Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1951
Validità: 01.01.1951 - 31.12.1951
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Mineraria Siciliana, Unione Siciliana Industriali Zolfiferi - Confindustria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cgil, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cisl, Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - Uil
Settori: Chimici, Miniere, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione del grado nella categoria.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria operai a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Art. 14. - Indumenti.
Art. 15. - Minimi di paga mensile.
Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Pagamento della retribuzione.
Art. 19. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 20. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Provvidenze varie.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Trasporti.
d) Alloggi.
e) Combustibile.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Permessi e brevi congedi.
Art. 28. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Tredicesima mensilità.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Premio Fedeli alla Miniera.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Servizio militare.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 38. - Commissioni interne.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 41. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 42. - Non collaborazione.
Art. 43. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dell’industria mineraria, 29 gennaio 1951

L’Associazione Mineraria Italiana [...] e con l’intervento della Commissione Sindacale degli Industriali [...], l’Associazione Mineraria Siciliana [...], l’Unione Siciliana Industriali Zolfiferi [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla categoria speciale o intermedia addetti alle Imprese esercenti miniere, cave e saline, stabili- menti di macinazione dei minerali e stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne i lavoratori appartenenti alla categoria speciale o intermedia delle Aziende esercenti miniere di metano e petrolio e cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge.
Nelle miniere e cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso dell’8 per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Il lavoratore eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizione di particolare disagio, quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezione di acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.

Art. 14. - Indumenti.
Al lavoratore, sia dell'interno che dell’esterno, adibito a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile di L. 3.600.
Qualora nel complesso della retribuzione (minimi di paga aumentati della indennità di contingenza) intervengano variazioni in più o in meno, la indennità di sottosuolo subirà con la stessa decorrenza variazioni nella stessa misura percentuale; - in più qualora l’aumento della retribuzione complessiva sia superiore al 5 per cento; - in meno, qualora la diminuzione della retribuzione complessiva sia superiore all’8 per cento.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente, una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro, immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 22. - Provvidenze varie.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sulla opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi la istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.

a) Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

b) Indumenti.
Le Associazioni stipulanti, tenuto conto che molte imprese somministrano annualmente ai lavoratori addetti al sottosuolo nonché allo scarico dei calcheroni, un paio di scarpe e di pantaloni da lavoro, raccomandano che sia continuata tale somministrazione e che le altre imprese che non vi hanno provveduto vogliano esaminare la possibilità di addivenire alla suddetta concessione.

c) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 300 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col concorso del lavoratore alla spesa, sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale Io consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese.

d) Alloggi.
Per i lavoratori alloggiati in case di proprietà delle Aziende, la locazione avrà termine di diritto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro; tuttavia al lavoratore saranno concessi due mesi di tempo per il rilascio dei locali.

Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare;
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati, nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 38. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia interverranno tra le Confederazioni degli industriali e dei lavoratori dell’industria in sede di rinnovazione dell’accordo stesso.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori, entro il 31 luglio 1951 provvederanno ad integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
а) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo (art. 12);
b) alla determinazione del compenso per i lavoratori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio (art. 13);
o) alla eventuale determinazione dell’indennità di zona malarica di cui all’art. 17.

Art. 42. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.