Cassazione Civile, Sez. 6, 09 marzo 2012, n. 3800 - Equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

 


sul ricorso 23532-2010 proposto da:

DE. PA. SA. , DE. PA. ST. , RI. EL. in De. Pa. (Omissis), DE. PA. LU. , DE. PA. EN. , nella loro qualità di eredi di De. Pa. An. , elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MA. DE. LO. , (Studio Ti. &. As. ), rappresentati e difesi dall'avvocato VA. OR. giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE di LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato BA. FR. , rappresentato e difeso dall'avvocato AS. LA. giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1902/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 9/10/09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l'Avvocato Va. Or. difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

FattoDiritto



Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposto da Ri. El. ed altri quali eredi di De. Pa. An. nei confronti del Comune di Lecce per ottenere le differenze sull'equo indennizzo riconosciuto al dante causa, deceduto il (Omissis); l'equo indennizzo era stato riconosciuto con provvedimento dell'1.4.2004 ed era stato liquidato sulla base della retribuzione percepita dal De. Pa. al momento della domanda, ossia al 31.10.1989, allorquando si trovava già in quiescenza dal primo maggio 1989; gli eredi De. Pa. chiedevano invece che l'indennizzo fosse liquidato non sulla base dello stipendio tabellare al momento della domanda, ma su quello vigente al momento di effettiva liquidazione.

Avverso detta sentenza gli eredi De. Pa. propongono e ricorso con un motivo.

Il Comune di Lecce resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria depositata da parte ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalla critica di cui alla memoria;

Il ricorso, infatti, con cui si insiste nell'affermare che l'equo indennizzo dovrebbe essere liquidato, non già sulla base dello stipendio in godimento al momento della domanda, ma sulla base della tabella stipendiale vigente al momento della liquidazione, è manifestamente infondato.

I ricorrenti invocano invero una circolare ministeriale e giurisprudenza amministrativa di cui non è citata la base normativa, mentre la legge che lo regola, ossia la Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 154, comma 3 dispone che "Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda".

Parimenti dispone la successiva Legge n. 724 del 1994, articolo 22, comma 27, che, pur avendo abrogato il testo del 1980 recita:" Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica... si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio".

D'altra parte sarebbe del tutto incongruo determinare l'indennizzo sulla base del trattamento economico del 2004, di cui il de cuius non aveva mai goduto, risalente anzi a circa cinque anni dopo il pensionamento avvenuto nel 1989. è ben vero che anche il pensionato può proporre domanda per ottenere l'equo indennizzo, ma questo si dovrà pur sempre determinare sulla base dello stipendio in godimento all'atto della domanda, che in quel caso sarà l'ultimo prima del pensionamento, ed il rimedio per il ritardo nella erogazione dovrà essere trovato in altro modo (nella specie fu riconosciuta la rivalutazione e gli interessi dal momento del provvedimento di riconoscimento, 2004, fino all'effettivo pagamento).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e tremila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.