Categoria: 1932
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 marzo 1932
Validità: 15.02.1932 - 14.02.1934
Parti: Federazione Nazionale Fascista dei prodotti chimici per l'agricoltura e Federazione Nazionale Sindacati Fascisti addetti alle industrie chimiche
Settori: Chimici, Chimica per l'agricoltura
Fonte: G.U. 11 luglio 1932, n. 158

Sommario:

Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Assicurazioni sociali ed igiene del lavoro.
Art. 4. - Documenti per l'ammissione.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Operai stagionali ed operai avventizi.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario del lavoro.
Art. 9. - Recupero.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Deposito cauzionale.
Art. 12. - Reclami sulla paga.
Parte seconda - Del trattamento morale dell'operaio
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Trapasso di azienda.
Art. 15. - Passaggio di mansioni.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Malattia.
Art. 18. - Cassa Mutua Malattia.
Art. 19. - Servizio militare e nella M.V.S.N.
Parte terza - Del trattamento economico dell'operaio
Art. 20. - Trattamento salariale.
Art. 21. - Cottimi.
Art. 22. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 23. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 24. - Effettuazione della paga.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 26. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 27. - Indennità di vestiario.
Parte quarta - Del trattamento disciplinare dell'operaio
Art. 28. - Entrata ed uscita.
Art. 29. - Controllo di presenza.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Inventario e visita personale.
Art. 33. - Utensili e materiale.
Art. 34. - Conservazione degli utensili e materiale.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Punizioni.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Norme speciali.
Decorrenza e durata del contratto.
Tabella allegata al contratto nazionale del 23 marzo 1932-X
Accordo riguardante la specificazione delle categorie delle maestranze addette alle raffinerie di zolfo, 24 maggio 1933

Contratto nazionale di lavoro per le maestranze addette all'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura, 23 marzo 1932

Addì 23 marzo 1932-X in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista dei prodotti chimici per l'agricoltura [...] e la Federazione Nazionale Sindacati Fascisti addetti alle industrie chimiche [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette all'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura, in tutte le provincie del Regno.

Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1. - Assunzione.

L'assunzione della mano d'opera da parte dei datori di lavoro, sarà effettuata secondo le disposizioni della legge sulla domanda e l'offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al PNF e ai Sindacati Fascisti, e per gli ex combattenti.

Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Per l'ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge per tali categorie.

Art. 3. - Assicurazioni sociali ed igiene del lavoro.
Saranno osservate le disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali e sull'igiene del lavoro.

Art. 5. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 8. - Orario del lavoro.
La durata normale del lavoro è di 8 ore effettive giornaliere salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda la ripartizione del ciclo trisettimanale di cui al n. 25 della tabella approvata con R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, si conviene che essa avverrà normalmente in ragione di 56-48 e 40 ore settimanali, nelle tre settimane.
La durata e l'orario di lavoro di ciascun reparto sono fissati dalla direzione in apposita tabella esposta in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli interessati, con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro e dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate da un unico orologio dello stabilimento per tutti i reparti.
L'operaio è tenuto a prestare la sua opera sia nelle ore stabilite dall'orario, sia in qualunque degli eventuali turni fissati dalla direzione, anche se fatti soltanto in determinati reparti.

Art. 9. - Recupero.
Per il recupero delle ore perdute valgono le norme di legge (Articolo 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il recupero sarà effettuato mediante prolungamenti di orario che non eccedano il limite di un'ora al giorno, entro un mese dal giorno in cui venne a cessare la sospensione del lavoro.

Parte seconda - Del trattamento morale dell'operaio
Art. 16. - Ferie.

Saranno concessi ogni anno sei giorni di ferie pagate. Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano un anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione.
[...]

Art. 17. - Malattia.
[...]
Per il trattamento delle operaie durante lo stato di gravidanza e di puerperio valgono le disposizioni del R.D. 13 maggio 1929, numero 850-1505 e del R.D. 28 agosto 1930, n. 1358-1687.

Parte terza - Del trattamento economico dell'operaio
Art. 23. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

È considerato lavoro straordinario quello fatto oltre l'orario normale stabilito come all'art. 8. Non potranno essere riconosciute per ore straordinarie quelle che non siano state comunque disposte dal datore di lavoro o da chi per lui.
Il lavoro straordinario non deve avere carattere permanente.
Per il lavoro notturno si considera quello compiuto dalle 22 alle 6 del mattino.
[...]
È riservato al datore di lavoro stabilire il lavoro straordinario, notturno e festivo per quel numero di operai e per quel numero di ore che a suo esclusivo giudizio sarà necessario compiere, ferme restando le disposizioni di legge. Pertanto nessun operaio potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo ordinatogli entro i limiti di legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il riposo settimanale valgono le norme della legge 7 luglio 1907, n. 489 e del relativo Regolamento.

Art. 27. - Indennità di vestiario.
Agli operai addetti alla produzione ed alla manipolazione degli acidi, sarà corrisposta una indennità vestiario di L. 15 mensili, con facoltà alla ditta di fornire, in sostituzione di tali indennità, indumenti di lavoro adeguati.

Parte quarta - Del trattamento disciplinare dell'operaio
Art. 28. - Entrata ed uscita.

[...]
Nel lavoro a turni avvicendati, l'operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto se non quando lo abbia lasciato in perfetta condizione di proseguimento e sia stato sostituito dall'operaio del turno successivo.

Art. 30. - Permessi.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare la propria officina se non debitamente autorizzato.
Gli operai sospesi non potranno entrare nello stabilimento salvo speciale permesso del proprio capo; non è permesso all'operaio sia di entrare sia di intrattenersi nell'officina fuori turno.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato.
[...]

Art. 33. - Utensili e materiale.
L'operaio deve richiedere al suo capo gli utensili ed il materiale di cui abbia bisogno.
L'operaio è responsabile della manutenzione degli utensili che gli vengono affidati.
[...]

Art. 34. - Conservazione degli utensili e materiale.
L'operaio è rigorosamente tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta su quanto possa competergli, delle perdite o dei danni eventuali purché siano a lui imputabili.
L'operaio non potrà apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla direzione di rivalersi delle sue competenze per i danni di tempo e di materiale.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 35. - Divieti.
[...] alla stessa guisa è proibito fumare durante il lavoro e di introdurre nello stabilimento cibi e bevande alcooliche.

Art. 36. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione sarà punita mediante le seguenti sanzioni:
1°) multa non superiore a 3 ore di salario;
2°) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
3°) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.
Le trattenute saranno fissate dalla direzione in relazione all'entità del danno arrecato.
L'importo delle multe non derivanti da risarcimento di danni, è devoluto alla cassa malattia, ed in attesa della costituzione della stessa ad istituzioni di previdenza a favore degli operai.

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La multa verrà dalla direzione inflitta all'operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
e) che per disattenzione guasti il materiale di lavorazione oppure non avverta subito il capo di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nell'andamento degli stessi;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche nell'officina senza permesso della direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
h) che disobbedisca agli ordini superiori;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca all'osservanza del presente regolamento od al regolamento interno;
l) che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva la direzione potrà infliggere all'operaio la sospensione.

Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Potranno essere licenziati dalla direzione, con immediata cessazione dal lavoro e dal salario e senza preavviso ed eventuale indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori:
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale di officina ed al materiale di costruzione;
c) risse nello stabilimento;
d) omissioni o negligenze implicanti colpa grave;
[...]
f) lavoro arbitrario a vantaggio proprio o di terzi;
g) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza permesso scritto della direzione;
[...]
i) mancanze a termini della lettera l) dell'articolo precedente quando da esse derivi grave pregiudizio della disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
l) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari degli stabilimenti e saranno risoluti con trattative dirette tra gli operai interessati ed loro superiori.
Qualora la controversia riguardi l'applicazione del presente contratto, essa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere denunciata alle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai, per sperimentare il tentativo di conciliazione. A tal fine l'associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell'art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 1471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra associazione competente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data della spedizione della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle competenti associazioni professionali di primo grado e, nel caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 40. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all'ingresso o nell'interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.