Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 marzo 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Assoambiente-Fise e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi ambientali, Imprese private
Fonte: FP-CGIL

Sommario:

Parte normativa
Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
A) La contrattazione di primo livello
C) La contrattazione di secondo livello a contenuto economico
Dichiarazione finale
Art. 17 - Orario di lavoro
Chiarimento a verbale
Art. 17 bis - Orario di lavoro multiperiodale
Norma transitoria
Note a verbale
Art. 18 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 25 - Banca delle ore
Art. 32, comma 3 - Indennità
Chiarimento a verbale
Art. 45 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
A) Obblighi di comunicazione e certificazione - Visite di controllo
B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato
C) Trattamento economico
Art. 66 - Fondo Previambiente
Art. 66/bis - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 74 - Decorrenza e durata
Art. 75 - Disdetta
Appendice contrattuale
Parte economica
A) Aumenti retribuzione base parametrale
B) Compenso forfettario lordo
Dichiarazione delle organizzazione sindacali stipulanti

Accordo di rinnovo CCNL del 5-4-2008

Addì, 21 marzo 2012 in Roma Assoambiente - Sezione Rifiuti Urbani rappresentata dal Presidente di Assoambiente [...], dalla Delegazione delle imprese [...] con l’assistenza di Fise [...] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil [...], Fit Cisl[...], Fiadel [...], ai sensi dei vigenti Accordi interconfederali, hanno stipulato il presente Accordo che rinnova per la parte economica e normativa il CCNL 5.4.2008 per i dipendenti di imprese e società private esercenti servizi ambientali, scaduto il 31.12.2010.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per singoli istituti contrattuali, il presente Accordo ha durata triennale/ con decorrenza dall’1.1.2011 e scadenza il 31.12.2013.

Parte normativa
Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello

La premessa e la lettera A dell’art. 2 sono sostituiti come segue:
Premessa
Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese, di economicità ed efficienza dei servizi forniti e tutela del lavoro, e in applicazione di quanto stabilito dagli Accordi interconfederali 28.6.2011 e 21.9.2011 nonché dall’art. 59 del presente CCNL, convengono che il sistema contrattuale è costituito da due livelli di contrattazione:
A) la contrattazione di primo livello che si realizza nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
B) la contrattazione di secondo livello a contenuto economico ed a contenuto normativo, che si realizza negli accordi collettivi aziendali su rinvio del CCNL.

A) La contrattazione di primo livello:
Il contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisce le condizioni generali di lavoro, ivi compreso il trattamento economico e normativo minimo comune, a livello nazionale, per tutti i lavoratori del settore e individua altresì ambiti, modalità e tempi della contrattazione aziendale di secondo livello.
[...]

Dichiarazione finale
Le Parti stipulanti,
- nel riconfermare il comune apprezzamento del valore delle relazioni sindacali ai diversi livelli di competenza e del Sistema relazionale e informativo delineato dal vigente CCNL;
- in coerenza con le volontà e gli obiettivi già espressi con la “Dichiarazione finale” di cui all’art. 77 del CCNL;
a richiesta dei titolari della contrattazione aziendale di secondo livello, si impegnano a fornire la loro assistenza alle parti aziendali nel caso di vertenze collettive, anche relative alle materie di loro competenza negoziale, che, decorsi trenta giorni dal primo incontro - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non si siano concluse con la prevista intesa, per il possibile perfezionamento della stessa

Art. 17 - Orario di lavoro
Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma 9 (con conseguente rinumerazione dei commi successivi):
“9. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative”. 

In calce all’art. 17 è inserito il seguente:
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 17, commi 3 e 7, del CCNL 5.4.2008, si danno atto che la progressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, iniziata a partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 20, lett. A) del CCNL 4.2.1984 e conclusa a partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del CCNL 5.4.2008, è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di lavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali.
In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie di cui all’art. 17, comma 9.
L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato al fine di assicurare per tutto il personale una gestione uniforme nelle aziende”.

È aggiunto il seguente nuovo articolo 17bis:
Art. 17 bis - Orario di lavoro multiperiodale
1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell’orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesi.
3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie di lavoro non possono superare le 42 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 ore. 
[...]
6. Le parti si incontreranno a livello aziendale, quattro mesi prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti le seguenti materie:
- i segmenti produttivi ove applicare l’orario di lavoro multiperiodale;
- le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario multiperiodale.
7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione:
- le eventuali categorie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria;
- le modalità di comunicazione/informazione ai lavoratori interessati dall’orario multiperiodale, che dovranno essere fornite agli stessi sessanta giorni prima dell’avvio dell’orario multi periodale.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare integrazioni di quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo”.

Norma transitoria
Al fine di consentire l’utilizzo dell’orario multiperiodale già a partire dalla stagione estiva 2012, in deroga a quanto previsto al comma 6 e 7, eccezionalmente per l’anno 2012 i tempi ivi previsti sono ridotti della metà.

Note a verbale
[...]
2. Sono fatti salvi gli Accordi aziendali in materia di orario di lavoro multiperiodale in essere alla data di stipulazione dell’Accordo di rinnovo del CCNL 5.4.2008.

Art. 18 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente nuovo comma 3 (con conseguente rinumerazione dei commi successivi):
“3. La media dell’orario settimanale di lavoro può essere realizzata:
a) per singole settimane non consecutive con prestazioni lavorative giornaliere ( di durata normalmente non inferiore a 3 ore e non superiore a 10 ore;
b) per periodi plurisettimanali consecutivi non superiori a due mesi, con prestazioni lavorative settimanali di durata normalmente non inferiore a 25 ore settimanali e non superiore a 50 ore settimanali”.
Il comma 6 è sostituito dal seguente nuovo comma 5:
“5. Gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 3 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori interessati:
a) con preavviso di 6 giorni calendariali precedenti l’inizio della settimana singola;
b) con preavviso di 12 giorni calendariali precedenti l’inizio del periodo plurisettimanale”.
Il nuovo comma 12 è il seguente:
“12.Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare integrazioni di quanto previsto ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo”.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
L’articolo è modificato come segue:
“1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2, e all’art. 17/bis.
Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 200 ore annue pro-capite non cumulabili.
[...]
3. Le prestazioni di lavoro straordinario dalla cinquantunesima alla centesima ora compresa saranno compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata della percentuale del 23% a seguito dell’espletamento di un esame congiunto preventivo, ai fini della tutela della sicurezza del lavoro, che l’azienda attiverà con la rappresentanza sindacale aziendale e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, sulle modalità e sui criteri attuativi del lavoro straordinario che dovranno essere predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”).
Dell’effettuazione del predetto esame congiunto e della conseguente applicazione della percentuale di cui al presente comma l’azienda darà immediata comunicazione ai lavoratori con specifico ordine di servizio. Nell’obbiettivo di fruire del regime legale della detassazione per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire misure, criteri e modalità per il lavoro straordinario e per il lavoro festivo.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 200 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione dei commi 2 e 3.
[...]
Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza.
[...]
7. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo (22,00 / 06,00).
9. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di
un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 
[...]
12. A decorrere dall’1.4.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che inizino dopo le ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della specifica trattativa - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non sia stata sottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere l’assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento dell’intesa stessa.
Nell’obiettivo di fruire dei regimi legali della detassazione e della decontribuzione, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., le parti aziendali potranno definire misure, criteri, modalità per il lavoro notturno, eventualmente anche nell’ambito della trattativa di cui sopra.
Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
[...]
14. Con riguardo al lavoro straordinario e festivo, la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario superiore a quello previsto dal comma 1.
15. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l’azienda fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
[...]

Art. 25 - Banca delle ore
Il comma 1 è modificato come segue:
“1. È facoltà delle Parti istituire, previo Accordo collettivo aziendale, la “Banca delle ore” nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell’anno.
In assenza del predetto Accordo collettivo, è comunque facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa, attraverso richiesta scritta.
Tale richiesta deve essere inoltrata all’azienda nel mese di novembre precedente l’anno in cui il lavoratore intende attivare la Banca ore.
L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, con richiesta scritta, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione.
Il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta, successivamente alla revoca, secondo le modalità sopra richiamate”.

Appendice contrattuale
1. Assoambiente e le OO.SS. stipulanti Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel concordano di completare il rinnovo del CCNL 5.4.2008 per definire contrattualmente le seguenti materie:
• Assetti contrattuali, sistema relazionale, tempi e procedure della contrattazione di secondo livello;
• Mercato del lavoro ( Cap. IlI);
• Prerogative e diritti sindacali e costituzione della RSU (Cap. IX);
• Classificazione del personale (art. 15);
• Disciplina dell’inidoneità (Nuovo articolo);
• Responsabilità dei conducenti - Sospensione e revoca della patente di guida (artt. 67, 68, 69) - Carta di qualificazione del conducente;
• Diritto allo studio (art. 44);
• Tutela persone handicappate (art. 48);
• Salute e Sicurezza del Lavoro (art. 64).
2. Relativamente alle prime quattro materie, le parti stipulanti concordano di proporre preliminarmente a Federambiente l’istituzione di un Tavolo negoziale unificato, tenuto conto della opportunità, di armonizzare le disposizioni contrattuali comuni ai due CCNL con quelle legislative e interconfederali, e di superare alcune criticità nell’organizzazione/espletamento dei servizi, comuni ai due comparti.
3. In tale premessa, le parti stipulanti convengono di avviare le trattative relative alla presente Appendice contrattuale a partire dal mese di aprile 2012, nell’obiettivo di perfezionarne gli esiti, al più tardi, entro ottobre 2012. 

Dichiarazione delle organizzazione sindacali stipulanti
Le Organizzazioni sindacali stipulanti Fp Cgil Fit Cisl e Fiadel si impegnano a sciogliere la riserva in ordine all’applicazione del presente accordo di rinnovo a seguito della consultazione assembleare delle lavoratici e dei lavoratori.