Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 20 settembre 1947
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Miniere e Cave e Federazione Minatori e Cavatori
Settori: Chimici, Miniere

Sommario:

1 ) Per gli operai.
Art. 1. – [tabella salariale]
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
2) Per gli impiegati e le categorie intermedie.

Art. 1.
Accordo per l’orario di lavoro dei sorveglianti di miniere, 7 novembre 1947

Accordo nazionale per gli addetti all’industria mineraria modificativo e integrativo dei contratti nazionali 16 ottobre 1946 e 9 febbraio 1947, 20 settembre 1947

Tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], l’Associazione Miniere e Cave [...], con l’intervento dei membri della Commissione Sindacale [...] e la Federazione Minatori e Cavatori [...], si è addivenuti al seguente accordo:

1) Per gli operai.
Art. 2. - Le indennità giornaliere di sottosuolo sono variate come appresso:
а) Le miniere che con l’entrata in vigore del Contratto Nazionale del 16 ottobre 1946 erano tenute a corrispondere lire 40, corrisponderanno la indennità di lire 68;
b) Le miniere che, sempre a termine del citato contratto, erano tenute a corrispondere lire 20, corrisponderanno l’indennità di lire 48.

Art. 3. - I miglioramenti salariali e della indennità di sottosuolo concessi agli stessi titoli dalle Aziende posteriormente all’entrata in vigore del Contratto Nazionale per l’industria mineraria si intendono assorbiti, fino a concorrenza, dagli adeguamenti disposti con il presente accordo.

Art. 4. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non sono applicabili alle miniere e cave nelle quali in via continuativa almeno il 50 per cento delle maestranze in forza, alla data di entrata in vigore del presente accordo, si trovi in una delle seguenti condizioni:
а) attui un orario di lavoro giornaliero inferiore a quello massimo normale consentito dalle norme in vigore;
b) presti il proprio lavoro nel mese o nella quindicina o nella settimana per un numero di giornate inferiore a quello massimo normale consentito.

Art. 5. - Le miniere e le cave che per effetto dell’articolo precedente non sono tenute all’applicazione del presente accordo continueranno ad adottare, fino a quando perdureranno le condizioni elencate al precedente articolo, i minimi salariali vigenti per l’industria mineraria dalla data del 1° giugno 1947 e le indennità di sottosuolo di lire 64 e di lire 32 in sostituzione rispettivamente di quelle di lire 40 e di lire 20 stabilite dal Contratto Nazionale.
Le parti tuttavia s’impegnano a riesaminare entro il 31 dicembre 1947 i casi di esclusione dall’applicazione del presente Contratto con effetto dal 1° gennaio 1948.

2) Per gli impiegati e le categorie intermedie.
Art. 1. - L’indennità di sottosuolo prevista per gli impiegati dall’articolo 13 del Contratto Nazionale 9 febbraio 1947 e quella per le categorie intermedie è elevata per tutte le categorie impiegatizie e per le categorie intermedie a lire 3000 mensili.
Tale nuova misura assorbe, fino a concorrenza, gli eventuali aumenti corrisposti allo stesso titolo dalle Aziende posteriormente all’entrata in vigore del predetto Contratto Nazionale.

Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1947 e segue le sorti, per la parte relativa agli operai, del Contratto Nazionale 16 ottobre 1946 e, per quella relativa agli impiegati, del Contratto Nazionale 9 febbraio 1947 dei quali costituisce rispettivamente parte integrante.