»;
e) all'articolo 653, il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»;
g) all'articolo 701, comma 1, la parola: «quadriennali» è sostituita dalla seguente: «quadriennale»;
h) all'articolo 707, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»;
i) all'articolo 709, comma 1, le parole: «della vacanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»;
l) all'articolo 711, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,»;
2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»;
m) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:
«Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573.»;
n) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»;
o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.»;
p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»;
q) all'articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: «armi o» sono soppresse;
r) all'articolo 792, comma 2, le parole: «appartenente al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»;
s) all'articolo 811, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.»;
t) all'articolo 826:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.»;
2) al comma 2, le parole: «Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81» sono sostituite dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità»;
u) al comma 2 dell'articolo 830 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.»;
v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
aa) all'articolo 882, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.»;
bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.»;
cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»;
dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
ee) all'articolo 909:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.»;
2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.»;
ff) all'articolo 911, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»;
gg) l'articolo 912 è sostituito dal seguente:
«Art. 912 (Durata dell'aspettativa). - 1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»;
hh) al titolo V, capo III:
1) dopo la sezione V, è inserita la seguente:

«Sezione V-bis
Riammissione in servizio»;

2) dopo l'articolo 935, è inserito il seguente:
«Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in congedo» sono soppresse;
ll) all'articolo 957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»;
mm) al comma 1 dell'articolo 970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di età»;
nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;»;
oo) all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
pp) all'articolo 1014, comma 3:
1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»;
2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»;
qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra»;
rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;»;
ss) all'articolo 1053:
1) al comma 2, dopo le parole: «tenenti colonnelli» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2) al comma 3:
2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2.2) dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»;
uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole: «dei ruoli normali» sono soppresse;
vv) all'articolo 1097, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, secondo quanto stabilito dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»;
zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse;
aaa) l'articolo 1193 è abrogato;
bbb) all'articolo 1229:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «7»;
ccc) all'articolo 1232, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»;
ddd) all'articolo 1234:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;
eee) all'articolo 1236, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.»;
fff) all'articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: «maggiore:» è soppressa;
ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di idoneità,» sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»;
hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la parola: «articoli» la parola: «articolo» è soppressa;
iii) all'articolo 1359:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.»;
lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già sanzionate con il rimprovero»;
mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'autorità militare da lui delegata,»;
nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole: «a seguito di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»;
ooo) all'articolo 1378, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «militari» è soppressa;
2) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;»;
5) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;»;
6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»;
ppp) all'articolo 1380, comma 3:
1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «i militari»;
2) alla lettera l) la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «commissione»;
qqq) all'articolo 1398, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.»;
rrr) all'articolo 1440, comma 1, la parola: «medaglia» è sostituita dalla seguente: «medaglie»;
sss) all'articolo 1454, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»;
ttt) all'articolo 1464, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianità di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio;
m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»;
uuu) all'articolo 1472, comma 1, le parole: «, di servizio o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;
vvv) all'articolo 1483, comma 2:
a) le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo»;
b) le parole: «, sindacati » sono soppresse;
zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato»;
aaaa) all'articolo 1515:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e archivisti»;
2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»;
bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La» è sostituita dalla seguente: «Le»;
cccc) al comma 2 dell'articolo 1524 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».

Art. 5
Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»;
b) all'articolo 1594, comma 1, è anteposto il seguente periodo:
«Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.»;
c) all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
e) all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»;
f) all'articolo 1689:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»;
2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»;
g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»;
h) al comma 6 dell'articolo 1737 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»;
i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» è sostituito dal seguente: «18°»;
l) all'articolo 1742:
1) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»;
2) al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»;
m) all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» è inserita la seguente: «volontario».

Art. 6
Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1777:
1) dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;
b) all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»;
c) all'articolo 1791, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»;
d) all'articolo 1792:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»;
2) al comma 3, la parola: «spetta» è sostituita dalle seguenti: «spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»;
e) all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
g) all'articolo 1805, comma l:
1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.»;
h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
i) all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti: «comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»;
l) all'articolo 1822, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»;
m) all'articolo 1825, comma 3:
1) dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»;
2) le parole: «, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse;
n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministero».

Art. 7
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1841, comma 1:
1) dopo la parola: «militare» è inserita la seguente: «che»;
2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennità di ausiliaria»;
c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
d) al comma 1 dell'articolo 1877 è anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
f) all'articolo 1880, comma 1:
1) le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
g) all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
h) all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 8
Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. All'articolo 2081, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento -» sono sostituite dalle seguenti: «, se ricorrono i presupposti per l'autotutela,».

Art. 9
Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.»;
b) all'articolo 2136, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»;
2) alla lettera l), il numero: «908» è sostituito dalla seguente parola: «900»;
3) alla lettera o), dopo il numero: «938» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
4) alla lettera p), dopo le parole: «l'articolo 1008» sono inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
5) alla lettera r), dopo il numero: «1091» sono inserite le seguenti parole: «, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) l'articolo 2145 è sostituito dal seguente:
«Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.»;
d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»;
e) alla rubrica dell'articolo 2156, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 2160, comma 1, le parole: «non dirigenti» sono soppresse;
g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
h) all'articolo 2236, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»;
i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse:
1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»;
2) al terzo periodo, le parole: «e il numero massimo di promozioni annuali»;
l) all'articolo 2248, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 2253:
1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dall'articolo dall'articolo 1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»;
n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» è sostituito dal seguente: «966»;
o) all'articolo 2267, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.»;
p) all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 268) è soppresso;
2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»;
3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»;
4) il numero 552) è soppresso;
5) il numero 596) è soppresso;
6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono aggiunte le seguenti: «, escluso l'articolo 1»;
7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse;
8) al numero 723), le parole: «escluso articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare»;
9) il numero 993) è soppresso;
10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell'articolo 1-bis»;
11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono inserite le seguenti: «3, comma 10,»;
12) al numero 1083), dopo le parole «36,», sono inserite le seguenti: «47,»;
13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;
1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole: "delle Forze armate,".»;
q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) è soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
r) all'articolo 2269, comma 1:
1) dopo il numero 213), è inserito il seguente: «213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»;
2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.».

Art. 10
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.».
2. Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.».
3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.
4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.».
5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 è abrogato.
7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e 10), nonché 2), 3), 5) e 8), del presente decreto:
a) riprendono vigore:
1) l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
3) l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967;
4) la legge 7 marzo 2001, n. 78;
5) l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68;
b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti:
«30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»;
2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;»;
c) sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonché i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012


Comunicato relativo al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.».
(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2012).
(G.U. 15 marzo 2012, n. 63)

 

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lett. a), numero 2), dove è scritto: «2) al comma 1, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;», leggasi: «2) al comma 2, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;».