Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 novembre 1964
Validità: 01.11.1964 - 28.02.1967
Parti: Associazione nazionale dell’industria Olearia, dei Orassi, Saponi ed Affini, Associazione nazionale fra gli Industriali degli Olii da Semi - Confindustria e Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Olii, grassi, saponi, Industria

Sommario:

Art. 1. - Premessa.
Art. 2 - Classificazione del personale.
Art. 3. - Tabelle retributive e parametri.
Art. 4. - Orario di lavoro operai.
Art. 5. - Orario di lavoro impiegati e qualifiche speciali.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Maggiorazione per lavoro domenicale e lavoro in turni continui e avvicendati.
Art. 9. - Premio di produzione.
Art. 10. - Cottimi.
Art. 11. - Trattamento infortuni.
Art. 12. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
Art. 13. - Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 14. - Ferie operai.
Art. 15. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 16. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 17. - Affissioni.
Art. 18. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 19. - Reclami e controversie.
Art. 20. - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti.
Art. 21. - Piccole aziende.
Art. 22. - Decorrenza e durata.

Accordo per il rinnovo del CCNL 3 febbraio 1962 per gli addetti alle industrie olearia, dei grassi, della margarina, saponi, prodotti della detergenza ed affini e dalle aziende esercenti l’industria degli Olii da semi, 27 novembre 1964

Addì 27 novembre 1964, in Roma fra l’Associazione nazionale dell’industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini, l’Associazione nazionale fra gli Industriali degli Olii da Semi, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Federchimici - Organizzazione sindacale fra i lavoratori chimici ed affini, l’Uilcid - Unione Italiana Lavoratori Chimici e delle Industrie Diverse, con l’intervento di rispettive delegazioni di lavoratori e con l’assistenza delle rispettive Confederazioni.

Art. 1. - Premessa.
Il Contratto deve contenere la seguente premessa:
a) Il presente Contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale e, consentendo la realizzazione di maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi che saranno stipulati in attuazione delle sue norme, intendendosi che quanto finora comunque attuato a livello aziendale al di là delle norme contrattuali, ove non venga assorbito negli istituti regolamentati dal presente Contratto o dagli stipulandi accordi integrativi o a seguito di norme generali o comunque obbligatorie per le
aziende interessate, resterà negli attuali livelli a favore del personale delle singole aziende.
5) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i competenti Sindacati di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale o nazionale industriale.
e) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
d) Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per tutto il territorio nazionale per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria olearia, dei grassi, della margarina, saponi e prodotti della detergenza e affini e dalle aziende esercenti l’industria degli olii da semi.

Art. 4. - Orario di lavoro operai.
La misura della riduzione della durata annuale dell’orario di lavoro, fissata in 60 ore nella parte 1% comma 1°, dell’art. 10 e nell’art. 11 - Parte Operai - del CCNL 3 febbraio 1962, viene ragguagliata alla durata media settimanale dell’orario e portata alle seguenti misure complessive:
- dal 1° luglio 1965: ore 1 ½ settimanali (pari a 78 ore annuali);
- dal 1° gennaio 1966: ore 2 settimanali (pari a 104 ore annuali);
- dal 1° luglio 1966: ore 2 ½ settimanali (pari a 130 ore annuali).
Stante le caratteristiche del settore la detta riduzione potrà essere effettuata dalle aziende o mediante diretti adeguamenti della durata media settimanale degli orari o mediante la concessione durante l’anno di corrispondenti riposi di conguaglio, con corresponsione in ambedue i casi delle corrispondenti quote retributive; altrimenti sarà applicabile il trattamento indicato nella parte I, comma 4, dell’art. 10 del CCNL 3 febbraio 1962.
Si è d’accordo di inserire la seguente «Nota a verbale»:
«Viene particolarmente raccomandato alle aziende di applicare la riduzione dell’orario in modo che, ove reso possibile dalle particolarità delle lavorazioni, la distribuzione di esso nei vari giorni della settimana dia modo ai lavoratori turnisti e giornalieri di godere tre giorni di riposo ogni due settimane (due di legge e uno di conguaglio) o dia luogo ad altra concentrazione dell’orario di lavoro».

Art. 5. - Orario di lavoro impiegati e qualifiche speciali.
La misura della riduzione della durata annuale dell’orario di lavoro, fissata in 48 ore negli articoli 9 - Parte Impiegati - e - Parte Qualifiche Speciali - dei Contratti Nazionali in oggetto, viene portata, a 68 ore, con formula analoga a quella indicata nell’articolo 4 per gli operai, con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
Si conviene di introdurre, nell’attuale disciplina della materia, la seguente clausola: «Le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario legale».

Art. 10. - Cottimi.
Sarà disposta una regolamentazione analoga a quella esistente nel Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 giugno 1964 per l’industria chimica, apportando quelle correzioni che tengano conto delle particolari caratteristiche dell’industria cui si applica il presente accordo.
Le eventuali tariffe esistenti saranno riproporzionate dalle aziende in modo che dalla variazione non derivi, rispetto alla situazione antecedente al presente accordo, onere né all’azienda né alle maestranze, salvo il beneficio per i lavoratori derivante dall’aumento della paga tabellare.

Art. 17. - Affissioni.
Sarà previsto un articolo dello stesso tenore dell’articolo 15, Parte Comune, del Contratto metalmeccanici.

Art. 19. - Reclami e controversie.
Viene introdotta una norma del seguente tenore:
«Le parti, nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno concordato che le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro saranno risolte secondo le procedure di cui al presente articolo.
Restano escluse dalla presente procedura:
а) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore;
b) le controversie sui vari aspetti delle lavorazioni nocive o pericolose per le quali si applica la speciale procedura prevista a tale scopo.
Restano altresì salve le procedure previste dall’articolo 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Interne.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
2) In caso di mancata risposta entro il termine previsto ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni dal reclamo tramite la Commissione Interna dinanzi alla direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro venti giorni dalla presentazione, ed in tale incontro possono avvalersi, se del caso, la Direzione aziendale dell’opera di esperti ed il lavoratore interessato dell’opera di membri di Commissione Interna.
3) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la Commissione Interna può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria.
La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta della Commissione Interna.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’Associazione sindacale territoriale di categoria che rappresenta il lavoratore o che è stata interessata dalla Commissione Interna, può richiedere che l’esame della controversia venga deferito alla Commissione conciliativa provinciale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata dalla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione nei tentativi di cui ai punti precedenti.
La Commissione conciliativa provinciale, alle cui riunioni possono partecipare esperti e membri di Commissioni Interne, designaci dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia esaminata entro trenta giorni dalla sua nomina.
L’intervento della Commissione predetta ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcuna limitazione dei diritti e della facoltà delle parti, salvo quella, nel corso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azione giudiziaria relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) Nel caso in cui il parere della Commissione conciliativa provinciale non venisse accolto unanimemente dalle parti, la controversia potrà essere sottoposta all’esame delle Associazioni nazionali di categoria entro trenta giorni dalla data di emissione del parere stesso.
6) La Commissione conciliativa provinciale sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e sarà composta da quattro membri di ciascuna parte, che resteranno in carica per un anno».
La Commissione conciliativa provinciale terrà le sue riunioni presso le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro.

Art. 21. - Piccole aziende.
Nell’attuale art. 28 - Parte Comune - del CCNL 3 febbraio 1962 il 1° comma verrà modificato come segue:
«Per le piccole aziende industriali che occupino fino a 15 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai, si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale».
Il secondo comma resta invariato.
Il «Chiarimento a verbale» viene eliminato.

Nessun’altra modifica sostanziale sarà apportata al contratto nazionale 3 febbraio 1962 salvo quelle di natura formale, che si rendano necessarie per l’opportuno coordinamento con leggi ed accordi interconfederali intervenuti o con le modifiche di cui ai punti precedenti.