Categoria: 2012
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Tipologia: CCLA
Data firma: 30 gennaio 2012
Validità: 01.02.2012 - 31.01.2015
Parti: Ente Autonomo Fiera del Levante e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Terziario, Fiera del Levante
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Indice
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Azzeramento delle fonti contrattuali previgenti
4. Decorrenza e durata
5. Diritti di informazione e consultazione sindacale
6. Diritto di assemblea
7. Classificazione del personale
8. Orario di lavoro
1. Quadri
2. Impiegati ed operai a tempo pieno non addetti a funzioni di custodia e vigilanza
3. Personale a tempo pieno addetto a funzioni di custodia e vigilanza
9. Lavoratori a tempo parziale
10. Formazione professionale
11. Fondo di previdenza
12. Prestiti al personale
13. Buoni pasto
14. Permessi per nascita dì un figlio
15. Incentivazione della produttività

Contratto collettivo aziendale

L’anno 2012, il giorno 30 gennaio, presso la Direzione Generale della Fiera del Levante tra l’Ente Autonomo Fiera del Levante (d’ora in poi denominato ‘Ente’) [...] e la Filcams-Cgil [...], la Fisascat-Cisl [...], la Uiltucs-Uil [...], è stipulato il seguente accordo

1) Premessa
Le parti condividono l'opportunità di improntare le relazioni tra la Direzione dell’Ente e le organizzazioni sindacali a criteri di trasparenza e di rispetto dei reciproci ruoli, al di fuori di qualsiasi interferenza e pressione “esterna”, che possa condizionare e pregiudicare le spontanee dinamiche del libero confronto tra le parti, quale unica modalità di corretta gestione delle relazioni sindacali.

2) Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a tutti lavoratori subordinati dell’Ente, ad esclusione dei dirigenti.

5) Diritti di informazione e consultazione sindacale
1. In applicazione dell’art. 3, CCNL Terziario, l’Ente, annualmente (di norma, entro il primo quadrimestre), fornirà alle organizzazioni sindacali e/o alle RSA/RSU informazioni riguardanti:
a) Mandamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
2. In aggiunta alle suddette materie, l’Ente fornirà ai suindicati soggetti sindacali informazioni preventive riguardanti:
a) la realizzazione di progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
b) la realizzazione di significativi e strutturali interventi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
c) la modifica degli assetti istituzionali dell’Ente, ossia la trasformazione della sua natura giuridica.
3. A consuntivo, l’Ente fornirà informazioni ai predetti soggetti sindacali in relazione a:
a) 1‘esito delle iniziative in tema di formazione professionale di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento;
b) l’esito delle iniziative in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui ai comma 2, lett. c) del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento.
[...]

6) Diritto di assemblea
Il limite massimo annuale di ore retribuite per assemblea è fissato in quindici.

8) Orario di lavoro
1. Quadri

In applicazione dell’art. 134 CCNL Terziario, al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, e cioè i gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, che presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale, salvo che per i servizi di notte o nei giorni festivi. Pertanto, i predetti lavoratori non saranno soggetti a timbratura del badge.

2. Impiegati ed operai a tempo pieno non addetti a funzioni di custodia c vigilanza
a) L’orario normale di lavoro è fissato in trentotto ore settimanali.
b) Allo scopo di coniugare l’obiettivo di fronteggiare le variazioni dell’intensità lavorativa con l’esigenza di un miglior utilizzo delle risorse umane, le Parti convengono di adottare il regime di flessibilità dell’orario (cosiddetto orario ‘multiperiodale’), regolato dall’art. 125 CCNL Terziario.
In applicazione dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, l’orario normale settimanale di cui alla precedente lettera è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell’anno, articolato come di seguito:
- 42 ore settimanali per 16 settimane all’anno;
- 34 ore settimanali per 16 settimanali all’anno;
- 38 ore settimanali, nel restante periodo.
La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione semestrale e sarà comunicata ai lavoratori e alla RSA/RSU entro il 20 dicembre di ciascun anno, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo, ed entro il 20 giugno, per il periodo compreso tra il 1 ° luglio ed il 31 dicembre del medesimo anno.
Per il periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 30 giugno 2012, la programmazione degli orari settimanali è riportata in apposita tabella, che sarà comunicata alla RSA e ai lavoratori entro il 3 febbraio 2012.
c) L’Ente riconosce a ciascun lavoratore un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna delle 16 settimane in cui si realizza il superamento dell’orario normale settimanale.
d) Preso atto che, ai sensi dell’art. 121, CCNL Terziario, l’orario settimanale pari a 38 ore si realizza (in ogni caso, e quindi anche qualora esso sia riferito alla media, settimanale) attraverso l’assorbimento delle 72 ore di permesso retribuito previste dall’art. 146 dello stesso CCNL, le Parti convengono, quale condizione di miglior favore, un assorbimento solo parziale di tale monte-ore, nella misura di 32 ore. Pertanto, ai lavoratori spetterà un monte-ore annuo di permessi retribuiti pari a 40 ore.
Rimane intatto il diritto a fruire di 45 minuti di permesso per ogni settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
e) Tutti le ore di permesso e i giorni di ferie e festività soppresse saranno fruiti secondo le modalità previste dal CCNL.
f) È consentita una fascia di oscillazione sull’orario di ingresso pari a 30 minuti, con recupero di detta oscillazione nella stessa giornata, ovviamente senza alcuna maggiorazione retributiva.

3. Personale a tempo pieno addetto a funzioni di custodia e vigilanza
Le Parti convengono che l’orario normale di lavoro del personale dell’Ente addetto a funzioni di custodia e vigilanza d’ora in poi, sarà pari a 40 ore settimanali.

10. Formazione professionale
Confermando il ricorso al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario, denominato Forte, al quale l’Ente ha già aderito, le Parti convengono sulla necessità di prevedere un’attività formativa adeguata ai nuovi obiettivi aziendali connessi all’attuale processo di riorganizzazione.