Categoria: 2012
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Tipologia: CCPL
Data firma: 20 febbraio 2012
Validità: 01.02.2012 - 31.01.1015
Parti: Acer e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Roma
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Roma
Fonte: cassaedilediroma.it

Sommario:

Decorrenza e durata
Osservatorio e banca dati integrata degli Enti Paritetici Territoriali
Dichiarazione congiunta
Formazione e sicurezza
• Formazione
• Sicurezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Cassa edile
A) Anzianità professionale edile
B) Prestazioni collaterali/straordinarie
Elemento variabile della retribuzione (EVR)
A) Decorrenza
B) Misura massima di EVR erogabile per il triennio di vigenza
C) Indicatore territoriale
D) Incidenza ponderale degli indicatori
E) Individuazione del triennio di riferimento
F) Procedura annuale per la determinazione dell’EVR a livello territoriale
G) Verifica annuale dei parametri aziendali
H) Tempi e modalità di erogazione
I) Imprese di nuova costituzione
• Fac-simile autodichiarazione aziendale su EVR
Mensa
• Operai
• Impiegati
Trasporti
• Operai
• Impiegati
Verbale di accordo 20 febbraio 2012
Tabella A - Imprese con entrambi i parametri aziendali positivi
Tabella B - Imprese con uno o entrambi i parametri aziendali negativi
RLST - Accordo attuativo sulla contribuzione
Prestazioni collaterali/straordinarie

Accordo di rinnovo del CCPL 27 luglio 2006 di Roma e provincia

Il giorno 20 febbraio 2012, in Roma, tra Acer - Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia [...], Feneal-Uil [...], Filca-Cisl [...], Fillea-Cgil [...], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 27 luglio 2006, integrativo del CCNL19 aprile 2010. 

Osservatorio e banca dati integrata degli Enti Paritetici Territoriali
Le Parti, riconoscendo la complessità della struttura e delle dinamiche del settore edile, convengono sulla necessità di proseguire, in funzione di Osservatorio, nell’azione di monitoraggio ed elaborazione dei principali fenomeni che lo caratterizzano, per analizzarli e, se ritenuto necessario, farne oggetto di politiche di settore.
A tal fine le Parti stesse ritengono utile la costituzione, presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, di una Banca dati nella quale confluiscano i dati aggregati, utili allo scopo sopra indicato, in possesso di tutti gli Enti Bilaterali territoriali.
Inoltre, per garantire all’Osservatorio il maggior numero di informazioni utili ad accrescere la conoscenza delle caratteristiche generali del settore su scala territoriale, le Parti attiveranno le opportune sinergie di collaborazione con gli Enti locali e con le principali stazioni appaltanti del territorio.
Quanto sopra dovrà armonizzarsi con la “Banca dati territoriale di settore” di cui al “Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva” allegato all’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010.

Formazione e sicurezza
Le Parti Sodali dell’edilizia di Roma e provincia riconoscono il ruolo centrale della formazione e della sicurezza per lo sviluppo del settore edile, in termini di qualità del lavoro, rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori, diffusione della cultura della sicurezza e rispetto delle norme vigenti in materia, miglioramento delle capacità tecnico-produttive delle imprese.
Il sistema bilaterale rappresenta lo strumento indispensabile per la realizzazione dei suddetti obiettivi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le Parti stesse ritengono, peraltro, che debba essere valorizzata la peculiarità del sistema bilaterale provinciale, che ha il privilegio indiscusso, rispetto ad altri istituti operanti nei settori della sicurezza e della formazione, di essere rappresentativo del settore edile di Roma e provincia, nonché sintesi tra gli interessi dei lavoratori e delle imprese.
L’evoluzione che ha interessato la sicurezza e la formazione nel corso degli ultimi anni, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al sistema bilaterale del settore edile dalla legislazione e dalla contrattazione nazionale, rende necessario adeguare le due funzioni alle mutate esigenze, con interventi sia sui contenuti che sugli aspetti organizzativi.
Il nuovo sistema che le Parti Sociali si propongono di implementare dovrà rispondere, con soluzioni adeguate, soprattutto alle esigenze delle piccole e medie aziende del territorio, che più delle grandi hanno necessità di consolidare la loro presenza nel settore produttivo, anche attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei propri lavoratori e/o la riqualificazione degli stessi.
In relazione a quanto sopra enunciato, le Parti Sociali attribuiscono al sistema bilaterale della formazione e della sicurezza i seguenti compiti.

Formazione
• Formazione di ingresso
- “16 ore prima”: formazione preassuntiva di 16 ore per operai al primo ingresso nel settore edile.
Le Parti riconoscono il valore della formazione integrata preassuntiva delle maestranze come momento determinante per l’acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza dell’ambiente cantiere e alla necessità di lavorare in sicurezza.
- “Apprendistato”: formazione obbligatoria per la durata del contratto di apprendistato (in conformità ai profili individuati dalla contrattazione nazionale), nonché formazione per tutor aziendali.
Anche la formazione in apprendistato deve essere improntata alla necessaria integrazione tra contenuti professionali e di sicurezza.
Le Parti Sociali si impegnano a individuare ed attuare le azioni più opportune per attrarre nel sistema bilaterale la formazione dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile con contratto di apprendistato.
Le Parti stesse si danno atto dell’impegno a reincontrarsi sulla materia specifica qualora dovessero intervenire nuove disposizioni legislative e/o contrattuali.
- Inserimento in edilizia: corsi per lavoratori in cerca di prima occupazione o comunque interessati all’inserimento nel settore, finalizzati alla formazione delle figure professionali più richieste nel settore stesso.
Anche per questa tipologia di formazione di ingresso è indispensabile un approccio integrato che coniughi i contenuti professionali e di sicurezza.

• Formazione continua
Questo tipo di formazione deve mirare allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, nonché alla qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGS o CIGS in deroga) o espulsi dall’attività produttiva.
Le Parti Sociali individuano nel PSP (Piano di Sviluppo Professionale), in considerazione della sua flessibilità e della condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, lo strumento più idoneo per realizzare questo tipo di formazione, al fine di garantirne l’effettiva rispondenza alle esigenze di imprese e lavoratori.
Anche per tale formazione è indispensabile garantire l’integrazione tra sviluppo professionale e capacità di lavorare in sicurezza.
Le Parti, inoltre, ritengono utile che il sistema bilaterale territoriale possa dare risposte in materia di formazione integrata anche agli altri settori che completano il ciclo produttivo dell’edilizia. Per raggiungere tale obiettivo, sarà necessario pervenire ad appositi accordi di convenzione che definiscano contenuti formativi e corrispettivo delle prestazioni.

• Formazione alla sicurezza
Fermo restando l’approccio integrato che caratterizza tutti i tipi di formazione sopra indicati, il sistema bilaterale deve garantire a imprese e lavoratori l’informazione e la formazione prevista dal d.lgs. 81/2008 per la generalità dei lavoratori.
La bilateralità, inoltre, deve curare la formazione di tutte le figure specificamente coinvolte nel sistema della sicurezza, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (a titolo esemplificativo: RSPP, RLS/RLST).
Le Parti Sociali sono impegnate annualmente a verificare congiuntamente le esigenze formative del settore a livello locale, al fine di implementare gli indirizzi strategici sopra delineati. Successivamente il sistema bilaterale provvederà a dare attuazione alle determinazioni assunte dalle Parti Sociali, predisponendo annualmente un piano generale delle attività, che individui e programmi le attività 
formative da svolgere, le specifichi per singoli progetti e ne indichi i costi. Questo piano deve essere portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ente bilaterale.

Sicurezza
Visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere, per la corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza.
Le parti concordano che tale attività è da considerarsi prioritaria, rispetto alle altre, nell’ambito della funzione sicurezza del sistema bilaterale.
Servizi di supporto alle imprese e ai lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria, secondo un apposito protocollo operativo.
Asseverazione della adozione ed efficace attuazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), di cui al d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 231/2001. Tale servizio sarà attivato sulla base delle linee guida predisposte a livello nazionale.
Le parti Sociali si danno atto che l’asseverazione può rappresentare un ulteriore strumento di attrazione delle imprese del settore nel sistema bilaterale.

Le parti Sociali, nel darsi atto della stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza, ritengono necessario che imprese e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell’ambito del sistema bilaterale territoriale.
A tal fine individuano quale modello organizzativo più adeguato un unico ente bilaterale preposto alla formazione e alla sicurezza.
Per quanto sopra, è istituito l’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia, nel quale confluiscono il Cefme - Centro di Formazione delle Maestranze edili di Roma e provincia e il CTP - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia.
La denominazione del predetto Ente bilaterale sarà definita dalle Parti Sociali all’atto della formale costituzione dell’Ente medesimo.
Il nuovo Ente diventerà operativo a partire dal 1 ottobre 2012 e sarà strutturato secondo l’organigramma definito dalle Parti contestualmente alla firma del presente accordo.
Il cronoprogramma delle attività propedeutiche all’avvio dell’operatività del suddetto Ente è definito dalle Parti entro e non oltre il 12 marzo 2012.
Per implementare compiutamente le funzioni di formazione e sicurezza come sopra descritte, le Parti Sociali ritengono strumentale procedere, se necessario^ alla riqualificazione del personale attualmente alle dipendenze di Cefme e CTP, asili esiti di una ricognizione delle rispettive competenze professionali.
All’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa lavoro, che costituisce uno strumento di valorizzazione dei lavoratori del settore e di contrasto al fenomeno del lavoro nero e del lavoro sommerso. Il nuovo Ente attiverà tutto quanto necessario per dare attuazione al suddetto sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle linee guida che, a seguito di un’apposita sperimentazione, saranno predisposte a livello nazionale dal Formedil.
Per il finanziamento dell’ Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è istituito, a decorrere dal 1 ottobre 2012, un contributo a carico del datore di lavoro pari al 1,35%, da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed EDR Per quanto precede, al 30 settembre 2012 cesseranno i contributi dovuti dal datore di lavoro per Cefme e CTP, pari rispettivamente allo 0,85% e allo 0,65%.
A decorrere dal 1° ottobre 2015, il contributo per il finanziamento dell’ Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è fissato nella misura del 1,20%.
Le Parti si incontreranno, non appena disponibili i dati consolidati relativi al primo anno di esercizio dell’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia, per verificarne l’andamento e per valutare la possibilità di razionalizzarne la gestione e i costi.
Le Parti convengono infine che per la realizzazione delle complesse funzioni attribuite all’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è indispensabile affiancare alle risorse derivanti dalla contribuzione contrattualmente prevista anche quelle reperibili dai bandi emanati dalle istituzioni competenti, nonché quelle accantonate da! sistema delle imprese presso i fondi interprofessionali per la formazione continua. Per quanto riguarda queste ultime le Parti impegnano l’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia ad attivarsi per intercettarle e proporsi alle imprese anche per la fase di gestione dei complessi adempimenti tecnico-amministrativi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Le Parti, nel richiamarsi a quanto previsto in materia dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dal CCNL 19 aprile 2010, si danno atto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
I RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di rinnovo del CCPL e i relativi nominativi sono comunicati per iscritto dalle predette Organizzazioni, entro dieci giorni dalla designazione, all'Acer e all'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia.
Il RLST viene designato nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Per quanto concerne la formazione del RLST, successiva alla sua designazione, si fa riferimento a quanto previsto nel “Protocollo sul RLST ad integrazione dell’art. 87” di cui al CCNL 19 aprile 2010.
Il RLST svolge le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
l) avverte i1 responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Prima di procedere in tal senso, il RLST informa l’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia per l’adozione delle necessarie misure.
Per quanto riguarda le modalità di esercizio delle predette attribuzioni, si fa riferimento a quanto previsto nel “Protocollo sul RLST ad integrazione dell’art. 87” di cui al CCNL 19 aprile 2010.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni il RLST non può svolgere attività di proselitismo, né promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale. Più in generale, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza.
Per quanto riguarda il numero dei RLST e i costi delle relative attività, resta in vigore fino al 30 settembre 2012 il sistema sperimentale attualmente vigente.
A decorrere dal 1 ottobre 2012, nel territorio di Roma e provincia saranno operativi n. 3 RLST, designati come sopra indicato. Ai costi derivanti dall’esercizio delle attività degli RLST provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS aziendale, con un contributo pari allo 0,03%.
Il predetto contributo sarà versato mensilmente dalle imprese di cui sopra alla Cassa Edile, che a sua volta lo verserà all’Associazione che sarà indicata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie entro il 30 settembre 2012, secondo tempi e modalità definiti dalle Parti con separato accordo.
Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo, a decorrere dalla medesima data del 1 ottobre 2012 le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile (che sarà opportunamente integrata), dovranno indicare l’eventuale presenza nel proprio ambito del RLS aziendale.
Inoltre, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2012 le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale devono far pervenire alla Cassa Edile (secondo le istruzioni operative che saranno fornite dalla Cassa stessa) copia della comunicazione all’Inail di cui all’art. 18 c. 1 lett. aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Successivamente al 30 settembre 2012, in caso di elezione o designazione del RLS aziendale ovvero in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto già comunicato alla Cassa Edile, l’impresa deve far pervenire alla Cassa stessa la comunicazione all’Inail di cui al citato art. 18 entro la fine del mese in cui si è verificato l’evento.
La Cassa Edile trasmetterà all’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e Provincia l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale, con il relativo nominativo.

Verbale di accordo 20 febbraio 2012
Il giorno 20 febbraio 2012 in Roma si sono incontrati: Acer Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, Feneal-Uil di Roma e Provincia, Filca-Cisl di Roma e Provincia, Fillea-Cgil di Roma e Provincia

RLST - Accordo attuativo sulla contribuzione
In attuazione di quanto previsto dal comma 11 del Protocollo sul “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale" di cui all’accordo di rinnovo del CCPL 27 luglio 2006, vengono stabiliti i seguenti tempi e modalità per il versamento all’Associazione ivi prevista delle contribuzioni per l’attività degli RLST di Roma e provincia.
La Cassa Edile di Roma e provincia mensilmente versa all’Associazione di cui sopra il gettito derivante dalla contribuzione prevista dal Protocollo sopra citato.
Fermo restando quanto sopra, le Parti individuano in 130.000 euro le risorse economiche che annualmente si rendono necessarie per lo svolgimento dell'attività degli RLST.
Qualora gli importi della contribuzione di cui sopra non siano sufficienti a garantire per ogni esercizio annuale (da ottobre a settembre) la copertura dei costi come sopra individuati, la differenza viene posta dalla Cassa Edile a carico della gestione ordinaria.