Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 1943
Validità: 21.04.1943 - 23.03.1945
Parti: Federazione Nazionale degli Esercenti Industrie Varie e Federazione Nazionale dei Lavoratori della Industria Chimica
Settori: Chimici, Plastica, ecc., Industria, Operai
Fonte: G.U. 20 agosto 1943, n. 198

Sommario:

Articolo Unico.
I) [art. 3]
II) [art. 4]
III)
IV) [art. 48]
V) [art. 48]
VI) [art. 54]

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie delle materie plastiche, della pegamoide e dermoide ed affini, 16 aprile 1943.

Addì 16 aprile 1943, in Roma, tra la Federazione Nazionale degli Esercenti Industrie Varie [...], sentita la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro e la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Industria Chimica [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, da applicarsi agli operai rappresentati dalla Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'industria Chimica e dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione e lo stampaggio delle materie plastiche, da quelle esercenti la produzione delle pegamoidi, dermoidi ed affini, ed in genere dalle aziende inquadrate nella Federazione Nazionale degli Esercenti Industrie Varie e non comprese tra quelle già tenute all’applicazione del contratto collettivo di lavoro per gli operai delle industrie della gomma, dei conduttori elettrici ed affini, stipulato il 5 marzo 1941 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 luglio 1941, fase. 262, alleg. 2424.
Il presente contratto ha valore anche per le aziende cooperative esercenti l’industria dello stampaggio delle materie plastiche o la produzione delle pegamoidi, dermoidi ed affini.

Articolo Unico.
Con decorrenza dal 21 aprile 1943, i rapporti di lavoro degli operai cui si applica il presente contratto sono regolati dalle norme del contratto collettivo di lavoro per gli operai delle industrie della gomma, del conduttori elettrici ed affini, stipulato il 5 marzo 1941 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 luglio 1941, fase. n. 262, alleg. n. 2424, variato come segue.

III) All'art. 7, la lettera I) viene sostituita dalle seguenti lettere I),L), M).
«I) Quando sorga controversia circa l’obbligatorietà del cottimo o circa l’applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il tentativo di conciliazione fra le Associazioni sindacali, a ter-mine dell’art. 430 del C.P.C. verrà effettuato sotto la presidenza di un funzionario dell’ispettorato dell’industria e del lavoro, designato dal Capo del Circolo territorialmente competente.
A tale uopo l’associazione interessata richiederà al Capo Circolo la convocazione delle parti; il funzionario designato a presiedere la riunione disporrà, entro il più breve termine possibile, l’intervento delle singole parti interessate e, sentite le parti stesse e col loro eventuale intervento nonché con la assistenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali, procederà a tutti gli accertamenti rilevanti ai fini della conciliazione della controversia.
«L) Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale con le modalità, ai fini e per tutti gli effetti di cui agli artt. 430 e 431 del Codice di Procedura Civile: il verbale sarà sottoscritto, oltre che dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali, anche dall’ispettore Presidente.
M) Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale saranno anzitutto inseriti, a cura dell’ispettore Presidente, i risultati degli accertamenti di fatto compiuti, ai sensi del secondo comma della precedente lettera f). Ove i rappresentanti delle associazioni concordino in una soluzione, questa verrà indicata nel processo verbale ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell’art. 432 del Codice di Procedura Civile.
Nel verbale di mancato accordo saranno inserite le proposte di soluzione della controversia formulate dai rappresentanti delle Associazioni Sindacali e dall’ispettore».