Tipologia: Accordo
Data firma: 8 novembre 1947
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Miniere e Cave e Federazione Minatori e Cavatori
Settori: Chimici, Miniere, Impiegati

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Convenzione per l’assicurazione degli impiegati tecnici contro gli infortuni, 8 novembre 1947

Tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], l’Associazione Miniere e Cave [...], con l’intervento dei membri della Commissione Sindacale [...] e la Federazione Minatori e Cavatori [...], si è addivenuti al seguente accordo:

Art. 1. - Per l’assenza dal lavoro dovuta a infortunio valgono le disposizioni di cui all’art. 20 del contratto nazionale 9 febbraio 1947 per gli impiegati addetti all’industria mineraria.

Art. 2. - Per gli impiegati tecnici delle miniere (intese per tali, ai fini della presente convenzione, gli impiegati tecnici che prestano la loro opera, sia pure anche solo saltuariamente, nel sottosuolo) non soggetti alle norme legislative sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, i quali subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle norme stesse, l’Azienda dovrà provvedere all’assicurazione presso Compagnie assicuratrici.
L’assicurazione ha per oggetto di provvedere alla Corresponsione dei seguenti indennizzi:
a) per il caso di morte: tre annualità di stipendio;
b) per il caso di invalidità permanente totale: quattro annualità di stipendio;
c) per il caso di invalidità permanente parziale: una indennità proporzionale a quella indicata al punto b) in base al grado di riduzione della capacità lavorativa accertata mediante perizia medica.

Art. 3. - Per stipendio, ai fini della presente convenzione, si intende la retribuzione percepita dal singolo impiegato interessato e precisamente il minimo di stipendio della categoria alla quale appartengono gli impiegati, aumentato degli eventuali aumenti di merito, degli eventuali aumenti per i cosiddetti scatti di anzianità, dell’eventuale indennità di sottosuolo; si intende altresì comprensivo della indennità di contingenza.
Lo stipendio è calcolato fino alla concorrenza di un massimale di:
L. 450.000 annue per l’impiegato di 1a categoria;
L. 375.000 annue per l’impiegato di 2a categoria;
L. 300.000 annue per l’impiegato di 3a categoria.

Art. 4. - I massimali di cui al precedente articolo si intendono riferiti ai minimi contrattuali attualmente vigenti aumentati della indennità di contingenza del bimestre dicembre 1947-gennaio 1948 quale risulterà dalla media di quelle esistenti nelle province di Arezzo, Grosseto, Cagliari, Torino.
Qualora al 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione risultino, nell'importo complessivo degli elementi predetti (minimi contrattuali + contingenza calcolata mediamente per le medesime province), variazioni in più od in meno, superiori al 20 per cento della situazione attuale, le convenzioni tra le Società e le Compagnie assicuratrici dovranno essere rivedute entro il 31 gennaio dell’anno successivo per apportare variazioni ai relativi massimali in proporzione alle variazioni verificatesi negli elementi come sopra indicati.
Nessuna revisione dovranno subire, in caso di aumento degli elementi predetti, le convenzioni che già garantissero massimali superiori à quelli che deriverebbero dal computo predetto. In caso di diminuzione si applicheranno invece le percentuali di riduzione derivanti dalla applicazione del suddetto criterio.

Art. 5. - La indennità per il caso di morte deve essere corrisposta agli aventi diritto secondo le norme della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 6. - L’assicurazione come infra convenuta verrà a decadere nel caso e nei riguardi degli impiegati che venissero compresi nell'assicurazione obbligatoria in base a sopravvenute disposizioni legislative.
Peraltro, qualora i contratti già stipulati con le Compagnie private assicurino altri rischi oltre a quelli compresi nell’assicurazione obbligatoria, oppure garantiscano indennizzi in misura superiore a quella delle indennità fissate da questa, i contratti dovranno essere mantenuti in vigore per la parte che non riguarda i rischi contemplati dalla legge e per quella eccedente le indennità predette.

Art. 7. - Con la presente convenzione le parti non hanno inteso sostituire le condizioni individuali o collettive di miglior favore che siano praticate dalle aziende, salvo naturalmente quanto disposto nell’ultima parte del comma terzo dell’art. 4.

Art. 8. - La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 1948 e avrà la durata di cinque anni, salvo rinnovo da pattuirsi entro sei mesi dalla scadenza.