Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 1930
Validità: 01.03.1930 - ccnl operai
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti della Industria
Settori: Chimici, Industria, Capi-operai
Fonte: G.U. 9 agosto 1930, n. 186

Sommario:

Art. 1. - Definizione del capo operaio.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Preavviso.
Art. 4. - Indennità di licenziamento.
Art. 5. - Trattamento di malattia.
Art. 6. - Trattamento di ferie.
Art. 7.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per i capi operai addetti alle industrie chimiche ed affini, 26 marzo 1930

Addì 26 marzo 1930 (VIII E.F.) in Roma tra la Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana [...], assistito dal [...] segretario generale della Federazione Nazionale Fascista delle Industrie Chimiche ed Affini, [...] e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti della Industria, rappresentata, per delega del suo Presidente, dal [...] Commissario della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti delle industrie Chimiche [...], è stato stipulato il seguente accordo da valere per i Capi-operai addetti alle industrie chimiche ed affini.

Art. 1. - Definizione del capo operaio.
Capo operaio è colui che, provenendo dalle categorie degli operai specializzati o qualificati, oppure, in casi eccezionali, da operai non di tali categorie, oppure da scuole professionali, guida gruppi di operai anche se svolga uguali od analoghe mansioni, ne controlla il lavoro, sia a giornata, sia a cottimo e, per il gruppo di operai che controlla, può anche proporre punizioni; e che, essendo addetto alla produzione industriale, regola detto lavoro con una data responsabilità secondo le disposizioni impartitegli e che, infine, ha qualità di esperienza e di capacità tali che, mancando, non può essere sostituito che da altro prestatore d’opera di pari capacità.
L’attribuzione di capo operaio sarà sempre fatta ad esclusivo criterio della Direzione.

Art. 6. - Trattamento di ferie.
Al capo operaio saranno concesse le ferie secondo le norme dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alle industrie chimiche e affini, nella misura di dieci giorni invece di sei.

Art. 7.
Per quanto non è previsto dal presente accordo verrà applicato il vigente contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alle industrie chimiche e affini.
Rimangono inoltre ferme le condizioni più favorevoli attualmente in vigore presso le singole aziende.