Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1951
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie - Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Cisl
Settori: Chimici, Linoleum, ecc., Industria
Sommario:
Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie Art. 1. - Assunzione. Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro. Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 17. - Giorni festivi. Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni- maggiorazioni. Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali. Art. 24. - Premi di anzianità. Art. 29. - Congedo matrimoniale. Art. 32. - Trasferimento. Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Guardiani notturni [gruppo B uomini della tabella dei minimi di paga giornaliera, per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia] |
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale Art. 11. - Giorni festivi. Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni. Parte III - Appartenenti alla qualifica impiegatizia Art. 11. - Giorni festivi. Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turni - maggiorazioni. Parte comune alle tre regolamentazioni Art. 5 bis. Art. 8. - Commissioni interne. Art. 9. - Permessi per cariche sindacali. Art. 12 bis. - Piccole aziende. Art. 13. - Decorrenza e durata. Norma transitoria. Accordo per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti all’industria del linoleum, 14 ottobre 1954. |
Accordo di rinnovo con modifiche del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 ottobre 1947 per gli addetti all’industria del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone, 9 giugno 1949
Tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e l’Organizzazione Sindacale Libera fra i Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...] ed una Commissione di lavoratori [...], assistita dalla Libera Confederazione Generale dei Lavoratori [...], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche, del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 ottobre 1947.
Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il penultimo ed ultimo comma vengono sostituiti con il seguente: «Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto o di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori e alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore».
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Viene aggiunto alla fine del punto 3° «Calcolata la base alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato».
Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 8. - Commissioni interne.
Viene inserita la seguente « Norma transitoria ».
«Le parti si danno atto che la formula prevista dagli artt. 6, 7, 8 (Commissioni Interne) non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947 quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni».
Dopo l’art. 12 viene inserito il seguente art. 12 bis.
Art. 12 bis. - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale .
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Il testo dell’articolo viene sostituito come segue:
[...]
Per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 1949 e il 31 maggio 1949 le parti concordano di ritenere prorogato al 31 maggio 1949 il contratto 28 ottobre 1947.
Norma transitoria.
Le parti perfezioneranno, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare di fatto applica-zione a tutte le norme del contratto stesso.