Tipologia: CCNL
Data firma: 8 maggio 1953
Validità: 01.03.1953 - 31.12.1953
Parti: Associazione Mineraria Italiana - Confindustria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cgil, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave - Uil
Settori: Chimici, Miniere, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione del grado nella categoria.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria operai a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Art. 14. - Mezzi protettivi.
Art. 15. - Minimi di paga mensile.
Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Pagamento della retribuzione.
Art. 19. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 20. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Provvidenze varie.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Trasporti.
d) Alloggi.
e) Combustibile.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Permessi e brevi congedi.
Art. 28. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Tredicesima mensilità.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Premio Fedeli alla Miniera.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Servizio militare.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 38. - Commissioni interne.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 41. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 42. - Non collaborazione.
Art. 43. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dell’industria mineraria, 8 maggio 1953

L’Associazione Mineraria Italiana [...] con l’intervento di una Delegazione di Industriali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento della rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia addetti alle miniere, cave, saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali e agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne gli intermedi delle Aziende esercenti miniere di metano e petrolio, cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge.
Nelle miniere e cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso del 9 per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Il lavoratore eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosi che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavorazioni disagiate.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezione di acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.
Tale speciale compenso - anch’esso da determinare negli accordi integrativi - sarà corrisposto altresì agli addetti ai forni di fusione del minerale di mercurio, agli addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfifera compiuti in condizioni di particolare disagio per elevata temperatura dei rosticci della fusione, agli addetti alle lavorazioni nell’industria dell’amianto compiute in condizioni di speciale disagio o nocività, agli addetti alle celle di elettrolisi dello zinco; quanto sopra salvo conguaglio con i trattamenti aziendali eventualmente in atto per i medesimi titoli.

Art. 14. - Mezzi protettivi.
Al lavoratore, sia dell'interno che dell’esterno, adibito a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
Il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 16. - Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti al sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile di L. 5.100.
La suddetta indennità subirà variazioni proporzionali alla variazione della retribuzione media (costituita, agli effetti del presente istituto, dal minimo di paga aumentato della indennità di contingenza) del lavoratore appartenente al 2° grado della qualifica speciale dell’industria mineraria nelle province di Agrigento, Aosta, Cagliari, Grosseto e Pesaro, sempreché la percentuale in aumento raggiunga, anche in tempi diversi, il 5 per cento e quella in diminuzione raggiunga, anche con scatti successivi, l’8 per cento.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordi integrativi da stipularsi provincialmente una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 22. - Provvidenze varie.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sulla opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi la istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.

a) Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in lire 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure in atto.

b) Indumenti.
Ai lavoratori sia dell’interno che dell’esterno saranno annualmente somministrati gratuitamente un paio di scarpe e un paio di pantaloni da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti di calzature e di pantaloni da lavoro.
È data facoltà di sostituire la somministrazione degli indumenti di cui trattasi con un compenso equivalente.
Le Imprese che già somministrano i suddetti indumenti o che già corrispondono una indennità equivalente (seppure assommata ad altre indennità), s’intende, per quanto ovvio, che assolvono alle prescrizioni del presente articolo.
Il diritto alla somministrazione degli indumenti o al compenso equivalente si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che il lavoratore lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna degli indumenti o dalla corresponsione del compenso di cui sopra, l’impresa tratterrà dalle competenze del lavoratore tanti dodicesimi dell’importo corrispondente a quello degli indumenti o del compenso equivalente per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alle concessioni suddette, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione e la corresponsione del compenso equivalente avranno luogo gradualmente entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

c) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 300 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col concorso del lavoratore alla spesa, sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese.

Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare;
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite da superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con;
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 30. - Ferie.
[...] è consentito che si faccia luogo [...] o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 38. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori, entro il 31 luglio 1953 provvederanno ad integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative;
а) all’eventuale sostituzione di qualche giorno festivo (art. 12);
b) alla determinazione del compenso per i lavoratori all'interno eseguiti in condizioni di particolare disagio (art. 13);
c) alla eventuale determinazione dell’indennità di zona malarica di cui all’art. 17.
tori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto o dipendenti da Aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni più favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

Art. 42. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano ad eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.