Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 gennaio 2012
Validità: 01.01.2012*
Parti: Ance-Assedil e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Genova
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Genova
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Iniziative congiunte nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Osservatorio provinciale per il monitoraggio del settore edile.
Enti paritetici di settore.
Indennità territoriale di settore.
EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Anzianità professionale edile
Norma premiale per i versamenti del contributo per l’anzianità professionale edile
• Condizione di reciprocità
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Indennità di trasporto
Prestazione cassa edile genovese per carenza malattia
Trattamento di Cigo agli apprendisti.
Lavori speciali disagiati
Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e i quadri edili.
Premio di produzione.
Indennità sostitutiva di mensa
Indennità di trasporto
Validità, decorrenza e durata.
Verbale di verifica e di accordo, 30 gennaio 2012
Prospetto allegato n. 1
Prospetto allegato n. 2

Accordo di rinnovo del CCPL 30 ottobre 2006 per la provincia di Genova

In Genova, il giorno 30 gennaio 2012 si sono riuniti: l'Ance Genova, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (Assedil) [...] e in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Genova [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Genova [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Genova [...], per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 30 ottobre 2006 dalle parti comparenti, integrativi del CCNL del 18 giugno 2008 e del 19 aprile 2010.

Le Parti
- in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da Ance e Flc nazionale il 18.6.2008 e il 19.4.2010, convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di garantire il proprio impegno affinché il Contratto Provinciale stipulato dalle parti stesse sia recepito ed applicato da tutte le Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia di Genova;
- e contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni in provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.
Ciò premesso convengono quanto segue.

Iniziative congiunte nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Le Parti considerata
- la situazione di gravissima crisi in cui versa il settore, in particolare nella provincia di Genova;
- la assoluta necessità, comunemente condivisa, di intraprendere iniziative comuni, anche e soprattutto nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno ed alla difesa del comparto convengono e si danno atto che tali iniziative saranno volte ad affermare i principi e le linee guida condivise di seguito esposte.
1) Comune impegno finalizzato a favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici, in fase di selezione e di affidamento, come in quella di esecuzione, volto a garantire la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata.
Quanto sopra a partire dalla fase di progettazione (sollecitando la redazione di progetti e di capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) ed attraverso un sistema di attenta gestione dei controlli nella fase di esecuzione e di collaudo.
2) Previsione di accorpamento di appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze delle opere da realizzare e con adeguate garanzie di rigoroso controllo da parte della Amministrazione del rispetto delle regole in tema di subappalto, il tutto a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia di Genova, costituito da piccole e medie imprese.
3) In merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, fermo restando il rispettivo ambito di operatività previsto dalla normativa vigente, impegno comune affinché, a prescindere dalla procedura utilizzata, venga comunque perseguito l'obiettivo della legalità, della sicurezza del lavoro, della congruità dei prezzi, e della qualità delle opere da realizzare.
Necessità che il sistema del "massimo ribasso" sia adottato solo in presenza delle rigorose ed imprescindibili condizioni indicate al precedente punto 1) e con applicazione del criterio della esclusione automatica delle offerte anomale al fine di evitare che il ribasso pregiudichi il costo del lavoro, della sicurezza e la qualità dell'opera.
E che in caso di adozione del sistema di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa vengano prefissati idonei criteri obiettivi di valutazione delle offerte, che escludano la prevalenza della componente economica.
4) Necessità della difesa del settore da iniziative speculative occasionate dall'attuale anomalo andamento del mercato.
Esigenza che il Prezzario regionale adottato dal Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche sia oggetto di verifica nel pertinente ambito istituzionale di Unioncamere Liguria, ampiamente partecipato da rappresentanti delle stazioni pubbliche appaltanti, delle imprese, degli ordini libero professionali etc.
5) Le Parti si impegnano altresì a promuovere in ogni sede idonee iniziative volte:
- ad evitare che il costo della manodopera, determinato sulla base dei minimi salariali previsti dal CCNL e dal CCPL del settore edile, sia oggetto di ribasso in sede di offerta, attraverso la piena e corretta applicazione delle previsioni contenute nell'art. 81, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quindi mediante la determinazione preventiva da parte delle stazioni committenti, in sede di redazione degli atti di gara, del costo del lavoro della commessa, sul quale - analogamente agli oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza - non sia ammesso alcun ribasso da parte dei concorrenti;
- a promuovere il formale riconoscimento e la adeguata valorizzazione, anche in sede di gara, del possesso da parte delle aziende dei requisiti di responsabilità sociale;
- a favorire la regolamentazione dell'accesso all'attività imprenditoriale edile.

Osservatorio provinciale per il monitoraggio del settore edile.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 2012 per analizzare obiettivi, finalità e compiti dell'Osservatorio di settore.

Enti paritetici di settore.
I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia.
II) Le Parti, in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggior coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, al fine di renderne sempre più omogeneo l'operato.
III) Le Parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati/inoccupati ed imprese del settore su opportunità' lavorative e formative, con lo scopo di favorire domanda ed offerta attraverso l'istituzione della "Borsa Lavoro" (art. 114 CCNL 19.4.2010).

Norma premiale per i versamenti del contributo per l’anzianità professionale edile
Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese le Parti convengono sulla necessità di prevedere dei meccanismi premiali a favore delle imprese virtuose, in regola con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati. 
Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:
- un primo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A);
- e un secondo livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto B).
Le aliquote premiali sono le seguenti:
- Contributo Ape nella misura del 2,5% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- Contributo Ape nella misura del 2% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B);
A. Per beneficiare della riduzione del contributo Ape al 2,5% le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i..
2) aver espressamente dichiarato (mediante idoneo modulo predisposto dalle Parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPTA della provincia di Genova per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
3) aver iscritto presso l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
4) essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia; 
5) avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, per ciascun mese dell'anno di gestione della stessa, per ciascun operaio alle proprie dipendenze ed iscritto alla stessa, un numero di ore mensili non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.
B. Per beneficiare della riduzione del contributo Ape al 2% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):
1) aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese all'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza (1 ottobre - 30 settembre), la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa e aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori iscritti riferita alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile Genovese;
I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza) dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio successivo a quello di riferimento, sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.
Al fine di consentire quanto sopra, l'Ente Scuola - Scuola Edile Genovese e il CPTA provvederanno a comunicare alla Cassa Edile di Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn. 3) e 4) della precedente lettera A).
Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva Ape.
La presente norma premiale ha natura sperimentale. Entro la data di scadenza del CCPL, le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti dell'introduzione della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.
Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Le Parti visto
- il paragrafo del CCPL 24.3.2003, recante disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST);
- le modifiche/integrazioni apportate a detta disciplina mediante successivi accordi sindacali provinciali;
Convengono quanto segue
Il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai RLST, di cui al primo capoverso del punto 9) del paragrafo del CCPL 24.3.2003, con decorrenza dal 1.1.2012, è fissata nella misura del 0,23 % (da calcolare su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, Edr e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS"
Fermo il resto.

Lavori speciali disagiati
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 2012 per approfondire le tematiche relative al Gruppo A) e al Gruppo B) dell'art. 8 del CCPL, nonché quelle relative ai lavoratori addetti alla guida dei mezzi aziendali.

Validità, decorrenza e durata.
Le norme contenute nel presente accordo, integrative dei CCNL 18 giugno 2008 e 19 aprile 2010, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data 1 gennaio 2012 e hanno la durata prevista dalle disposizioni della contrattazione nazionale.