Categoria: 1955
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 15 aprile 1955
Validità: 01.04.1955 - 30.06.1957
Parti: Associazione Mineraria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave e Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive - Cisnal
Settori: Chimici, Miniere

Sommario:

I) [minimi conglobati di paga e di stipendio]
II)
III)
IV) [decorrenza e durata]
Tabelle dei minimi di paga e di stipendio per i dipendenti dell’industria mineraria (in vigore dal 1° aprile 1955)

Accordo di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 28 marzo 1953 e 8 maggio 1953 per gli operai, intermedi e impiegati addetti all’industria mineraria, 15 aprile 1955

Tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], con l’intervento di una Delegazione Industriale [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Liberi Sindacati Provinciali [...], la Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...]
Addì 15 aprile 1955 in Roma, tra l’Associazione Mineraria Italiana [...], con l’intervento di una delegazione industriale [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive Cisnal [...]
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per gli operai, intermedi e impiegati addetti all’industria mineraria, rispettivamente del 28 marzo 1953 e 8 maggio 1953:

II) Per quanto concerne gli addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, con la firma del presente accordo le parti non hanno inteso modificare l’accordo regionale 23 marzo 1952. Esse convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1955 per risolvere i problemi derivanti dall’applicazione dell’accordo sopra indicato.

III) I contratti nazionali di lavoro per gli addetti all’industria mineraria del 28 marzo e 8 maggio 1953[impiegati e intermedi] sono richiamati in vigore in ogni parte, all’infuori dei minimi di paga e di stipendio modificati come sopra indicato al punto I.