Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1940
Validità: 23.03.1940 - 22.03.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Fibre tessili artificiali e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica
Settori: Tessili - Chimici, Fibre tessili artificiali, Operai, Industria
Fonte: G.U. 27 maggio 1940, n. 122

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Indumenti di lavoro.
Art. 6. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 7. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Categorie, apprendistato, istruzione professionale
Tabella categorie e criteri per l’assegnazione alle stesse

Art. 8.
A) Parte comune ai procedimenti: alla viscosa, all’acetato, al cuproammonio, al trasparente di viscosa ecc.
B) Parte propria del procedimento alla viscosa.
C) Parte propria del procedimento all’acetato.
D) Parte propria del procedimento al cuproammonio.
E) Parte propria al trasparente di viscosa.
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato e del tirocinio.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Rapporto di lavoro
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro in ore straordinarie, in giorni festivi, in ore notturne.
Art. 13. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 14. - Ricuperi.
Art. 15. - Sabato fascista.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Turni a scacchi.
Art. 21. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 22. - Consegna utensili e materiali.
Art. 23. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 24. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento, di vecchiaia, di invalidità, di morte.
Art. 26. - Maggiorazione d’anzianità.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Benemerenze Fasciste.
Art. 29. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 30. - Trasferte.
Art. 31. - Trasferimenti.
Art. 32. - Trattamento economico.
Art. 33. - Gratifica Natalizia.
Art. 34. - Solennità nazionali retribuite.
Art. 35. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 36. - Cessazione, trasformazione e trapasso di azienda.
Trattamento di malattia e igiene del lavoro
Art. 37. - Casse mutue malattie.
Art. 38. - Malattia ed infortunio.
Art. 39. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 40. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Art. 41. - Indennità di zona malarica.
Parte disciplinare

Art. 42. - Gerarchie.
Art. 43. - Divieti.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 47. - Visite di inventario e personali.
Art. 48. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 49. - Assenze.
Art. 50. - Norme speciali.
Reclami, norme transitorie e generali, decorrenza e durata
Art. 51. - Reclami e controversie.
Art. 52. - Norme transitorie.
Art. 53. - Disposizioni generali.
Art. 54. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria delle fibre tessili artificiali, del trasparente di viscosa, e della produzione di cellulosa, rajon, fiocco e affini, 6 marzo 1940.

Addì 6 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Fibre tessili artificiali, rappresentata dal Presidente Cons. Naz. [...], assistito dal Vice Presidente Cons. Naz. [...], dal Direttore [...] della Federazione stessa e dai rappresentanti delle aziende industriali: [...] Snia-Viscosa, [...] Cisa-Viscosa, [...] S.A. Gerli, [...] S.A. Rhodiaceta Italiana, [...] S.A. Bemberg, [...] Società Anonime: Orsi Mangelli, Italiana d’Applicazione Cellulosa, Fibre Tessili Artificiali ed Italo Olandese Enka, sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario [...], assistito dal [...] della Federazione stessa e da: [...] Unione Lavoratori Industria di Milano, [...] Unione dei Lavoratori Industria di Forlì, [...] Unione Lavoratori Industria di Torino, [...] Unione Lavoratori Industria di Padova, [...] Unione Lavoratori Industria di Roma, [...]Unione Industria Lavoratori di Aosta, [...]Unione Lavoratori Industria di Novara, [...]Unione Lavoratori Industria di Udine, [...] Delegazione Lavoratori Industria di Venaria Reale e [...] Delegazione Lavoratori Industria di Seregno, nonché dei Lavoratori del Raion [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per tutte le aziende industriali e cooperative esercenti l’industria delle fibre tessili artificiali, del trasparente di viscosa e della produzione di cellulosa, di raion, fiocco ed affini, e per tutti i lavoratori - non aventi mansioni impiegatizie - di tali aziende.

Parte generale
Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori.

Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto in materia d’igiene del lavoro.

Art. 5. - Indumenti di lavoro.
Il datore di lavoro, fermi restando gli obblighi di legge, fornirà in uso gratuito al personale di lavorazione o ausiliario normalmente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro od in sostituzione di essi un’indennità mensile la cui misura verrà fissata dai contratti integrativi del presente contratto:
Produzione cellulosa: Macchine continue, cottura bisolfito, imbianchimento, impianti elettrolitici, cottura in alcali preparazione al bisolfito.
Lavorazione alla viscosa e trasparente di viscosa: Sode e ricupero sode, alcali cellulosa, solfuro, solfurazione e mescolatori, filtrazione, bagni filatura; laboratorio pulizia filiere, lavaggio e candeggio.
Lavorazione all’acetato: Acetilazione, filatura acetato.
Lavorazione al cuproammonio: Autoclave, soluzione, filatura, lavaggi e ricuperi.

Art. 7. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento, l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge o dei contratti stipulati in materia fra le Associazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 28 agosto 1930, numero 1358.

Categorie, apprendistato, istruzione professionale
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato e del tirocinio.

Le Federazioni stipulanti si riservano di provvedere con successivo contratto alla disciplina dell’apprendistato per le categorie ausiliarie e alla determinazione del tirocinio per le categorie della produzione.

Rapporto di lavoro
Art. 11. - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, da ripartirsi in non più di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore settimanali, e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. [...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi all’effettuazione di due o più turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 e cioè i lavori necessari per la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti di lavorazione e sussidiari e per la loro buona conservazione durante le interruzioni di lavoro, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e saranno retribuiti con salario normale fino ad un massimo di un’ora giornaliera.
Il lavoro compiuto dai lavoratori addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando tali occupazioni siano connesse o attinenti strettamente alla esecuzione dei processi industriali, sarà compensato a salario normale lino ad un limite massimo di 60 ore settimanali nei 6 giorni lavorativi.
Per gli altri lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tale limite viene stabilito nella misura di 12 ore per giorno.
La durata del riposo intermedio per il personale femminile quando lavora a squadre con orario di lavoro superiore alle sei ore per ciascuna squadra, è ridotta a mezz’ora. Tale mezz’ora verrà retribuita con la paga di fatto per gli eventuali lavori ad economia e con la paga base maggiorata della percentuale di cottimo per le lavorazioni a cottimo, intendendosi che qualora presso le aziende siano in atto sistemi di retribuzione diversi essi saranno uniformati a quanto disposto dal presente comma.

Art. 12. - Lavoro in ore straordinarie, in giorni festivi, in ore notturne.
a) Lavoro straordinario: Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
c) Lavoro notturno: Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 22 e le 6.
Per il personale femminile lavorante a squadre e di cui all’ultimo comma dell’art. 11, si intendono invece quelle comprese fra le 22 e le 5.
[...]

Art. 14. - Ricuperi.
È concesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il ricupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 e si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 15. - Sabato fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del Sabato Fascista valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010, ed al contratto collettivo stipulato in data 15 luglio 1935 fra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, qui di seguito riportate.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate. Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio del sabato.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui alle seguenti lettere A) B) e C).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
I) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
а) Attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I) II) e III) approvate con Decreto Ministeriale 22 giugno 1936-XIV.
b) Opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente per l’uso di questo.
c) Operai svolgenti mansioni che, pur non rientrando in quelle sopraindicate, sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro.
II) Lavorazioni diverse e cioè:
a) Attività previste dall’art. 16 della legge 22 febbraio 1934-XII.
b) Operai addetti al trasporto del personale o materiale dell’azienda, nonché al carico ed allo scarico del materiale stesso qualora la sospensione di tali operazioni, nel pomeriggio del sabato, possa pregiudicare il normale andamento del lavoro.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuino lavorazioni non continuative a più squadre:
Personale che lavora a quattro squadre;
Personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, anche attuando le 40 ore, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
Per l’utilizzazione del pomeriggio del sabato per lavori urgenti che non possono essere eseguiti negli altri giorni della settimana, le ditte chiederanno per tramite dell’Unione Fascista degli Industriali la relativa autorizzazione al Segretario Federale che deciderà, sentite le due Unioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel caso in cui l’autorizzazione non possa essere tempestivamente richiesta, la ditta farà immediata segnalazione al Segretario Federale del lavoro effettuato.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 18. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondenti.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Organo Tecnico
composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame delle controversie.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo Tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 20. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono normalmente vietati.
Previo accordo fra le competenti organizzazioni sindacali potranno essere consentiti soltanto ove già vengano praticati oppure ove siano richiesti da inderogabili esigenze tecniche.
La maggiorazione di salario da corrispondere ai lavoratori per il disagio che ad essi ne deriva è del 7 %.

Art. 21. - Inizio e fine del lavoro.
L’entrata degli operai nello stabilimento, sia al mattino sia nel pomeriggio, sarà regolato come segue:
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 22. - Consegna utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
Per quanto in particolare si riferisce alle filiere, le aziende cureranno di mettere il lavoratore nelle condizioni più favorevoli per custodirle.
[...]

Art. 27. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni di ferie retribuite, pari a 48 ore di paga globale.
Avranno diritto alle ferie intere gli operai che abbiano un’anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinunzia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Trattamento di malattia e igiene del lavoro
Art. 38. - Malattia ed infortunio.

[...]
Ove i lavoratori siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 39. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere degli imprenditori e dei lavoratori.
In particolare gli imprenditori:
1) Sottoporranno in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità al lavoro ed anche successivamente quando lo ritengano opportuno;
2) Sottoporranno i lavoratori addetti alla fabbricazione del raion a visita medica ad intervalli periodici ove lo ritengano opportuno o quando i singoli lavoratori lo richiedano anche se le operazioni alle quali attendono non sono comprese fra quelle considerate nocive dalla legge (art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1927, n. 530 e D.M. 20 marzo 1929).
3) Doteranno i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale, saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro. La fornitura di tali mezzi avverrà a cura e completo carico delle aziende.
4) Cureranno che i lavoratori addetti a reparti ove si svolga, no lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'imprenditore, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dalla azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 40. - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Gli eventuali rilievi delle organizzazioni dei lavoratori in materia di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, formeranno oggetto di preventivo esame da parte delle competenti Associazioni.
Gli accordi relativi, quando riguardino materia rimessa alla competenza dell’ispettorato Corporativo, saranno a questi comunicati.

Art. 41. - Indennità di zona malarica.
Al lavoratore che da località non malarica venga comandato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica spetterà una speciale indennità di L. 1,50 per giorno trascorso nella zona stessa.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Parte disciplinare
Art. 42. - Gerarchie.

I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I superiori impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia tecnica o disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio capo diretto, il lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi nei singoli casi.

Art. 43. - Divieti.
Nell’interno degli stabilimenti è fatto divieto:
а) di fumare senza il permesso della Direzione;
b) di introdurre bevande alcooliche senza permesso della ditta;
[...]
d) di fermarsi nello stabilimento nelle ore di riposo salvo che nei luoghi stabiliti a refettorio od a sale di convegno;
e) di introdurre estranei, discutere e leggere durante il lavoro;
[...]

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nel presente contratto, e di quello di cui all’art. 50 può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione qualora non siano giustificate;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
e) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene la disciplina dello stabilimento;
[...]
In caso di maggiore gravità o recidiva nella stessa mancanza la ditta potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 46. - Licenziamenti per mancanze.
Potranno essere licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e del salario e senza preavviso né eventuale indennità gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furti o danneggiamenti volontari a cose di proprietà dell’azienda;
c) risse nello stabilimento;
d) lavori di oggetti per proprio uso e per uso di terzi;
[...]
f) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso dell’Azienda;
g) fumare nei luoghi ove l’azienda per ragioni tecniche lo abbia espressamente vietato mediante appositi cartelli;
h) recidiva di colpa per cui sia stata già applicata la sospensione nei 12 mesi precedenti;
[...]
l) mancanze che portino grave pregiudizio alla disciplina, alla morale, ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 48. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo: parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dall’azienda o da chi per essa.
I lavoratori sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 50. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contrastino in alcun modo con le disposizioni del presente contratto.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in apposita tabella all’ingresso o all’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Reclami, norme transitorie e generali, decorrenza e durata
Art. 51. - Reclami e controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia delle controversie, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 31 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali, ed in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 52. - Norme transitorie.
а) Per quanto si riferisce alla produzione del Lanital, constatato che tale lavorazione può considerarsi ancora in fase di' assestamento, le parti convengono di soprassedere alla determinazione delle categorie impegnandosi a provvedere a tale determinazione entro il corrente anno.
b) Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, relative agli orari di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario notturno e festivo, limitatamente al periodo della loro applicabilità.