Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1951
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie - Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl
Settori: Chimici, Linoleum, ecc., Industria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 1. - Assunzione.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni- maggiorazioni.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Guardiani notturni [gruppo B uomini della tabella dei minimi di paga giornaliera, per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia]
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Parte III - Appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turni - maggiorazioni.
Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 bis.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 12 bis. - Piccole aziende.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.
Accordo per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria del linoleum, 14 ottobre 1954.

Accordo di rinnovo con modifiche del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 ottobre 1947 per gli addetti all’industria del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone, 9 giugno 1949

Tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e l’Organizzazione Sindacale Libera fra i Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...] ed una Commissione di lavoratori [...], assistita dalla Libera Confederazione Generale dei Lavoratori [...], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche, del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 ottobre 1947.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il penultimo ed ultimo comma vengono sostituiti con il seguente: «Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto o di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori e alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore».

Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Viene aggiunto alla fine del punto 3° «Calcolata la base alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato».

Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 8. - Commissioni interne.

Viene inserita la seguente « Norma transitoria ».
«Le parti si danno atto che la formula prevista dagli artt. 6, 7, 8 (Commissioni Interne) non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947 quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni».

Dopo l’art. 12 viene inserito il seguente art. 12 bis.
Art. 12 bis. - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale .

Art. 13. - Decorrenza e durata.
Il testo dell’articolo viene sostituito come segue:
[...]
Per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1949 e il 31 maggio 1949 le parti concordano di ritenere prorogato al 31 maggio 1949 il contratto 28 ottobre 1947.

Norma transitoria.
Le parti perfezioneranno, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare di fatto applica-zione a tutte le norme del contratto stesso.